Infortunio in itinere e nesso di causalità: l’accertamento eziologico dei postumi a manifestazione differita
15 May 2026|1. L’infortunio in itinere latenza temporale della menomazione
La pronuncia del Tribunale di Cosenza del 21 novembre 2025, n. 1801, affronta il tema della riconducibilità eziologica di postumi permanenti che si manifestano con soluzione di continuità temporale rispetto all’evento infortunistico.
Il caso origina da un sinistro stradale occorso ad un lavoratore subordinato durante il normale percorso di andata al luogo di lavoro, configurante l’ipotesi di infortunio in itinere ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
A fronte di un evento inizialmente qualificato come “trauma minore”, il lavoratore, a seguito del riconoscimento di un periodo di inabilità temporanea da parte dell’INAIL, subiva un successivo aggravamento del quadro menomativo, tale da richiedere ulteriori trattamenti sanitari.
Ritenendo che tali conseguenze fossero riconducibili all’evento occorso durante il tragitto verso il lavoro, il lavoratore presentava una nuova istanza all’INAIL per il riconoscimento dei postumi invalidanti.
L’Istituto, tuttavia, negava la sussistenza del nesso causale tra il sinistro occorso e le patologie emerse a distanza di circa tre mesi dall’evento, ritenendo esaurita la propria prestazione con l’indennizzo già corrisposto per l’inabilità temporanea.
Avverso tale decisione, il ricorrente adiva il giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento dell’infortunio in itinere e delle conseguenti prestazioni assicurative.
All’esito dell’istruttoria, e in particolare sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Cosenza accertava la riconducibilità delle patologie all’evento traumatico originario, ritenendo sussistente il nesso causale. In particolare, il giudice prendeva in considerazione una sequenza patologica caratterizzata da due distinti momenti – un iniziale trauma di lieve entità e una manifestazione patologica insorta tre mesi dopo – valutandoli tuttavia in modo unitario, quali espressione di un unico evento lesivo, qualificato come infortunio in itinere.
In conseguenza di ciò, veniva riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 17% e il diritto del lavoratore alla costituzione della rendita da parte dell’INAIL.
Dall’analisi del caso alla nostra attenzione, emerge come la pronuncia si collochi nell’ambito di quell’orientamento giurisprudenziale che riconosce rilevanza, ai fini della tutela assicurativa, anche alle ipotesi in cui le conseguenze dell’infortunio si manifestino a distanza di tempo, purché adeguatamente accertata la loro derivazione causale dall’evento iniziale. L’accoglimento di una prospettiva unitaria dell’evento lesivo, pur a fronte della discontinuità temporale delle sue manifestazioni, non esaurisce tuttavia i profili problematici della fattispecie. Resta infatti da interrogarsi su quali siano i limiti entro cui tale impostazione possa operare senza alterare i presupposti della tutela assicurativa, poiché se il nesso causale può resistere a una latenza trimestrale, occorre chiedersi come si ridefiniscano, in questo contesto, i criteri dell’occasionalità necessaria e del rischio elettivo quando la protezione assicurativa si sposta al di fuori delle mura aziendali.
2. La rilevanza dell’occasionalità necessaria
L’infortunio in itinere si colloca tra le più significative estensioni della tutela assicurativa predisposta dall’ordinamento in materia di infortuni sul lavoro, trovando il proprio fondamento nell’art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e nel successivo intervento integrativo del d.lgs. n. 38/2000. Tale istituto consente di ricomprendere nella copertura INAIL gli eventi lesivi verificatisi durante il tragitto percorso dal lavoratore per recarsi al luogo di lavoro o per farne ritorno, superando una concezione tradizionalmente limitata ai soli infortuni verificatisi nell’ambiente lavorativo in senso stretto (CORSALINI, Gli infortuni in itinere, Ipsoa, Milano, 2009, 35 ss.).
L’evoluzione giurisprudenziale (GAMBACCIANI, L’infortunio in itinere dall’interpretazione giurisprudenziale alla recente disciplina legislativa, in DL, 2000, n. 5, II, 428 ss.), ha progressivamente valorizzato una lettura estensiva della nozione di “occasione di lavoro”, svincolandola da un rigido collegamento spaziale e temporale con la prestazione lavorativa. In particolare, si è affermato che non è necessario un nesso eziologico diretto tra attività lavorativa ed evento, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, cioè una relazione funzionale per cui le mansioni svolte abbiano reso possibile o agevolato il verificarsi dell’infortunio (Cass., 13 aprile 2002, n. 5354, in D&G, 2002, n. 19, 67; Cass., 14 febbraio 2002, n. 2172, inedita; Cass., 17 maggio 2000, n. 6431, in D&G, 2000, fasc. 20, 25 ss., con nota di RIGANÒ).
In questa prospettiva, dunque, la tutela si estende a tutte quelle situazioni che risultano connesse al lavoro da un rapporto di occasionalità necessaria, ragion per cui si è affermata la cosiddetta concezione “finalistica” dell’infortunio in itinere, che dà valore alla finalità lavorativa del percorso intrapreso dal lavoratore.
