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L’infermità al personale militare derivante dalla causa di servizio è da riconoscersi anche se non riconosciuta in costanza del rapporto di lavoro

27 Febbraio 2024|

La Corte Costituzionale con la recente sentenza del 9 febbraio 2024, n. 13, qui annotata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) rispetto all’articolo 3 della Costituzione italiana, nella parte in cui subordina il beneficio stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un’infermità dipendente da causa di servizio al fatto che il riconoscimento della suddetta dipendenza avvenga in costanza di rapporto di impiego, poiché l’ulteriore condizione richiesta del riconoscimento in costanza di rapporto aggiunge un elemento estraneo rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto stesso.

Con ordinanza del 26 luglio 2021 (reg. ord. n. 100 del 2023) il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), che attribuisce un beneficio economico ai militari che riportino un’infermità per causa di servizio; la norma è censurata nella parte in cui subordina l’attribuzione del beneficio al fatto che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego.

Il medesimo TAR  rappresenta che la questione sottoposta al suo esame riguarda il richiesto annullamento di un provvedimento del Ministero della difesa con cui un appuntato scelto dei carabinieri si è visto negare il beneficio stipendiale di cui agli artt. 1801 e 2159 cod. ordinamento militare poiché il riconoscimento della sua infermità per causa di servizio, stanti i lunghi tempi di accertamento, era intervenuto quando ormai non era più in attività di servizio e non poteva, quindi, godere dell’aumento stipendiale previsto.

Il medesimo TAR Campania ha dubitato in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 1801 del predetto codice dell’ordinamento militare nella parte in cui subordina il beneficio stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un’infermità dipendente da causa di servizio al fatto che il riconoscimento avvenga in costanza di rapporto di impiego.

In particolare, il dipendente nel giudizio principale aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio in data 28 ottobre 2013 e solo successivamente, in data 28 ottobre 2014, era stato collocato in congedo per inidoneità permanente in modo assoluto; il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio gli era stata comunicata il 17 ottobre 2017 e, sulla base di essa, il 15 luglio 2018 aveva fatto la domanda di attribuzione del beneficio economico di cui all’art. 1801 cod. ordinamento militare, che l’amministrazione non aveva accolto.

In merito, l’attuale formulazione della norma però sarebbe irragionevole poiché determinerebbe conseguenze pregiudizievoli a carico del lavoratore indipendenti dalla sua volontà e derivanti dalla durata del procedimento amministrativo per il riconoscimento dell’infermità. L’irragionevolezza sarebbe inoltre confermata dal fatto che l’accertamento della causa dell’infermità è, necessariamente, più lungo del procedimento per il collocamento in congedo, dovendo stabilirsi con celerità se il soggetto può o meno continuare il rapporto di lavoro.

Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l’infermità, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nell’esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell’assolvimento del proprio dovere.

Pertanto, l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura di accertamento del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso.

In coerenza con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (Corte costituzionale sentenza n. 6 del 2019), deve concludersi che l’inciso contenuto nell’art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego.

Deve quindi dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 cod. ordinamento militare nella parte in cui condiziona l’attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio.

Nicola Niglio, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visualizza il documento: C. cost., 9 febbraio 2024, n. 13

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