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È illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato ad una dipendente che abbia sottratto il telefono cellulare di una collega

27 Febbraio 2024|

Con l’ordinanza in commento (19 dicembre 2023, n. 35521) la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 174/2020,  che aveva annullato il provvedimento di licenziamento irrogato ad una dipendente.

La vicenda in contestazione ha riguardato il caso di una lavoratrice che durante l’orario di lavoro aveva sottratto il telefono cellulare di una collega, intanto, che era nei locali aziendali.

Mentre il giudice di prime cure, rappresentato dal Tribunale di Pisa, aveva ritenuto legittimo il licenziamento atteso il carattere doloso del fatto, come emerso dalle risultanze processuali, idoneo di per sé a configurare una giusta causa di recesso ai sensi dell’art 2119 c.c., la Corte di Appello fiorentina, in riforma della  predetta sentenza, ha annullato il licenziamento e condannato il datore di lavoro, in virtù del diritto di opzione esercitato dalla lavoratrice, al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione nella misura di legge, nonché al risarcimento del danno nella misura massima di dodici mensilità, oltre accessori.

 L’apparato motivazionale del giudice di secondo grado, integralmente confermato dalla pronuncia di legittimità, valorizza la presenza di una serie di indici di segno contrario, rispetto all’originaria ipotesi di infrazione, idonei a relegarla in una situazione di tipica insussistenza del fatto, in quanto  l’elemento oggettivo tipico, rappresentato dall’atto di sottrazione, da parte della dipendente, di dispositivo telefonico portatile altrui, degrada a mera ipotesi non dolosa, per errore di fatto idoneo ad escluderla.

A fondamento della decisione, infatti, il «combinato» disposto della sentenza di appello e di quella di legittimità pone l’accento su di una serie di circostanze – non apprezzate né dall’organo disciplinare, né, a fortiori, dal giudice di primo grado –  quali: «a) il filmato delle telecamere interne che avevano ripreso il fatto non smentiva la circostanza della confondibilità tra i due telefoni; b) la suoneria del telefono oggetto dell’impossessamento, all’arrivo dei Carabinieri era ancora accesa e ciò contrastava con l’ipotesi di un furto essendo facilmente localizzabile l’apparecchio; c) l’asserito impossessamento era avvenuto ad inizio turno per cui, in alcune ore, non vi era la possibilità di portarlo fuori con il contestuale pericolo che squillasse in caso di ricerca dello stesso da parte del proprietario; d) il fatto avvenne in un locale (spogliatoio) accessibile solo ai dipendenti, ove le telecamere installate avrebbero facilmente consentito l’individuazione dell’autore del fatto; e) l’avere messo a poca distanza di tempo, entrambi i telefoni nella propria borsa era proprio un indice di disattenzione più che di dolo; f) l’avere riposto il telefono oggetto dell’apprensione in una pochette non escludeva che anche il posto di quello personale fosse lo stesso, non potendosi scartare la possibilità che vi fosse spazio per entrambi;…».

 Ne consegue l’illiceità del licenziamento del dipendente che, per errore e/o disattenzione, si impossessa nei locali aziendali di un bene mobile appartenente ad altro collega, soprattutto se di valore non eccessivo.

In altri termini, un fatto di appropriazione, erronea, di cosa altrui, come sopra descritto, non rappresenta un motivo valido di lesione del vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, tale da impedire la prosecuzione del rapporto, in quanto un singolo episodio non voluto dal dipendente non lo rende inaffidabile di fronte all’azienda per la quale presta servizio.

Acclarata l’illiceità del licenziamento, la dipendente, nel caso concreto, ha optato per la corresponsione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, Stat. Lav.

 L’insegnamento che si dovrebbe trarre dalla pronuncia annotata è quello per cui in un qualsiasi Ente, privato o pubblico, in ossequio a criteri di prudenza e di buon senso, la contestazione di una ipotesi di illecito, pur specifica e rispettosa dei termini previsti a pena di decadenza, non deve mai prestarsi a pericolose presunzioni di «colpevolezza»  anticipata o in «re ipsa», potendo, anzi dovendo l’organo disciplinare prendere adeguatamente in considerazione tutti gli elementi forniti dalla difesa del lavoratore incolpato, anche se non conosciuti prima, ove questi ultimi provino la fondatezza delle tesi difensive di quest’ultimo.

In altri termini, la ratio giustificatrice dell’apertura di un procedimento disciplinare non risiede nella sanzione quale necessaria ed inoppugnabile conseguenza di una contestazione, ma in una attività di conferma o meno dell’ipotesi di infrazione elevata, alla luce delle risultanze probatorie offerte dal dipendente in sede difensiva, attuandosi per tale via la più genuina ed efficace attuazione del principio del contraddittorio.

Claudia Confessore, primo tecnologo nell’Unità procedimenti disciplinari

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 19 dicembre 2023, n. 35521

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