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Indennità sostitutiva del preavviso e contribuzione: l’autonomia del vincolo previdenziale oltre la rinuncia del lavoratore

23 May 2026|

1. Premessa

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, 3 settembre 2025, n. 24446 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma lo ribadisce con particolare rigore sistematico, chiarendo – ancora una volta – il rapporto tra autonomia negoziale e obbligazione contributiva.

Il tema è quello dell’assoggettamento a contribuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., anche in presenza di una rinuncia del lavoratore formalizzata in sede transattiva. La risposta della Corte è netta: la contribuzione resta dovuta, in quanto espressione di un obbligo pubblicistico inderogabile.

2. I fatti di causa e la questione giuridica

La controversia origina da un avviso di addebito INPS relativo al mancato versamento dei contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso, non erogata per effetto di accordi transattivi con i lavoratori.

La Corte d’Appello di Bologna aveva escluso l’obbligo contributivo, ritenendo che, a fronte della rinuncia, venisse meno il presupposto dell’imponibile.

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’INPS, censura tale impostazione per violazione dell’art. 12 l. n. 153/1969, dell’art. 1 d.l. n. 338/1989 e dell’art. 2118 c.c., riaffermando la piena autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello civilistico.

3. Il fondamento normativo: retribuzione imponibile e minimale contributivo

La decisione poggia su due pilastri normativi chiaramente individuati dalla Corte.

Il primo è rappresentato dall’art. 12 della l. n. 153/1969, che definisce la retribuzione imponibile secondo un criterio di onnicomprensività, includendo tutte le somme dovute al lavoratore in dipendenza del rapporto.

Il secondo è costituito dall’art. 1 del d.l. n. 338/1989 (convertito in l. n. 389/1989), che introduce il principio del minimale contributivo, stabilendo che la base imponibile non può essere inferiore alla retribuzione dovuta per legge.

È proprio questo secondo dato a risultare decisivo: la contribuzione si commisura alla retribuzione “dovuta” e non a quella effettivamente corrisposta. Da qui la costruzione della nozione di retribuzione imponibile “virtuale”, centrale nella motivazione della Corte.

Sull’argomento possono richiamarsi: R. Scorcelli, Transazione con revoca del licenziamento e rinunzia all’indennità sostitutiva del preavviso: la Cassazione ribadisce l’obbligo di pagamento dei contributi, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 9 giugno 2023 (commento a Cass. 29 marzo 2023, n. 8913); R. Scorcelli, Ancora sulla non opponibilità all’INPS, ivi, Aggiornamenti, 22 giugno 2024 (commento a Cass. 8 marzo 2024, n. 6423); M. Motroni, Transazione sul licenziamento e permanenza dell’obbligo contributivo sul preavviso: il principio di autonomia tra il rapporto di lavoro e quello previdenziale rende irrilevante la volontà espressa dal lavoratore in sede conciliativa, ivi, Aggiornamenti, 8 febbraio 2024 (commento a Cass. 5 gennaio 2024, n. 395).

4. Natura retributiva dell’indennità sostitutiva del preavviso

La Corte muove dalla qualificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso come emolumento di natura retributiva.

Essa, infatti, costituisce il corrispettivo della mancata prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e trova il proprio titolo nell’art. 2118 c.c. Tale qualificazione comporta automaticamente la sua inclusione nella base imponibile contributiva.

Da ciò discende che l’obbligazione contributiva sorge nel momento stesso in cui il licenziamento senza preavviso acquista efficacia, indipendentemente da eventi successivi, quali la rinuncia del lavoratore.

5. Il principio di autonomia del rapporto contributivo

Il passaggio centrale dell’ordinanza è rappresentato dall’affermazione – ribadita in termini inequivoci – dell’autonomia del rapporto previdenziale.

La Corte richiama espressamente il proprio consolidato orientamento secondo cui sull’obbligazione contributiva, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non può incidere la volontà negoziale delle parti (Cass. 13 maggio 2021, n. 12932).

In questa prospettiva, la rinuncia del lavoratore, pur valida nel rapporto civilistico, è inopponibile all’INPS, soggetto terzo rispetto all’accordo e titolare di una pretesa autonoma.

Il principio viene ulteriormente rafforzato dal richiamo a Cass. 23 luglio 2024, n. 20432, secondo cui la rinuncia non incide sulla contribuzione “già maturata” al momento del licenziamento.

6. Il valore dei precedenti: una linea giurisprudenziale granitica

L’ordinanza si caratterizza per il puntuale richiamo a precedenti conformi, che delineano un orientamento ormai stabile.

Accanto alle già citate Cass. n. 12932/2021 e n. 20432/2024, la Corte richiama:

– Cass. 29 marzo 2023, n. 8913, cit., che ribadisce come il minimale contributivo si riferisca alla retribuzione dovuta e renda irrilevanti sia gli inadempimenti datoriali sia gli accordi modificativi tra le parti;

– Cass. 20 marzo 2023, n. 8015, che afferma l’inopponibilità all’INPS delle transazioni relative all’indennità di preavviso;

– Cass. 5 gennaio 2024, n. 395, cit., (secondo cui: “Attesa l’autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale, nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa al diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, quand’anche la conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incide in alcun modo – stante l’indisponibilità in ogni caso dell’obbligazione contributiva – sull’obbligo di pagamento dei contributi previdenziali sull’indennità sostitutiva del preavviso, che il datore di lavoro ha verso l’INPS, soggetto terzo rispetto all’intervenuta conciliazione).

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte, richiamando ancora Cass. n. 8913/2023 cit., sottolinea che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la debenza dell’indennità ex art. 2118 c.c. a prescindere dalla successiva rinuncia, concentrandosi sul momento genetico dell’obbligazione e non su quello estintivo.

7. La nozione di “irrilevanza della rinuncia” nel sistema previdenziale

La rinuncia del lavoratore viene qualificata dalla Corte come posterius giuridicamente irrilevante rispetto al sorgere dell’obbligazione contributiva.

Si tratta di un’affermazione di particolare rilievo: la sequenza logica viene rigidamente scandita tra momento genetico (sorgere del diritto all’indennità) e momento estintivo (rinuncia), con prevalenza del primo ai fini previdenziali.

L’obbligazione contributiva, una volta maturata, non può essere incisa da atti dispositivi successivi.

8. Implicazioni operative

Le conseguenze applicative sono immediate.

Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi sull’indennità sostitutiva del preavviso ogniqualvolta essa sia giuridicamente dovuta, anche se non corrisposta per effetto di accordi transattivi.

Non rilevano, in senso contrario, né la qualificazione negoziale delle somme erogate (ad esempio, come incentivo all’esodo), né la rinuncia del lavoratore, trattandosi di elementi estranei al rapporto contributivo.

Ne deriva un significativo rafforzamento del rischio previdenziale nelle operazioni di uscita negoziata.

9. Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 24446/2025 non introduce principi nuovi, ma li ribadisce con una chiarezza sistematica che ne accresce la portata applicativa.

Il dato centrale è la riaffermazione dell’inderogabilità delle norme previdenziali e della netta separazione tra rapporto di lavoro e rapporto contributivo. L’autonomia negoziale incontra qui un limite strutturale: non può incidere su un’obbligazione che nasce dalla legge e che tutela interessi di rango collettivo.

Il messaggio della Corte è inequivoco: la rinuncia del lavoratore può estinguere un credito, ma non può mai comprimere la pretesa contributiva dell’ente previdenziale.

Un principio che, nella prassi, impone rigore tecnico e consapevolezza sistematica, pena l’esposizione a rilevanti passività future.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 3 settembre 2025, n. 24446

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