Infortuni sul lavoro, responsabilità del datore e interruzione del nesso causale: la Suprema Corte fa il punto
17 July 2026|La sentenza in esame (Cass. pen., Sez. IV, 2 marzo 2026, n. 8190, pronunciata all’udienza del 4 febbraio 2026) concerne il tema di responsabilità del datore di lavoro a fronte di infortuni occorsi ai dipendenti e ai problemi posti dall’interruzione del nesso causale (sul tema, v. R. Bergaglio, Confini dell’obbligo di vigilanza, concetto di abnormità della condotta, accertamento della colpa di organizzazione: un’innovativa sentenza, in www.rivistalabor.it, 1 agosto 2024; L. Sposato, Responsabilità penale del datore di lavoro per infortunio mortale. Quali sono gli elementi significativi della posizione di garanzia?, in www.rivistalabor.it, 10 maggio 2024; L. Pelliccia, Il punto sulla delega gestoria e di funzioni in materia di sicurezza e la posizione di garanzia del datore di lavoro secondo la Cassazione penale, in www.rivistalabor.it, 7 aprile 2023).
Infatti, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile, in sede penale, dell’infortunio occorso al dipendente per omessa vigilanza sui soggetti cui siano state delegate le funzioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 o per inadempimenti direttamente riconducibili alla sua posizione di vertice, come nel caso dell’omessa formazione dei lavoratori.
Occorre, dunque, premettere ampi cenni sulla materia in esame.
La crescente complessità strutturale delle imprese e degli enti organizzati rende particolarmente problematica l’individuazione del soggetto cui imputare la responsabilità penale per i fatti illeciti realizzati nell’ambito dell’organizzazione. In linea generale, l’addebito penale tende a essere ricondotto ai soggetti collocati ai vertici della struttura organizzativa, poiché molte fattispecie incriminatrici sono configurate come reati propri e individuano quale possibile autore figure qualificate quali l’imprenditore, il datore di lavoro o l’amministratore.
Tuttavia, la pluralità delle attività svolte dalle organizzazioni moderne e la molteplicità degli obblighi normativi connessi all’esercizio delle funzioni di vertice rendono spesso impossibile che tali compiti siano assolti direttamente e integralmente dai soggetti apicali.
Le imprese contemporanee, così come gli enti pubblici e gli enti collettivi anche privi di personalità giuridica o di scopo lucrativo, si caratterizzano infatti per una struttura organizzativa articolata, nella quale funzioni e poteri risultano distribuiti secondo modelli complessi, sia in senso verticale sia in senso orizzontale.
In questo contesto diviene necessario stabilire se e in quale misura la distribuzione interna delle funzioni possa incidere sull’individuazione del soggetto responsabile sul piano penale. Il problema dell’ammissibilità e della rilevanza penalistica della delega di funzioni nelle organizzazioni complesse nasce proprio dalla constatazione che i soggetti collocati al vertice dell’organizzazione non sono, nella pratica, in grado di adempiere personalmente alla totalità degli obblighi imposti dalle numerose discipline settoriali, la cui violazione è spesso assistita da sanzioni penali.
Particolare rilievo assumono, a tal riguardo, gli obblighi prevenzionistici gravanti sul titolare del rapporto di lavoro o su colui che, in base alla struttura e all’organizzazione dell’impresa, esercita poteri di direzione o di controllo, come nel caso del preposto.
Tali soggetti sono tenuti a adottare tutte le misure necessarie a prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi dannosi o lesivi nei confronti dei lavoratori e dei terzi, in relazione alla natura dell’attività svolta e ai rischi che essa comporta.
L’esigenza di assicurare un’efficace gestione di tali obblighi impone dunque una razionale articolazione dell’organizzazione aziendale, fondata su una ripartizione dei compiti tra soggetti che occupano posizioni differenti nella gerarchia interna dell’ente. Il nodo problematico consiste nel verificare se l’attribuzione a soggetti diversi di compiti originariamente gravanti sul titolare della posizione di vertice – cui la legge ricollega obblighi penalmente sanzionati e la titolarità di una posizione di garanzia a tutela di determinati beni giuridici – possa incidere sul meccanismo di imputazione della responsabilità penale, determinando una traslazione o quantomeno un’estensione della stessa nei confronti del soggetto delegato.
