Tassazione dell’indennizzo risarcitorio previsto dai contratti di prossimità
16 Febbraio 2018|Nel caso in cui l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro cessante), vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente. Le indennità che, a prescindere dal nomen iuris attribuito dal contratto di prossimità, abbiano la finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro dipendente, sono da assoggettare a tassazione. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 15 febbraio 2018, n. 16/E).
