Ferie pagate, ma non “fotocopiate”: la Cassazione introduce il peso specifico delle indennità variabili
1 Agosto 2026|1. Il caso: due indennità variabili e una differenza del 3,37%
L’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026 della Corte di cassazione si colloca nel solco del vasto contenzioso sulla retribuzione dovuta durante le ferie annuali, ma presenta un profilo di interesse peculiare: la Corte non nega i principi europei in materia di “ferie annuali retribuite”, né ridimensiona la portata vincolante della giurisprudenza della Corte di Giustizia; piuttosto, introduce una verifica selettiva, fondata sull’effettiva idoneità della mancata inclusione di alcune voci variabili a produrre un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie.
Il lavoratore, macchinista dipendente di una società del settore ferroviario, rivendicava l’inclusione nella retribuzione feriale di due voci: il compenso per assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, la c.d. IUP.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, valorizzando la natura non occasionale delle voci e il loro collegamento con l’attività lavorativa. La Corte d’appello di Torino, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che l’incidenza economica delle due indennità fosse talmente contenuta — pari al 3,37% della retribuzione — da non poter assumere rilievo dissuasivo rispetto all’esercizio del diritto alle ferie.
La Cassazione conferma la decisione di secondo grado. La pronuncia merita attenzione perché non si limita a ripetere il principio, ormai acquisito, secondo cui la retribuzione feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria; essa ne delimita l’operatività attraverso una valutazione concreta dell’incidenza economica delle voci escluse.
2. Il quadro europeo: ferie effettive e retribuzione ordinaria
Il punto di partenza resta l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, letto alla luce dell’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La nozione di “ferie annuali retribuite” implica che, durante il periodo di riposo, il lavoratore continui a percepire una retribuzione ordinaria, tale da non scoraggiare l’effettivo godimento delle ferie.
Il principio è stato costruito dalla Corte di Giustizia su una linea ormai nota. Nella sentenza Schultz-Hoff, CGUE 20 gennaio 2009, cause riunite C-350/06 e C-520/06, si afferma il carattere essenziale del diritto alle ferie annuali retribuite. Con Williams, CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, la Corte precisa che devono essere incluse nella retribuzione feriale le componenti intrinsecamente collegate all’esecuzione delle mansioni. Con Torsten Hein, CGUE 13 dicembre 2018, C-385/17, viene ribadito che una riduzione della retribuzione durante le ferie può dissuadere il lavoratore dal fruirne. Più di recente, CGUE 13 gennaio 2022, C-514/20, DS c. Koch, conferma l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di meccanismi che inducano il lavoratore a rinunciare al riposo annuale.
La Cassazione richiama tale impianto e lo collega al proprio orientamento interno. In particolare, sono menzionate Cass. n. 18160/2023 e le successive conformi, nonché Cass. n. 20216/2022, resa con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea. Vengono altresì richiamate Cass. n. 13425/2019 e Cass. n. 37589/2021, nelle quali si afferma che la retribuzione feriale deve comprendere gli importi collegati all’esecuzione delle mansioni e correlati allo status personale e professionale del lavoratore.
Il dato di sistema è dunque fermo: la retribuzione delle ferie non può essere impoverita in modo da rendere il riposo economicamente meno appetibile del lavoro.
3. La giurisprudenza nazionale richiamata: un filone ormai imponente
La Corte si colloca espressamente nella scia di una serie assai ampia di precedenti relativi ad analoghi contenziosi riguardanti il personale del settore ferroviario. Il richiamo è compiuto anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con rinvio alle argomentazioni già sviluppate in numerose pronunce.
La motivazione cita, tra le molte, Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; Cass. nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; Cass. nn. 19991, 19992, 25840/2024; Cass. n. 15323/2025; da ultimo Cass. n. 3866/2026.
In particolare, quanto alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, viene richiamata Cass. n. 14089/2024, che ne aveva riconosciuto il collegamento funzionale con le mansioni tipiche e, quindi, la tendenziale rilevanza ai fini della retribuzione feriale.
Quanto all’indennità per assenza dalla residenza, la Corte ricorda che essa è già stata considerata includibile in controversie analoghe, perché diretta a compensare il disagio proprio dell’attività del personale viaggiante, privo di sede fissa di lavoro e normalmente chiamato a operare lontano dalla residenza formale.