In tale ambito si confrontano due esigenze di segno opposto.
Da un lato, occorre rispettare il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale, che impone di attribuire il fatto a chi ne sia effettivamente responsabile; dall’altro, è necessario evitare che l’organizzazione venga utilizzata come strumento per trasferire indebitamente le responsabilità dai livelli apicali ai livelli inferiori della struttura aziendale.
In questo quadro si colloca il tema della rilevanza penalistica della distribuzione statutaria delle funzioni e della delega delle stesse da parte del titolare originario dei poteri.
La questione richiede, pertanto, di individuare il soggetto che, all’interno dell’organizzazione complessa, riveste originariamente la posizione di garante dei beni tutelati dalla norma penale e sul quale gravano gli obblighi giuridici la cui violazione è penalmente sanzionata.
La determinazione del soggetto destinatario del precetto penale costituisce, in concreto, una questione preliminare rispetto a quella relativa alla trasferibilità delle funzioni.
Solo dopo aver individuato chi sia originariamente titolare dell’obbligo giuridico imposto dalla norma incriminatrice è infatti possibile verificare se tale obbligo possa essere trasferito ad altri e con quali effetti sul piano della responsabilità penale.
Una prima ricostruzione teorica, tradizionalmente definita teoria formalista, attribuisce rilievo esclusivo alla posizione formale rivestita dal soggetto all’interno dell’organizzazione, quale risultante dalla disciplina statutaria o dalla regolamentazione interna.
Tale impostazione è stata tuttavia oggetto di critiche, in quanto il riferimento alla sola qualifica formale rischia di legittimare forme di responsabilità meramente “di posizione”, imputate a soggetti che, pur formalmente investiti di determinate cariche, non dispongono in concreto dei poteri decisionali necessari per incidere sulla gestione dell’attività.
Inoltre, anche tra i sostenitori di tale teoria non vi è uniformità di vedute, poiché alcuni valorizzano il potere di amministrazione mentre altri attribuiscono rilievo al potere di rappresentanza.
Entrambi i criteri, tuttavia, risultano insufficienti se considerati isolatamente, poiché vi sono attività illecite che possono essere realizzate senza alcuna spendita del nome dell’ente – come nel caso della mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza – e altre che, pur formalmente poste in essere dal rappresentante, sono in realtà riconducibili alla volontà di soggetti dotati di poteri decisionali più incisivi.
In contrapposizione a tale impostazione è stata elaborata la teoria funzionale, che privilegia l’analisi delle funzioni concretamente esercitate dal soggetto rispetto alla mera titolarità formale di qualifiche aziendali. Secondo questa prospettiva, l’individuazione del responsabile deve essere effettuata sulla base delle mansioni effettivamente svolte e dei poteri concretamente esercitati all’interno dell’organizzazione.
A questa teoria è stato tuttavia obiettato che essa rischierebbe di determinare un’estensione analogica della responsabilità penale in malam partem, attribuendo la qualifica di autore del reato anche a soggetti che non possiedono formalmente le qualifiche richieste dalla legge e che potrebbero, in alcuni casi, non disporre dei poteri normativamente riservati ai titolari delle cariche formali.
Una posizione intermedia è rappresentata dalla cosiddetta teoria organica, secondo la quale l’individuazione del soggetto responsabile deve avvenire tenendo conto sia della qualifica formale sia della concreta distribuzione delle funzioni all’interno dell’organizzazione.
Le qualifiche richiamate dal legislatore penale – quali dirigente, datore di lavoro o amministratore – non si riferiscono infatti a figure naturalisticamente determinate, ma devono essere interpretate alla luce delle regole che disciplinano l’organizzazione dell’ente. In questa prospettiva, il soggetto attivo del reato deve essere individuato in colui che, in concreto, dispone dei poteri necessari per incidere sugli interessi tutelati dalla norma penale o per impedire il verificarsi dell’evento lesivo.
