Le progressioni economiche non configurano svolgimento di mansioni superiori
29 Febbraio 2024|Con ordinanza n. 4482 del 20 febbraio 2024, che qui si segnala, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione si è occupata di una procedura selettiva per progressioni economiche, bandita dall’I.N.P.S.
Si rende, quindi, prima di esaminare la vicenda, fare dei cenni sulle progressioni economiche orizzontali (PEO).
Il decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15, all’art. 23 ha disciplinato le progressioni economiche orizzontali, stabilendo che le “1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Il legislatore delegato del 2009 non ha introdotto un esplicito limite numerico ma ha, in ogni caso, precisato che le progressioni orizzontali debbano essere comunque concesse in modo selettivo, per un numero limitati di casi, ribadendo che il riconoscimento del beneficio dovesse avvenire nei limiti delle risorse disponibili.
Le progressioni orizzontali, a differenza di quelle verticali, non consentono il transito del dipendente dalla categoria di appartenenza a quella superiore.
Ora (si veda contratto Funzioni centrali, Sanità, Funzioni locali), sono stati introdotti, in luogo delle progressioni economiche orizzontali, i differenziali economici di professionalità: sono incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.
Un dipendente dell’I.N.P.S., all’epoca con livello economico C2, partecipò a una selezione interna bandita per la copertura di posti di categoria C3.
In base all’esito della selezione venne proclamato vincitore; tuttavia, in seguito all’impugnazione dell’esito della selezione, da parte di altri concorrenti, la graduatoria finale venne variata e al dipendente dell’I.N.P.S. in questione venne negata la categoria superiore, successivamente riassegnata.
Il lavoratore si rivolse, quindi, al Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto ad essere inquadrato nella categoria C3 e la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle somme indebitamente recuperate sulle maggiori retribuzioni nel frattempo versate.
Instauratosi il contradditorio, il Tribunale respinse la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento nella categoria superiore, ma accolse quella di condanna dell’I.N.P.S. alla restituzione di quanto trattenuto per recuperare le differenze retributive versate.
Sia l’I.N.P.S. che il lavoratore si rivolsero, quindi, alla Corte di Appello di Lecce, la quale respinse entrambe le impugnazioni.
Contro la sentenza della Corte di Appello, l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione: l’impugnazione dell’I.N.P.S. è rivolta contro la decisione della Corte di Appello di riconoscere il diritto alla maggiore retribuzione a partire dalla decorrenza giuridica prevista nel bando, invece che dalla data in cui il livello economico fu definitivamente e legittimamente assegnato; l’I.N.P.S. contesta, in particolare, alla Corte territoriale di aver ritenuto di poter presumere lo svolgimento, a partire da quella data, di “mansioni di maggior impegno e rilievo”, tali da far sorgere il diritto a una maggior retribuzione.
Il ricorso è giudicato fondato dalla Corte Suprema di Cassazione-Sezione Lavoro, con ordinanza n. 4482/2024 del 20 febbraio 2024.
Sussiste, ad avviso dei giudici di legittimità, la denunciata contraddizione, nella sentenza impugnata, che consiste nell’avere confermato il rigetto della domanda del lavoratore diretta a conseguire la posizione C3 dalla data prevista nel bando e nell’aver riconosciuto allo stesso il diritto di percepire una retribuzione corrispondente a mansioni di maggior impegno e rilievo dalla medesima data.
La Corte d’Appello ha correttamente, si legge nell’ordinanza de qua, ritenuto che, una volta accertata la legittimità dell’operato dell’I.N.P.S. (che ha modificato la graduatoria in ottemperanza a un giudicato ottenuto da altri partecipanti alla selezione), il diritto del lavoratore di percepire una retribuzione maggiore nel periodo in cui gli era stato (erroneamente) attribuito l’inquadramento nella categoria C3 potrebbe derivare solo dallo svolgimento effettivo di mansioni diverse, per le quali sia contrattualmente dovuta una retribuzione maggiore.
Ma, poi, si legge nella stessa ordinanza che qui si commenta, ha errato la Corte territoriale nel presumere lo svolgimento di mansioni più impegnative in data, addirittura, anteriore a quella dell’inizio della selezione.
La Cassazione, nell’ordinanza che si annota, evidenzia che il CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici del quadriennio 2006/2009, di cui ha fatto applicazione la Corte territoriale, a differenza del precedente, considera mansioni superiori solo “quelle proprie dell’area immediatamente superiore”, mentre, all’interno dell’area (nel caso di specie, area C), “tutte le mansioni sono considerate equivalenti”.
Gli Ermellini, inoltre, evidenziano che le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate.
Raffrontando il testo originario dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 con quello risultante all’esito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, il collegio di legittimità, rileva che la tornate contrattuale in esame (2006/2009) ha anticipato la riscrittura della norma di legge, che, nella versione novellata, fa esclusivo riferimento all’area e considera qualifica superiore acquisita dopo l’originario inquadramento solo quella ottenuta a seguito del superamento delle procedure di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), non già quella, valorizzata dal testo originario della norma, conseguente allo “sviluppo professionale”.
Ed infatti, proseguono i giudici della Corte Suprema, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato: ”Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito”. L’art. 52 citato, precisa il collegio di legittimità, assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo, nel pubblico impiego, l’art. 2103 c.c.
Dunque, erroneamente, e aggiungiamo noi inopinatamente, evidenzia la Cassazione, la Corte d’Appello ha assimilato la progressione nell’Area (da C2 a C3) allo svolgimento di mansioni di maggior livello professionale.
La Cassazione, inoltre, sottolinea che la Corte d’Appello, nel ricostruire la vicenda, non ha adeguatamente considerato che l’INPS ha dovuto procedere all’annullamento della originaria graduatoria per dare esecuzione ad un giudicato del Consiglio di Stato formatosi a seguito di contenzioso proposto da altri partecipanti alla selezione: l’annullamento in autotutela, esercitato, a giudizio della Corte, in modo corretto nei tempi e nella forma, travolge, ci ricordano i giudici di legittimità nell’ordinanza de qua, tutti gli atti conseguenti, sicché, se una simile situazione si verifica con riferimento ad un concorso pubblico o ad una selezione (come quella in oggetto) si determina la nullità originaria, rilevabile anche d’ufficio, sebbene accertata successivamente, anche del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso o della selezione in oggetto.
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4482
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