Tale impostazione ha pertanto condotto al superamento dell’orientamento più risalente (Cass., 3 maggio 1975, n. 1714, in Riv. it. prev. soc., 1977, 776 ss., con nota di BASSI), che escludeva l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere perché non rientrante nel rischio professionale.
Ciononostante, affinché l’evento sia indennizzabile, è necessario che il percorso presenti caratteri di normalità e necessità, ossia che si tratti del tragitto abituale e coerente con le esigenze lavorative, sotto il profilo sia spaziale sia temporale. In tale contesto, rientrano nella tutela gli spostamenti effettuati a piedi, con mezzi pubblici o privati, o anche mediante percorsi misti, purché sia accertata la finalizzazione lavorativa dello spostamento e la compatibilità degli orari.
Con tutta evidenza, l’ampliamento della tutela si accompagna alla necessità di delimitare l’ambito dell’occasione di lavoro, evitando un’estensione indiscriminata della copertura assicurativa (FILÌ, Il punto sulla giurisprudenza in materia di occasione di lavoro e infortunio in itinere, in RCP, 2019, 1, 70 ss.).
Ciò emerge nelle ipotesi in cui il lavoratore, pur trovandosi lungo il tragitto lavorativo, interrompa tale percorso per perseguire finalità personali: in tal caso, viene meno la relazione di occasionalità necessaria a causa della insussistenza di un nesso funzionale con il lavoro.
In questa prospettiva si colloca il limite rappresentato dal c.d. rischio elettivo (NICOLINI, Rischio elettivo ed infortunio indennizzabile, in RDL, 1966, II, 371 ss.), che esclude l’indennizzabilità dell’infortunio quando esso sia determinato da una scelta volontaria, arbitraria e finalizzata al soddisfacimento di esigenze meramente personali. In tale ambito, la giurisprudenza (Cass., 18 maggio 2009, n. 11417, in LG, 2009, 838; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3292, in LG, 2015, 524; Cass., 18 marzo 2013, n. 6725, in LG, 2013, 523), ne ravvisa la sussistenza grazie alla compresenza di caratteri specifici, come lo spostamento volontario e arbitrario del lavoratore, diretto al perseguimento di fini personali estranei all’attività lavorativa e, di conseguenza, l’esposizione a un rischio diverso da quello connesso alle modalità di esecuzione della prestazione. In ragione di tali elementi, emerge come il tema del rischio elettivo si colleghi direttamente alla verifica del nesso causale tra comportamento del lavoratore ed evento dannoso.
3. L’indagine sulla sussistenza del nesso causale
Come noto, uno degli aspetti più complessi nella disciplina dell’infortunio in itinere riguarda l’accertamento del nesso causale tra l’evento lesivo e il danno alla salute.
La questione diventa particolarmente delicata quando le conseguenze dell’infortunio si manifestano dopo un certo lasso temporale oppure quando il lavoratore presenti condizioni patologiche preesistenti.
In tali casi, stabilire se il danno sia effettivamente riconducibile all’evento è fondamentale per il riconoscimento della tutela assicurativa.
Sul punto la giurisprudenza ha quindi chiarito come in materia di infortuni sul lavoro si applichi il principio dell’equivalenza delle condizioni di cui all’art. 41 c.p., in base al quale deve essere considerato causa dell’evento ogni antecedente che abbia contribuito alla sua produzione, anche se non in modo esclusivo.
Di conseguenza, il nesso causale può essere riconosciuto anche in presenza di più fattori concorrenti, a meno che non intervenga un fattore del tutto autonomo, sufficiente da solo a determinare il danno.
Tale tema assume un rilievo particolare negli infortuni in itinere, poiché il rischio cui è esposto il lavoratore si verifica al di fuori dell’ambiente di lavoro ed è spesso un rischio generico, ma evidentemente collegato al percorso intrapreso, funzionale all’attività lavorativa. Per queste ragioni, l’accertamento del nesso causale richiede una precisa verifica, diretta a stabilire se l’evento sia effettivamente collegato, anche in modo indiretto, alla situazione tutelata.
Nel caso di specie, il giudice è stato chiamato a verificare se le gravi conseguenze patite dal lavoratore, manifestatesi a distanza di tre mesi dall’evento, potessero essere causalmente ricondotte all’incidente occorso durante il tragitto casa-lavoro. In altre parole, l’iter logico-giuridico, fondato sulle risultanze della consulenza medico-legale, si è incentrato sulla distinzione tra l’ipotesi in cui l’evento abbia fornito un effettivo contributo alla produzione del danno e quella in cui esso si sia configurato come mera occasione di manifestarsi di una patologia preesistente.