Tale operazione interpretativa richiede necessariamente di considerare le norme che regolano la struttura organizzativa dell’ente, le quali assumono il ruolo di elementi extrapenali implicitamente richiamati dalla norma incriminatrice, purché abbiano natura statutaria, siano conformi ai requisiti previsti dalla legislazione civile e risultino coerenti con l’effettivo assetto organizzativo dell’ente. Anche questa teoria è stata oggetto di critiche, soprattutto per il rilievo attribuito alla titolarità formale dei poteri e per il conseguente rischio di coinvolgere automaticamente i vertici dell’organizzazione nel meccanismo di imputazione della responsabilità. A tali obiezioni si replica tuttavia osservando che l’accertamento della titolarità dei poteri rappresenta soltanto il primo momento dell’indagine, alla quale deve necessariamente seguire la verifica dell’elemento soggettivo, dell’esigibilità della condotta e della concreta distribuzione dei poteri all’interno della struttura organizzativa.
La giurisprudenza, pur mostrando talvolta orientamenti non del tutto uniformi, tende generalmente a mantenere in capo ai vertici dell’organizzazione una responsabilità per omessa vigilanza, pur attribuendo rilievo alla distribuzione statutaria o alla delega dei poteri al fine di individuare ulteriori soggetti responsabili.
In questo contesto, l’individuazione del titolare della posizione di garanzia assume un’importanza decisiva alla luce dell’art. 40, comma 2, c.p., secondo cui l’omissione dell’azione dovuta da parte di chi ha l’obbligo giuridico di impedire un evento equivale alla sua causazione.
L’impostazione sostanzialistica ha trovato un significativo riconoscimento normativo nell’ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro.
Già con il d.lgs. n. 242 del 1996, che modificava il d.lgs. n. 626 del 1994, il legislatore ha adottato una definizione ampia della figura del datore di lavoro, successivamente confermata dal d.lgs. n. 81 del 2008. In base all’art. 2 di tale decreto, il datore di lavoro è individuato non solo nel soggetto formalmente titolare del rapporto di lavoro, ma anche in colui che, in relazione alla struttura organizzativa dell’impresa, esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa e assume la responsabilità dell’impresa o di una sua unità produttiva autonoma.
La disposizione non abbandona quindi del tutto il criterio formale, ma ne consente il superamento in favore di una concezione sostanziale della figura datoriale. In tal modo la nozione di datore di lavoro viene a ricomprendere diverse configurazioni: quella tradizionale fondata sulla titolarità formale del rapporto di lavoro, quella sostanziale legata alla concreta responsabilità dell’organizzazione secondo la ripartizione statutaria dei poteri e, infine, quella del datore di lavoro di fatto, desumibile dalla circostanza che un soggetto eserciti in concreto i poteri propri della funzione.
Il principio di effettività ha trovato una consacrazione esplicita nell’art. 299 del d.lgs. 81/2008, secondo cui le posizioni di garanzia proprie del datore di lavoro, del dirigente e del preposto gravano anche su colui che, pur privo di formale investitura, eserciti di fatto i poteri giuridici tipici di tali figure. L’utilizzo dell’avverbio “altresì” indica tuttavia che il ricorso al criterio dell’effettività non esclude la rilevanza della titolarità formale dei poteri: le norme prevenzionistiche possono infatti applicarsi sia ai soggetti formalmente investiti delle relative funzioni, sia a coloro che le esercitano di fatto.
Altro istituto chiamato in causa dalla sentenza che ci si accinge a commentare è l’interruzione del nesso causale.
Nell’ambito della responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro, l’elaborazione giurisprudenziale ha progressivamente consolidato un orientamento secondo il quale la condotta imprudente del lavoratore non è di regola idonea a interrompere il nesso di causalità tra la violazione delle regole prevenzionistiche da parte del datore di lavoro e l’evento lesivo verificatosi.
L’efficacia interruttiva del comportamento del prestatore di lavoro viene riconosciuta soltanto in presenza di una condotta che presenti connotati di assoluta anomalia, imprevedibilità ed eccentricità rispetto al contesto lavorativo, tale cioè da porsi completamente al di fuori del processo produttivo o delle mansioni attribuite al lavoratore (Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2012, n. 21205; Cass. pen., sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197).
