Rimborso sanzioni civili non inferiori a 3.000 euro, prescrizione decennale
31 Luglio 2017|Con circolare del 28 luglio 2017, n. 31, l’Inail precisa che, i soggetti assicuranti che hanno regolarmente versato le sanzioni civili di importo non inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione accertata per il lavoratore in nero, poi dichiarate illegittime, devono presentare domanda di rimborso. La Sede Inail competente provvederà a calcolare la sanzione civile corretta e a rimborsare la differenza. Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso è quello decennale, decorrente dalla data del versamento.