La premessa, dunque, sembrerebbe favorevole al lavoratore: entrambe le voci hanno un rapporto con le mansioni; entrambe sono state considerate, in precedenti contesti, rilevanti ai fini della retribuzione feriale; entrambe non hanno natura meramente occasionale. Tuttavia, proprio qui si innesta la peculiarità della decisione.
Sull’argomento del rapporto tra compenso per ferie e compensi accessori della retribuzione, v., a vario titolo, F. Albiniano, Ferie e retribuzione: la Cassazione a presidio del diritto al riposo, contro ogni effetto dissuasivo, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 7 luglio 2025 (commento a Cass. 16 maggio 2025, n. 13042, per il focus della valutazione delle indennità perequativa e compensativa); L. Pelliccia, Nel calcolo della retribuzione dovuta per le ferie va incluso anche il valore del ticket mensa, ivi, Aggiornamenti, 2 gennaio 2025, per una rassegna di giurisprudenza eurounitaria e nazionale, con citazione di due precedenti commenti dello stesso Autore; M. Aiello, Nel periodo di ferie minimo annuo la retribuzione feriale è equiparata alla retribuzione ordinaria, ivi, Aggiornamenti, 31 ottobre 2024 (commento a Cass. 2 maggio 2024, n. 11760); L. Pelliccia, La retribuzione corrisposta durante le ferie non deve essere inferiore rispetto a quella corrisposta nel corso dei giorni di lavoro, ivi, Aggiornamenti, 19 settembre 2024 (commento a Cass. 15 dicembre 2023, n. 35146). Cfr., altresì. E. De Marco, Percorsi di giurisprudenza – Retribuzione e premialità del lavoro, in Lav. giur., 2023, 10, 2205, per una rassegna di giurisprudenza e qualche accenno alla retribuzione feriale; F. Collia – F. Rotondi, Rassegna del merito – Retribuzione, ivi, 2023, 4, 430.
4. Il passaggio decisivo: collegamento funzionale non significa inclusione automatica
L’ordinanza distingue due piani che spesso, nel contenzioso, tendono a sovrapporsi.
Il primo è qualitativo: occorre stabilire se una determinata voce retributiva sia collegata alle mansioni o allo status professionale del lavoratore. Il secondo è quantitativo-funzionale: occorre verificare se la sua esclusione dalla retribuzione feriale sia idonea a produrre un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
La Corte d’appello non aveva negato il collegamento delle due indennità con la prestazione. Non aveva neppure messo in discussione la vincolatività dell’interpretazione della Corte di Giustizia. Aveva però accertato che la loro incidenza complessiva era pari al 3,37% della retribuzione, dunque in misura ritenuta non significativa.
La Cassazione ritiene tale accertamento immune da errori logici e giuridici. La ratio decidendi viene individuata proprio nell’esito negativo del giudizio di dissuasività in concreto: la mancata inclusione della parte variabile della IUP e del compenso per assenza dalla residenza, considerate nel caso specifico e nella misura effettiva accertata, non era tale da scoraggiare il lavoratore dal godere delle ferie.
Questo è il punto più rilevante della decisione. La Corte non afferma che quelle voci siano, per natura, escluse dalla retribuzione feriale. Afferma che, nel caso concreto, la loro esclusione non produceva un apprezzabile effetto deterrente.
5. La comparazione non è meccanica: conta l’orizzonte temporale
La sentenza impugnata aveva anche affrontato il tema del corretto criterio di comparazione. Secondo la Corte d’appello, la verifica di equiparabilità non poteva avvenire mettendo a confronto, in modo disomogeneo, la retribuzione ordinaria mensile e la differenza feriale rivendicata su base annuale.
La Cassazione condivide tale impostazione. Il giudizio non deve trasformarsi in un confronto aritmetico astratto tra singole voci, ma deve essere condotto su basi omogenee. Se la pretesa è costruita su base annuale, anche la verifica dell’incidenza economica deve muoversi nello stesso orizzonte temporale.