Questo orientamento (esaminato in dottrina, con riferimento a pronunce più risalenti, da Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, 94 ss.) si fonda sulla considerazione che la disciplina prevenzionistica è strutturalmente orientata alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore anche rispetto ai rischi derivanti da sue eventuali imprudenze, negligenze o disattenzioni, purché tali comportamenti risultino comunque riconducibili alla fisiologia dell’attività lavorativa. La normativa in materia di sicurezza sul lavoro, infatti, è costruita proprio nella prospettiva di neutralizzare o ridurre i rischi tipici del lavoro, tra i quali rientrano anche quelli derivanti da errori o imperizie del prestatore, normalmente prevedibili nel concreto svolgimento della prestazione lavorativa.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il rapporto di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro – consistente nell’omessa predisposizione delle misure di prevenzione e protezione imposte dalla normativa di settore – e l’evento dannoso non può ritenersi interrotto dal mero comportamento imprudente del lavoratore. L’inosservanza, da parte di quest’ultimo, di regole cautelari o di prassi di sicurezza non è di per sé sufficiente a elidere la responsabilità del garante, poiché rientra nell’ambito dei rischi che la normativa antinfortunistica mira precisamente a prevenire.
Coerentemente con tale impostazione, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente negato l’operatività, in materia di sicurezza sul lavoro, di un principio di autoresponsabilità del lavoratore inteso in senso forte. Secondo questa impostazione, il datore di lavoro – in quanto titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori – è tenuto non soltanto a predisporre i presidi tecnici e organizzativi necessari a prevenire gli infortuni, ma anche a vigilare affinché tali misure vengano effettivamente rispettate. In altri termini, il sistema prevenzionistico attribuisce al datore di lavoro un obbligo di protezione particolarmente intenso, che si estende fino alla prevenzione dei comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti del lavoratore.
Di conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro e degli altri soggetti titolari di obblighi prevenzionistici può essere esclusa soltanto quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di eccezionalità tali da renderlo del tutto imprevedibile e svincolato dal contesto lavorativo.
In giurisprudenza si è fatto ricorso, a tal fine, alle categorie dell’“abnormità”, dell’“eccezionalità” e dell’“esorbitanza” della condotta del lavoratore, individuando in tali connotati il presupposto necessario affinché il comportamento del prestatore possa configurarsi come causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta del garante e l’evento lesivo.
L’interruzione del rapporto eziologico si verifica, pertanto, soltanto quando la condotta del lavoratore risulti completamente avulsa dal processo produttivo o dalle mansioni affidategli, configurandosi come un comportamento radicalmente imprevedibile rispetto alla normale dinamica dell’attività lavorativa.
Tale impostazione è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione (si veda, ex plurimis, Cass. Pen., Sez. IV, 22 ottobre 1999, n. 12115, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2000, 489 ss.), la quale ha affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia in ordine alla tutela dell’incolumità fisica dei lavoratori, è tenuto a verificare la presenza e l’effettiva funzionalità dei presidi antinfortunistici, nonché a vigilare sul rispetto delle regole di cautela da parte dei dipendenti. Ne consegue che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa soltanto in presenza di un comportamento del lavoratore caratterizzato da eccezionalità e abnormità, tale da collocarsi completamente al di fuori del procedimento lavorativo e delle direttive organizzative impartite, assumendo quindi i tratti dell’assoluta imprevedibilità.
In linea con questo approccio rigoroso, la giurisprudenza tende inoltre a escludere l’applicabilità, in questo ambito, del cosiddetto principio di affidamento, secondo il quale ciascun soggetto può normalmente confidare nel fatto che gli altri rispettino le regole cautelari su di essi gravanti.
Quando, infatti, un soggetto riveste una posizione di garanzia nei confronti di un altro — come avviene nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore — tale principio viene sostanzialmente ridimensionato, poiché sul garante grava anche l’obbligo di prevedere l’eventuale inosservanza delle regole da parte del soggetto protetto e di predisporre, conseguentemente, le cautele idonee a neutralizzare tale rischio.
Parte della dottrina (Bellina, La rilevanza del concorso colposo della vittima nell’infortunio sul lavoro: una timida apertura, in Cass. pen., 2008, 3, 1013) ha evidenziato come tale orientamento giurisprudenziale finisca per configurare un modello di tutela particolarmente accentuato, talvolta definito “iperprotettivo”, nel quale il datore di lavoro rischia di essere chiamato a rispondere dell’evento lesivo in ragione della sola titolarità della posizione di garanzia. In questa prospettiva è stato segnalato il pericolo di uno slittamento verso una forma di responsabilità fondata sulla mera posizione, con il rischio di avvicinarsi a modelli di responsabilità per fatto altrui o comunque di superare la tradizionale logica del versari in re illecita.
