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Sul limite di età per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato

1 Marzo 2024|

Una psicologa, ventinovenne, iscritta nell’apposito albo professionale, aveva presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, presso la Polizia di Stato, di 12 vice ispettori tecnici.

A tale concorso era stata esclusa, poiché il bando prevedeva, quale requisito di partecipazione alla procedura, il non aver compiuto il ventottesimo anno di età.

Veniva, pertanto, proposto, avverso l’esclusione dal concorso, ricorso, da parte della psicologa in questione, al Tar Lazio, con richiesta di adottare, in via cautelare, un provvedimento idoneo a consentirle di partecipare alle prove, nelle more della decisione di merito: veniva contestata la legittimità della clausola escludente contenuta nel bando (e della normativa che prevede il limite di ventotto anni) per contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione nell’accesso al lavoro sanciti dalla Costituzione italiana e dal diritto dell’Unione Europea.

Per la ricorrente, se la previsione di un limite di età per l’accesso appare giustificata per il personale di polizia con funzioni attive di pubblica sicurezza, non lo è certamente per il personale impiegato nei ruoli tecnici che tali funzioni non sono deputati a svolgere (psicologi, medici, veterinari), se è vero che, secondo la giurisprudenza comunitaria, in talune circostanze, il possesso di capacità fisiche particolari può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, questo non corrisponde al caso dei viceispettori tecnici psicologi, che non sono chiamati a svolgere attività particolarmente gravose (ad esempio il servizio di pubblica sicurezza); per la ricorrente, ai medici e ai veterinari l’amministrazione, inoltre, concede limiti di età più altri, rispettivamente 35 e 30.

La P.A. resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, sosteneva che il limite di età imposto dal bando di concorso e dall’art. 2 decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, trova il proprio fondamento nella previsione di cui all’art. 25-bis, comma 1, lett. b, d.lgs. 24 aprile 1982, n. 337, secondo cui il limite di età stabilito per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico non può essere superiore a 28 anni, e che anche i viceispettori tecnici psicologi esercitano le funzioni proprie di ogni appartenente alla Polizia di Stato, così, come dimostrato, tra l’altro, dal fatto che gli stessi, durante il periodo di formazione a loro dedicato, sono chiamati a svolgere attività utili a consentire loro di operare non solo come tecnici, ma anche, sostanzialmente, come poliziotti.

La ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento dell’istanza cautelare, osservava, tra l’altro, che l’assenza di funzioni operative in capo agli psicologi, era dimostrata anche dall’assenza, nel concorso in argomento, di vere e proprie prove di efficienza fisica fondamentali.

Il Tar Lazio accoglieva la domanda cautelare, e disponeva, pertanto, l’ammissione, con riserva, della ricorrente alla procedura concorsuale.

La ricorrente, come detto ammessa con riserva alla selezione, sosteneva, con esito positivo, sia gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia la prova orale e, conseguentemente, veniva inserita, con riserva, nella graduatoria finale del concorso in questione, come idonea non vincitrice, in attesa della definizione del ricorso.

Con sentenza n. 3722 del 26 febbraio 2024, che qui si segnala, il ricorso è stato accolto dal Tar Lazio (Sezione Prima Quater), che ha, conseguentemente, dichiarato illegittimo il citato art. 2 del decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, nella parte in cui prevede, quale requisito per la partecipazione al concorso in questione, il non aver compiuto i 28 anni d’età, e ha annullato il bando, nella parte in cui era previsto che al concorso potevano partecipare coloro che non dovevano aver compiuto il 28 anno di età.

Per i giudici amministrativi, la prescrizione di cui all’art. 25-bis, lett. b, d.p.r. 24 aprile 1982, n. 337 (che è un decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui all’art. 36, l. 1 aprile 1981, n. 121), che prevede che al concorso pubblico, per la nomina a vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, possono partecipare i cittadini italiani con età non superiore a ventotto anni, appare in contrasto con le previsioni di cui agli art. 2, paragrafo 2, 4 paragrafo 1, e 6 paragrafo 1, della direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’art.21 della CDFUE, che ai sensi dell’art. 6 TUE ha lo stesso valore giuridico dei trattati, che prevede che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

Per il Tar, di recente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea – nell’ambito di una pronuncia pregiudiziale avente a oggetto la compatibilità con il diritto UE del limite di età previsto dalla normativa italiana per l’accesso al concorso per Commissario della Polizia di Stato, ha enucleato i criteri generali che il giudice nazionale deve seguire, al fine di verificare se uno specifico limite d’età previsto dalla normativa nazionale per l’accesso a una determinata qualifica della Polizia di Stato, sia compatibile con la normativa europea in materia.

Ad avviso del Collegio, il limite di età inferiore a 28 anni, per l’accesso al ruolo di viceispettore tecnico psicologo della Polizia di Stato, non è affatto coerente con quanto previsto dalle disposizioni di diritto europeo sopra richiamate, poiché le funzioni effettivamente e abitualmente esercitate dai viceispettori tecnici psicologi sono di natura non operativa, ma tecnico-scientifico, il cui esercizio non richiede, pertanto, il possesso di capacità fisiche particolari.

Viene richiamata, sul punto, dai giudici amministrativi la sentenza 28 dicembre 2022, n. 262, invocata anche dalla ricorrente, con cui la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità del diverso (e maggiore) limite d’età (di 30 anni) per l’accesso alla qualifica di commissario tecnico psicologo, per la quale è previsto non solo il possesso della laurea magistrale o specialistica, ma anche l’abilitazione professionale e l’iscrizione nell’apposito albo professionale, ha osservato che gli stessi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere non prettamente operativo, ma tecnico-scientifico, la cui peculiarità richiede un lungo e specializzato iter formativo, rimarcando che per il reclutamento dei funzionari tecnici psicologi della Polizia (come nell’analogo caso del concorso per la qualifica di vice ispettore tecnico psicologo), non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica, il che dimostra, ulteriormente, precisa il giudice delle leggi, che non sono strettamente necessarie, per l’esercizio dell’attività di loro competenza, specifiche caratteristiche fisiche connesse all’età.

Nella pronuncia, che qui si annota, viene evidenziato, in conclusione, e a nostro avviso è questo il punto fondamentale della decisione, che le disposizioni di diritto UE, che sanciscono un divieto di discriminazione e definiscono in maniera chiara e puntuale tutte le condizioni al ricorrere delle quali è consentita la previsione di limiti d’età per l’accesso a determinate attività lavorative nell’ambito degli ordinamenti nazionali, sono all’evidenza self executing, con ciò che ne consegue in termini di dovere, tanto dell’amministrazione resistente quanto del Tar, di non fare applicazione della normativa interna con le stesse incompatibili.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Tar Lazio, sez. Iª quater, 26 febbraio 2024, n. 3722

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