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Ferie e retribuzione: la Cassazione a presidio del diritto al riposo, contro ogni effetto dissuasivo

7 July 2025|

Considerazioni preliminari

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13042 del 16 maggio 2025, ha offerto rilevanti chiarimenti in merito alla corretta individuazione della base di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie focalizzando l’attenzione sull’inclusione di voci quali l’indennità perequativa e compensativa.

La pronuncia in esame, ribadendo il proprio granitico orientamento sul tema, riafferma con autorevolezza il diritto fondamentale al riposo delineando con maggior precisione i contorni della “retribuzione feriale” in armonia con i precetti eurounitari sul tema (v., in www.rivistalabor.it, 23 agosto 2022, di F. Avanzi, La disciplina eurounitaria delle “Ferie” e il principio, legale, di “onnicomprensività”, nota a Cass., del 23 giugno 2022, n. 20216).

La questione trae origine dal ricorso proposto da alcuni dipendenti, i quali lamentavano una deminutio nella retribuzione loro corrisposta per le giornate di ferie, giacché taluni emolumenti retributivi fissi, connaturati alla mansione e versati per ogni giornata di effettivo lavoro, erano stati illegittimamente esclusi dalla base di calcolo.

Segnatamente, venivano poste in rilievo le voci di “indennità perequativa” e “indennità compensativa”, come statuite nell’accordo regionale del 16 dicembre 2011 e successivamente recepite nell’accordo aziendale del 25 luglio 2012, unitamente all’indennità di turno.

In virtù di tale asserita illegittimità, gli stessi deferivano la questione al Tribunale di Napoli, instando per la declaratoria di nullità di qualsivoglia clausola contrattuale volta ad espungere le menzionate voci dalla base di computo della retribuzione feriale, nonché per la condanna della società al versamento delle conseguenti differenze retributive.

Il Tribunale di Napoli rigettava le domande e la Corte d’Appello, investita del gravame, confermava tale decisione.

A fondamento della propria statuizione, la Corte territoriale affermava:

a) le indennità perequativa e compensativa, a tenore dell’accordo aziendale, risultavano espressamente correlate alla presenza fisica ed effettiva in servizio, disgiunte, pertanto, dallo svolgimento di una specifica prestazione lavorativa. Donde l’evidente dissimilitudine con le fattispecie già scrutinate dalla Corte di Giustizia europea e dalla Corte di Cassazione;

b) L’indennità di turno era configurata quale compenso per la “fatica fisica e morale” derivante dall’attività lavorativa espletata in giornate ordinariamente dedicate al riposo. Conseguentemente, essa non si connotava per un nesso eziologico con le mansioni svolte o con il contenuto peculiare della prestazione, bensì discendeva dalle occasionali ed oggettive modalità organizzative del servizio. A ciò si aggiungeva che l’indennità di turno era disciplinata dall’accordo nazionale, il quale, expressis verbis, la escludeva dalla nozione di retribuzione normale e dalla base di computo di ogni altro istituto retributivo.

La questione devoluta

La vicenda processuale ha il proprio fulcro nella doglianza dei ricorrenti circa l’illegittima esclusione dalla base di computo della retribuzione feriale di talune voci fisse erroneamente correlate, dalla Corte territoriale, alla mera presenza in servizio, disgiunte dalla connessione con le mansioni espletate o con lo status professionale del lavoratore (sul tema cfr. anche, sempre in www.rivistalabor.it, 1° Maggio 2024, M. Aiello, Le indennità «intrinsecamente» collegate alle mansioni o correlate allo «status professionale del lavoratore» compongono la retribuzione spettante al lavoratore in ferie, a commento di Cass., ord., del 29 gennaio 2024, n. 2674).

La quaestio iuris devoluta al sindacato di legittimità, peraltro circoscritta alle sole indennità perequativa e compensativa stante il giudicato interno sull’indennità di turno, si incentrava sulla violazione degli artt. 1, 4 e 36 Cost., nonché sull’inosservanza dell’art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, attesa la nozione comunitaria di retribuzione feriale.

La Suprema Corte, con argomentata motivazione, ha censurato l’erroneo approdo della Corte d’Appello; il punctum dolens della statuizione di merito risiedeva nell’aver disconosciuto il carattere fisso e unitario per categoria professionale delle indennità in questione, la cui quantificazione si fondava su “… valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua“.

Tale parametro, lungi dall’essere ancorato alla variabile presenza in servizio, depone per una sua intrinseca scissione da tale contingenza, connotandosi, piuttosto, quale elemento retributivo stabile e prevedibile.

È in questo discrimen che si annida la ratio decidendi della Cassazione.

La nozione eurounitaria di “retribuzione” – recepita e costantemente applicata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 17 maggio 2019 n. 13425; Cass. ord. 17 settembre 2024, n. 25840) – impone di ricomprendere nella base di calcolo della retribuzione feriale “…qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019), in modo da evitare il potenziale effetto dissuasivo, ossia che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo (Cass. ord. n. 25840/2024). La relativa valutazione va compiuta con riguardo alla retribuzione mensile (perché appunto è tale quella corrisposta nel periodo di godimento delle ferie) e non a quella annuale (Cass. n. 13932/2024).“.

Pertanto, par chiaro che la ratio sottesa a siffatto principio è di evitare il c.d. “effetto dissuasivo”: il lavoratore non deve essere indotto a rinunciare al fisiologico godimento delle ferie annuali per timore di subire una decurtazione del proprio trattamento retributivo.

La valutazione di tale dissuasività, si badi bene, deve essere compiuta con riferimento alla retribuzione mensile, non già annuale (cfr. Cass. n. 13932/2024).

