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Gli obblighi di sorveglianza del medico competente

6 Settembre 2016|

Con sentenza del 24 agosto 2016, n. 35425, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di sicurezza, l'aver individuato, pur in termini incerti o comunque bassi, il rischio specifico e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria integra violazione di legge per la quale il medico competente non può invocare a sua scusa l'inesistenza di un obbligo di previsione della sorveglianza medesima.