Accanto a tale indirizzo, nella giurisprudenza più recente si è tuttavia progressivamente affermata una lettura meno rigida del problema, che individua il limite della responsabilità del datore di lavoro nella cosiddetta “area di rischio” che egli è chiamato a governare. Secondo questa impostazione, l’evento infortunistico può essere imputato al garante soltanto quando si collochi all’interno della sfera di rischio generata o gestita dall’organizzazione lavorativa e riconducibile al processo produttivo o alle mansioni concretamente svolte dal lavoratore.
In questa prospettiva assume rilievo la distinzione tra comportamento “esorbitante” e comportamento “abnorme” del lavoratore. Il primo si riferisce a condotte che, pur collocandosi all’interno del contesto lavorativo, si pongono al di fuori delle specifiche mansioni o delle direttive organizzative impartite; il secondo, invece, concerne comportamenti del tutto svincolati dall’attività lavorativa e realizzati in maniera imprevedibile dal lavoratore al di fuori della sfera di rischio governata dal datore di lavoro. Solo quest’ultima categoria di condotte è normalmente ritenuta idonea a interrompere il nesso causale tra la violazione delle regole prevenzionistiche e l’evento lesivo.
Una chiara affermazione di tali principi si rinviene, ad esempio, in una decisione della Corte di Cassazione (Sez. IV penale, 15 febbraio 2021, n. 5794), nella quale la Corte ha precisato che la condotta del lavoratore può essere qualificata come abnorme soltanto quando sia idonea a generare un rischio eccentrico rispetto a quello che il datore di lavoro è tenuto a governare nell’ambito dell’organizzazione produttiva. In quel caso la Corte ha escluso l’abnormità della condotta del lavoratore deceduto dopo essere rimasto intrappolato nella bobina di una macchina per la lavorazione dei tessuti, priva di adeguati dispositivi di protezione, ritenendo irrilevante, ai fini dell’interruzione del nesso causale, la circostanza che la vittima avesse assunto farmaci a base di benzodiazepine idonei a determinare effetti sedativi.
Sotto un ulteriore profilo, si è osservato come la più recente evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro — in particolare quella contenuta nel Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 — attribuisca anche ai lavoratori specifici obblighi di diligenza e collaborazione nell’attuazione delle misure prevenzionistiche. Tale previsione è stata letta da parte della dottrina come espressione di una più marcata valorizzazione della responsabilità del lavoratore nell’ambito del sistema di sicurezza aziendale. Ne consegue che il datore di lavoro non è gravato da un obbligo di vigilanza assoluta e illimitata, potendo essere esonerato da responsabilità quando abbia effettivamente predisposto tutte le misure di prevenzione richieste e l’evento sia riconducibile a una condotta del lavoratore imprevedibilmente colposa e del tutto eccentrica rispetto all’area di rischio governata.
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che, anche quando non sia idonea a interrompere il nesso di causalità e quindi a escludere la responsabilità penale del datore di lavoro, la condotta colposa del lavoratore può comunque assumere rilievo nella fase di determinazione della pena. In particolare, tale comportamento può incidere sulla valutazione del grado della colpa dell’imputato, secondo i criteri previsti dall’art. 133 c.p., contribuendo a modulare il trattamento sanzionatorio in funzione della concreta gravità del fatto e dell’intensità della violazione delle regole cautelari.
