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Il diritto al riscatto del corso di laurea tra onere di comunicazione del lavoratore e onere di diligenza della Pubblica Amministrazione

23 October 2025|

L’ordinanza in commento, Cass. n 23911 del 26 agosto 2025, attenziona la peculiare fattispecie giuridica, a formazione progressiva, del diritto al riscatto del corso di laurea ai fini previdenziali, contemplato all’art. 2 -novies d.l. n.30/1974, la cui ratio è salvaguardare l’anzianità assicurativa e contributiva del lavoratore per un periodo in cui non può versare i contributi assicurativi.

La Suprema Corte si sofferma, in particolare, sulla fase, successiva alla presentazione della domanda di riscatto, in cui sorge l’obbligo dell’ente previdenziale di comunicare la proposta sul quantum e quomodo di riscatto. La questione dibattuta riguarda la notifica della comunicazione dell’ente previdenziale all’indirizzo indicato al momento della domanda, seppure, mutato successivamente, è in disponibilità negli atti dell’ente (Modelli 01/M trasmessi dal datore di lavoro) il nuovo indirizzo al momento dell’invio della comunicazione. Rileva precisare che la notifica della comunicazione indica la decorrenza del termine entro cui il richiedente il riscatto aderisce o meno alla proposta. Dunque, ne consegue che il buon esito della notifica al richiedente consente il versamento nel termine scongiurando la decadenza dal diritto di riscatto alle condizioni esistenti al momento della domanda, e l’invio di una nuova domanda con ricalcolo della riserva.

Nel caso di specie, il lavoratore assicurato dopo aver presentato la domanda di riscatto apprendeva di essere rimasto privo di copertura contributiva per effetto della rinuncia alla stessa perfezionatasi per compita giacenza della comunicazione previdenziale inviata al primo indirizzo di residenza non più valido. L’ente, pur conoscendo il nuovo indirizzo invia al precedente la comunicazione e omette di verificare la comunicazione restituita al mittente, contravvenendo alle prescrizioni previste dalla circolare INPS n.143 del 22/6/1993.

Il Giudice di prime cure e la Corte territoriale, in linea sulla pronuncia di condanna dell’ente previdenziale a comunicare all’interessato l’importo della riserva matematica per il riscatto e le modalità di versamento della stessa in base alla normativa e alle tabelle vigenti al momento dell’invio della domanda, hanno respinto le eccezioni sulla prescrizione del diritto di riscatto, mai intervenuta,  per mancanza di regolare comunicazione dell’ente previdenziale al corretto indirizzo del richiedente;  sul termine di decadenza ex art. 47 d.P.R. n.639/1970 inapplicabile alla domanda di riscatto relativa a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale; sulla fondatezza delle argomentazioni formulate dall’ente previdenziale sull’onere del lavoratore di comunicare il mutamento di residenza a fronte di un onere di diligenza dell’ente previdenziale di rilevare le comunicazioni restituite al mittente con nuovo invio all’esatto indirizzo conosciuto.

Propone ricorso per cassazione l’ente previdenziale deducendo in un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L.1338/62, dell’art.2 -novies d.l. n.30/1974 conv. in L. n.114/1974 e del d.m. 19/2/1981, per avere la Corte d’appello ritenuto non maturata la decadenza di 60 giorni dalla comunicazione inviata all’indirizzo indicato nella domanda; per non aver rilevato l’obbligo del richiedente di comunicare la variazione di indirizzo, già disponibile agli atti dell’Ente, piuttosto che evidenziare l’obbligo giuridico dell’ente di accertare le comunicazioni restituite in ossequio alla sopracitata circolare. Erroneamente l’ente previdenziale ha presunto, sia il buon esito della comunicazione all’indirizzo indicato dal richiedente che la decadenza dal diritto di riscatto alle condizioni esistenti al momento della domanda.

Ciò che rileva nel caso in esame per la Suprema Corte è la correttezza della comunicazione notificata, con modalità di compiuta giacenza, che presuppone l’esattezza dell’indirizzo del destinatario per la presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 c.c.

Ebbene risulta superata la presunzione di conoscenza della comunicazione dalla provata condizione di impossibilità del richiedente di avere notizia della comunicazione inviata al precedente indirizzo di residenza la cui successiva modifica è conosciuta dall’ente previdenziale. Pertanto, non può operare la presunzione di conoscenza dell’atto se il destinatario prova l’impossibilità di prendere cognizione del plico senza sua colpa, è non sufficiente all’ente previdenziale dimostrare esclusivamente il perfezionamento del procedimento notificatorio oppure l’inesistenza dell’obbligo di compiere ulteriori accertamenti o di controllare l’esattezza dei dati comunicati. Ciò che occorre, e nel caso in esame non è ravvisabile, è la dimostrazione della «diligente indicazione dell’indirizzo del destinatario» di cui l’ente mittente ha disponibilità al momento della comunicazione.

La Suprema Corte richiama sul punto, la consolidata giurisprudenza (Cass. n. 8077/2007) sulle condizioni legittimanti la notificazione a norma dell’art.143 c.p.c. ribadendo che non basta il solo dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, sulla residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, bensì che tale ignoranza, indipendentemente dalla colpa del destinatario della notifica per l’inosservanza dell’onere di denuncia, nei registri anagrafici del luogo di sua nuova residenza, sia oggettivamente incolpevole, perché non superabile con «diligenti indagini». Nel caso in esame l’ente previdenziale notificante non ha provato di aver con superato diligenti indagini l’incolpevole conoscenza del mutamento d’indirizzo del destinatario.

In conclusione, la comunicazione per compiuta giacenza al precedente indirizzo non è mai validamente giunta al destinatario e dunque il termine di 60 giorni per il pagamento della riserva matematica non è validamente decorso dalla contestata notifica.

Maria Aiello, dirigente tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 26 agosto 2025, n. 23911

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