Il richiamo è importante perché evita due opposti errori. Da un lato, impedisce di escludere automaticamente le voci variabili solo perché non coincidono con la retribuzione fissa. Dall’altro, impedisce di includerle automaticamente ogni volta che abbiano un qualche collegamento con la prestazione, senza verificare se la loro mancata corresponsione durante le ferie produca una reale alterazione dell’equilibrio economico.
La nozione europea di retribuzione feriale ordinaria non coincide, dunque, con una fotocopia perfetta della retribuzione da lavoro. Richiede una sostanziale equiparabilità, valutata alla luce della funzione di tutela del riposo.
6. Il rischio di una soglia implicita
La decisione è condivisibile nella parte in cui rifiuta automatismi. Tuttavia, lascia aperta una questione delicata: quale incidenza economica è sufficiente per rendere dissuasiva l’esclusione di una voce?
Nel caso concreto, il 3,37% è stato ritenuto troppo modesto. Ma la Corte non indica una soglia. Né avrebbe potuto farlo senza trasformare un giudizio funzionale in una regola matematica. Resta però il rischio che, nella prassi, il dato percentuale diventi il nuovo terreno di contesa: non più solo “quali voci” includere, ma “quanto pesano” le voci escluse.
Il principio europeo non richiede una equivalenza assoluta tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale, ma neppure consente riduzioni tali da disincentivare il riposo. La soglia di rilevanza dovrà quindi essere accertata caso per caso, tenendo conto della struttura retributiva, della continuità dell’erogazione, dell’incidenza complessiva delle voci escluse e della loro funzione compensativa rispetto ai disagi tipici della mansione.
Sotto questo profilo, la pronuncia non arretra rispetto alla giurisprudenza favorevole ai lavoratori, ma la rende più selettiva. L’effetto dissuasivo non è presunto in modo assoluto: deve emergere dalla struttura concreta della retribuzione.
7. Una distinzione utile: diritto alle ferie e diritto alle singole voci
Il merito dell’ordinanza è quello di riportare la questione al suo fondamento: il diritto alle ferie annuali retribuite tutela il riposo effettivo, non la riproduzione automatica di ogni componente economica percepita in attività.
Questo non significa che le indennità variabili siano irrilevanti. Al contrario, esse devono essere incluse quando remunerino disagi o modalità tipiche della prestazione e la loro esclusione alteri in modo apprezzabile il trattamento economico feriale. Ma non ogni differenza, per quanto giuridicamente percepibile, produce necessariamente un effetto contrario al diritto dell’Unione.
La Cassazione sembra così proporre un criterio di equilibrio: la verifica parte dalla natura della voce, ma si conclude sul suo impatto. La prima domanda è se l’emolumento sia collegato alle mansioni o allo status; la seconda è se la sua mancata inclusione renda il godimento delle ferie economicamente meno conveniente in misura apprezzabile.
Nel caso di specie, la seconda risposta è negativa.
8. Conclusione: la ferialità retributiva tra principio europeo e misura concreta
L’ordinanza n. 18529/2026 conferma l’impianto europeo e nazionale sulla retribuzione delle ferie, ma ne precisa l’applicazione.
La retribuzione feriale deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto al riposo. Devono quindi essere considerate le voci collegate alle mansioni e allo status professionale. Tuttavia, la loro inclusione non discende in modo automatico dal solo nesso funzionale: occorre verificare se l’esclusione incida in misura significativa sul trattamento economico complessivo.
Nel caso esaminato, l’incidenza del 3,37% della parte variabile della IUP e dell’indennità per assenza dalla residenza è stata ritenuta troppo contenuta per integrare un effetto deterrente. Da qui il rigetto del ricorso.
La decisione si segnala perché introduce, in un contenzioso spesso governato da formule generali, una valutazione di peso specifico. Le ferie devono essere retribuite in modo pieno e non penalizzante; ma la pienezza richiesta dal diritto dell’Unione non coincide sempre con l’inclusione indistinta di ogni elemento variabile. Il giudizio resta concreto, proporzionato e funzionale: conta non solo la natura della voce, ma la sua reale capacità di incidere sulla libertà del lavoratore di andare in ferie senza pagarne il prezzo.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 8 giugno 2026, n. 18529
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