Regime speciale per lavoratori impatriati anche senza iscrizione all’AIRE
1 Luglio 2019|I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui all’art. 16, co. 1, D.Lgs. n. 147/2015 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Tale disposizione trova applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già dal 2019, a condizione che provino la residenza fiscale all’estero per i cinque periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate su base convenzionale (Agenzia Entrate - risposta 28 giugno 2019, n. 216).
