Riordino degli incentivi in favore delle imprese marittime
28 Novembre 2016|
28 nov 2016 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, il "decreto" che disciplina il riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi previsti in favore delle imprese marittime, apportando modifiche al codice della navigazione e alle disposizioni del T.U.I.R. riguardanti il regime fiscale agevolato cd. "tonnage tax" (Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 221).
In attuazione della Legge Europea 2015/2016, recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi di appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, il "decreto" stabilisce il riordino dei benefici in favore delle imprese marittime allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
- definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo;
- favorire la crescita, l’occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale.
A tal fine, è stata introdotta la previsione per cui gli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi sono riconosciuti a condizione che sulla nave, già ammessa ai predetti benefici secondo la normativa vigente, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.
In particolare, in favore delle imprese armatoriali sono riconosciuti i seguenti benefici:
- credito d’imposta, attribuito in misura corrispondente all'IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale adibite a traffici commerciali, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, in particolare, purché iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il credito d’imposta è attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario;
- esenzione ai fini IRPEF e IRES, dell’80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale adibite a traffici commerciali. Con riferimento alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale e adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, l’esenzione è riconosciuta a condizione che sulla nave sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario;
- esonero contributivo ai fini previdenziali e assistenziali, sulle retribuzioni corrisposte al personale marittimo imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale adibite a traffici commerciali. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, l’esonero contributivo si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.
A decorrere dal 2017, inoltre, le imprese armatoriali che optano per il regime fiscale forfetario cd. "tonnage tax" e al termine del decimo esercizio sociale di applicazione intendano passare al regime ordinario devono comunicare espressamente la revoca. In caso contrario l’opzione per il regime forfetario si considera tacitamente rinnovata per un’ulteriore decennio, e di decennio in decennio, fino a revoca espressa.
Resta escluso dal regime "tonnage tax" il reddito conseguito dalle imprese armatoriali, in relazione alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.
