Istituti finanziari: ravvedimento operoso in caso di ritardata comunicazione dei trasferimenti di denaro
23 Luglio 2019|Nel caso in cui gli intermediari bancari e finanziari trasmettono i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a euro 15.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario (31 ottobre), la sanzione applicabile (dal 10% al 25% dell’importo delle operazioni segnalate) è ridotta della metà e può essere regolarizzata applicando le percentuali di riduzione previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, a seconda del momento in cui viene effettuato il ravvedimento (Agenzia Entrate - risposta 23 luglio 2019, n. 299).