Tanto opportunamente premesso, si osserva che la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV penale, n. 8190 del 2026, qui in commento, riguarda la responsabilità penale dei datori di lavoro per un infortunio sul lavoro verificatosi a causa dell’inadeguata sicurezza di un macchinario industriale e della carente valutazione dei rischi ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
La vicenda trae origine dall’infortunio occorso a un lavoratore mentre utilizzava una macchina sbavatrice all’interno di uno stabilimento industriale. I due imputati, amministratori della società e datori di lavoro, erano stati ritenuti responsabili nei giudizi di merito del reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, per non aver adeguatamente valutato i rischi connessi all’utilizzo del macchinario e per aver messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura non conforme ai requisiti di sicurezza. In particolare, era stato accertato che il pedale di comando della macchina non era dotato di un dispositivo idoneo a evitare l’avvio accidentale e che il sistema di protezione fotoelettrico non aveva funzionato correttamente al momento dell’infortunio. A causa di tali carenze il pistone della macchina si era improvvisamente azionato mentre il lavoratore stava inserendo un pezzo da lavorare, provocandogli gravi lesioni alla mano.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’erronea valutazione delle prove, l’insussistenza del nesso causale tra le violazioni contestate e l’evento lesivo, nonché l’imprevedibilità del malfunzionamento della barriera ottica. Hanno inoltre sostenuto che l’infortunio sarebbe stato determinato dal comportamento imprudente del lavoratore, il quale non avrebbe utilizzato le pinze messe a disposizione dall’azienda.
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo manifestamente infondate tutte le doglianze. In primo luogo, ha ribadito che, in presenza di una “doppia conforme”, le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo. Alla luce di tale principio, la Corte ha ritenuto correttamente accertate dai giudici di merito le violazioni degli obblighi prevenzionistici gravanti sui datori di lavoro.
Quanto alla mancata dotazione del pedale di comando di un dispositivo di sicurezza, la Corte ha affermato che, anche in assenza di una specifica prescrizione normativa che imponesse l’installazione di una particolare levetta, il datore di lavoro è comunque tenuto a adottare accorgimenti tecnici idonei a evitare l’avvio involontario del macchinario, in conformità ai principi generali di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
In tal senso, l’omessa previsione di un sistema idoneo a prevenire l’attivazione accidentale del pedale è stata ritenuta una violazione della regola cautelare, tanto più in considerazione della natura ripetitiva della lavorazione.
Con riferimento al sistema di protezione fotoelettrico, la Corte ha ritenuto logicamente fondata la conclusione dei giudici di merito secondo cui la barriera ottica non aveva funzionato correttamente al momento dell’infortunio. Il malfunzionamento del dispositivo, pur statisticamente raro, non può essere considerato evento imprevedibile, poiché rientra tra i rischi che il datore di lavoro è tenuto a valutare e gestire nell’ambito del documento di valutazione dei rischi. Ne deriva che il datore di lavoro deve prevedere anche procedure o misure organizzative idonee a fronteggiare eventuali anomalie dei sistemi di sicurezza, specialmente quando il macchinario sia intrinsecamente pericoloso e non dotato di barriere fisiche.
La Corte ha inoltre ribadito che la prevedibilità dell’evento, in materia di colpa, non riguarda il singolo accadimento nelle sue specifiche modalità, ma la classe di eventi che la regola cautelare violata è diretta a prevenire.
Pertanto, anche un evento raro può rientrare nell’ambito della prevedibilità se la sua possibilità è conosciuta o conoscibile secondo l’esperienza e le conoscenze tecniche disponibili.
Con riguardo alla posizione dell’imputato che aveva sostenuto di non frequentare abitualmente il luogo di lavoro, la Corte ha osservato che le violazioni contestate attengono alla fase strutturale dell’organizzazione della sicurezza aziendale e alla valutazione dei rischi, attività che costituiscono obblighi propri e non delegabili del datore di lavoro.
Di conseguenza, la sua eventuale assenza dall’officina non è idonea a escluderne la responsabilità.
La Corte ha altresì escluso che il comportamento del lavoratore, consistente nel mancato utilizzo delle pinze disponibili, potesse interrompere il nesso causale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, la condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando rientra nell’area di rischio che la normativa antinfortunistica mira a governare. Solo una condotta abnorme, eccentrica o esorbitante rispetto al procedimento lavorativo può assumere efficacia interruttiva del nesso causale, circostanza non ravvisata nel caso di specie.
Infine, la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione dei giudici di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, trattandosi di apprezzamenti discrezionali adeguatamente motivati.
In conclusione, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha confermato la responsabilità degli imputati per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, ribadendo i principi in tema di posizione di garanzia del datore di lavoro, obbligo di valutazione preventiva dei rischi e irrilevanza, ai fini dell’esclusione della responsabilità, di comportamenti imprudenti del lavoratore che rientrino nell’area di rischio governata dal garante.
Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass. pen, sez. IVª, 2 marzo 2026, n. 8190
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