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Super e iperammortamento in caso di leasing

24 Ottobre 2017|

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di investimenti per i quali è possibile fruire delle maggiorazioni per Super e Iper ammortamento, il beneficio è ammesso anche nell’ipotesi in cui, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017, l’investitore decida, successivamente a tale data, di acquisire il bene tramite contratto di leasing. A tal fine, il contratto di leasing deve risultare in continuità con l’ordine iniziale, o mediante subentro "diretto" della società di leasing nell’acquisizione, ovvero richiamando espressamente nel contratto di leasing l’ordine iniziale (Risoluzione n. 132/E del 24/10/2017).