DTA su svalutazione crediti non convertibili in credito d’imposta
20 Ottobre 2014|
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le svalutazioni dei crediti rilevate fino al momento della cessione di ramo d’azienda non costituiscono componenti negativi idonei a generare imposte differite attive (DTA) convertibili in crediti di imposta, né in caso di perdita di esercizio, né in caso di perdita fiscale, in quanto non riferiti a componenti negativi deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi. (Risoluzione n. 92/E del 2014).
