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Definizione agevolata di lite in cassazione con giudicato interno parziale

3 Giugno 2019|

Ai fini della definizione agevolata di una lite tributaria pendente in Cassazione a seguito di impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della sentenza di rinvio della Commissione tributaria regionale favorevole al contribuente, in relazione alla quale risulti formato il giudicato interno rispetto alla decisione della Commissione tributaria provinciale di parziale conferma della pretesa tributaria, fermo restando il pagamento integrale delle maggiori imposte, sanzioni e interessi su cui si sia formato il giudicato, è dovuto il pagamento del 15 per cento del valore della controversia sulla parte favorevole al contribuente (Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 174 del 2019)