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Sorveglianza sanitaria in caso di distacco dei lavoratori

17 Maggio 2016|

In caso di distacco dei lavoratori, gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). In particolare, sul primo grava l’obbligo di "informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato"; al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria (Interpello n. 8/2016).