I tre accertamenti della nozione eurounitaria e l’errore di sussunzione

La Suprema Corte ha cristallizzato in tre accertamenti concatenati la nozione eurounitaria di “retribuzione feriale” ovverossia:

a) la natura retributiva dell’emolumento, distinta da finalità risarcitorie o di rimborso spese;

b) il rapporto di collegamento dell’emolumento con l’esecuzione delle mansioni e/o la sua correlazione con lo status personale e professionale del lavoratore;

c) la capacità del mancato riconoscimento dell’emolumento di produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, valutato sulla retribuzione mensile.

Nel caso de quo, l’errore della Corte territoriale si annida, dunque, proprio nell’accertamento del requisito sub b), traducendosi in un macroscopico vizio di sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.

Per mera completezza si evidenzia che, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere l’errore di sussunzione integrato allorquando la norma non sia stata applicata ove doverosa, o sia stata applicata impropriamente, o ancora, sia stata male applicata al fatto accertato, come palese nel caso di specie.

Prospettive e rilievi conclusivi

La decisione della Cassazione riafferma con vigore la funzione vicaria della retribuzione durante il periodo feriale, volta a salvaguardare il pieno godimento di un diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito.

Sul tema meritano di essere segnalate alcune pronunce, tutte commentate da L. Pelliccia, che si possono leggere in www.rivistalabor.it: La retribuzione corrisposta durante le ferie non deve essere inferiore rispetto a quella corrisposta nel corso dei giorni di lavoro, nota a Cass., ord., n. 35146 del 15 dicembre 2023 (19 settembre 2024); La Cassazione ancora sul computo della retribuzione spettante durante le ferie e sul riparto dell’onere probatorio per la richiesta dell’indennità sostitutiva, nota a Cass., ord. del 4 dicembre 2023, n. 33713 e Cass., ord. del 14 giugno 2024, n. 16603 (1° ottobre 2024), nonché Nel calcolo della retribuzione dovute per le ferie va incluso anche il valore dei ticket mensa, nota a Cass., ordinanza del 27 settembre 2024, n. 25840 (2 gennaio 2025).

Nel contesto ordinamentale italiano, il diritto alle ferie annuali retribuite trova la sua genesi nell’art. 36, comma 3, Cost. ove, sancendo che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” si eleva tale prerogativa a principio cardine della tutela del lavoro.

Questo diritto non rappresenta un mero beneficio accessorio, ma piuttosto un presidio indefettibile per la salvaguardia della salute psicofisica del lavoratore, consentendogli il recupero delle energie dissipate dall’attività lavorativa e la piena fruizione di un periodo di distensione essenziale per lo sviluppo della propria sfera personale, familiare e sociale.

La retribuzione durante tale periodo assume un ruolo dirimente, poiché assicura che l’esercizio del diritto alle ferie non comporti un vulnus economico tale da disincentivarne la fruizione, svuotandone la portata precettiva. In assenza di tale garanzia reddituale, il diritto alle ferie si convertirebbe in una mera facoltà, facilmente sacrificabile di fronte a impellenti necessità finanziarie.

La prospettiva costituzionale del diritto alle ferie e la sua intrinseca connessione con la funzione vicaria della retribuzione trovano un pregnante eco nell’art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), rubricato “Condizioni di lavoro giuste ed eque“.

Nella specie, detto articolo, eleva il diritto alle ferie a diritto sociale fondamentale, sottolineandone la centralità nella tutela della salute e della dignità del lavoratore e, l’esplicita menzione delle “ferie annuali retribuite“, evidenzia come la dimensione economica sia intrinseca alla piena efficacia di tale diritto.

Alla luce di quanto sin ora delineato par chiaro, dunque, che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio del diritto sociale rispetto al quale non è consentita alcuna deroga e la cui finalità è di permettere al lavoratore di beneficiare di un effettivo periodo di riposo e svago.

In questo contesto, la retribuzione serve a scongiurare che il lavoratore sia dissuaso dall’esercizio di tale diritto per timore di pregiudizi economici; tale asserzione trova il suo fondamento in una consolidata ermeneutica giurisprudenziale e dottrinale, la quale mira a salvaguardare la funzione ristoratrice e reintegratrice delle ferie (cfr., sempre in www.rivistalabor.it, 31 Ottobre 2024, con nota di M. Aiello, Nel periodo di ferie minimo annuo la retribuzione feriale è equiparata alla retribuzione ordinaria, nota a Cass., ord., del 2 maggio 2024, n. 11760).

Un siffatto effetto distorsivo, idoneo a vanificare la piena esplicazione del precetto normativo in materia di riposo, può concretizzarsi allorquando le componenti retributive corrisposte durante il periodo feriale siano arbitrariamente circoscritte a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile.

Queste ultime, sovente pattuite nell’ambito della contrattazione collettiva, sia essa di livello nazionale o aziendale, rivestono un carattere intrinsecamente connesso alla compensazione di specifici disagi o oneri derivanti dalle mansioni ordinariamente espletate.

In altri termini, la corresponsione della retribuzione in occasione delle ferie deve porsi in termini di sostanziale equiparabilità con quella percepita durante i periodi di effettiva prestazione lavorativa ed è indispensabile che il lavoratore, nel momento in cui beneficia del riposo annuale, non subisca una decurtazione economica che possa indurlo, anche indirettamente, a sacrificare il proprio diritto alle ferie in ragione di considerazioni meramente patrimoniali.

La pronuncia si pone, dunque, quale monito per i giudici di merito affinché si conformino ai criteri eurounitari nella qualificazione degli elementi retributivi incidenti sulla base di calcolo della retribuzione feriale, scongiurando interpretazioni restrittive che possano inficiare la ratio di tutela sottesa alla disciplina delle ferie.

Francesca Albiniano, avvocato in Campobasso

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 16 maggio 2025, n. 13042

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