Solo nella prima ipotesi, infatti, il nesso eziologico può dirsi integrato ai fini della tutela assicurativa, dovendosi altrimenti escludere il rilievo dell’infortunio in assenza di un apporto determinante alla lesione. In applicazione dei suddetti principi, il giudice ha quindi ritenuto sussistente il nesso causale tra il sinistro e i postumi invalidanti, accogliendo la domanda del lavoratore e condannando l’INAIL alla costituzione della rendita, nonché riconoscendo il diritto di surroga nei confronti dei responsabili civili del sinistro.
In questa prospettiva, la valutazione del nesso causale si intreccia con il tema del consolidamento differito del danno, poiché la manifestazione tardiva dei postumi può incidere sia sull’accertamento dell’effettiva incidenza causale dell’evento, sia, conseguentemente, sull’accesso alla tutela assicurativa.
Tale impostazione appare coerente con il consolidato orientamento della Corte di cassazione che, in applicazione del principio di equivalenza delle condizioni ai sensi dell’art. 41 c.p., riconosce il nesso causale ogni qualvolta l’infortunio abbia concorso in modo apprezzabile alla produzione del danno, a prescindere dalla sua esclusività.
4. Il consolidamento differito del danno nell’infortunio in itinere ai fini della tutela assicurativa
La sentenza in esame, inoltre, affronta un profilo distinto rispetto al mero accertamento del nesso causale, soffermandosi sulla sua tenuta nel tempo e, in particolare, sulla rilevanza della manifestazione tardiva dei postumi rispetto a un evento già oggetto di valutazione da parte dell’ente assicuratore.
Il nodo problematico, infatti, non attiene alla configurabilità dell’infortunio in itinere né ai criteri di imputazione causale in sé considerati, bensì alla possibilità di riconnettere all’evento originario conseguenze che emergono in un momento successivo rispetto alla chiusura della pratica INAIL.
Nel caso di specie, l’Istituto aveva adottato una valutazione fondata su una lettura sostanzialmente statica dell’evento lesivo, ritenendo esauriti gli effetti dell’infortunio sulla base del quadro clinico inizialmente accertato.
La decisione del giudice, invece, si discosta da tale impostazione, valorizzando una ricostruzione unitaria dell’evento, nella quale le conseguenze dannose vengono considerate nella loro evoluzione complessiva, e non limitatamente alla fase immediatamente successiva al sinistro.
In questa prospettiva, la manifestazione tardiva dei postumi non viene qualificata come fatto nuovo e autonomo, ma come sviluppo interno della medesima sequenza eziologica (Cass., 9 marzo 2011, n. 5548, in GC Mass, 2011, 3, 376).
Il Tribunale, recependo le risultanze della consulenza tecnica, riconduce le sopravvenienze patologiche all’infortunio originario, affermando implicitamente il principio per cui l’evento lesivo deve essere apprezzato nella sua interezza, comprensiva anche degli esiti che si rendono evidenti solo in un momento successivo. Ne deriva il superamento di una visione frammentaria dell’infortunio, a favore di una lettura che ne coglie la continuità causale.
Tale impostazione risulta quindi coerente con quell’indirizzo interpretativo secondo cui, ai fini della tutela assicurativa, i postumi devono essere valutati unitariamente, anche quando la loro emersione sia temporalmente differita, purché inseriti nella medesima catena causale dell’evento lesivo (Cass., 17 gennaio 2018, n. 1048, in FI, 2018, I, 2136). Il decorso del tempo non assume valore interruttivo del nesso eziologico, ma rappresenta un elemento neutro, destinato a rilevare solo nella misura in cui evidenzi l’intervento di fattori sopravvenuti dotati di autonoma efficacia causale (LUDOVICO, Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro, Giuffrè, Milano, 2012).
In tale prospettiva si inserisce coerentemente anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con specifico riferimento alle ipotesi di aggravamento derivante da concausa sopravvenuta, ha escluso l’operatività della regola della stabilizzazione dei postumi di cui all’art. 83, comma 7, d.p.r. n. 1124/1965 (Cass., 19 agosto 2024, n. 22897, in IUS Lavoro, 16 gennaio 2025, con nota di ROSSI). La Corte di cassazione ha infatti chiarito che, quando il peggioramento delle condizioni del lavoratore sia riconducibile a un fattore sopravvenuto, non prevedibile e non coincidente con il naturale evolversi del danno originario, ma pur sempre eziologicamente collegato all’infortunio, tale evenienza si colloca al di fuori della logica della cristallizzazione degli esiti lesivi. Anche le manifestazioni patologiche tardive, ove riconducibili a una simile dinamica causale, non possono essere considerate precluse dal decorso del termine decennale, imponendo piuttosto una rivalutazione complessiva dell’evento dannoso e delle sue conseguenze, in linea con un approccio sostanziale ed evolutivo della tutela assicurativa.
La soluzione accolta dal Tribunale appare pertanto in linea con la concezione non rigida della tutela dell’infortunio in itinere (Cass., sez. un., 22 maggio 2018, n. 12567, in RCP, 2018, 4, 1160), secondo cui l’indennizzabilità dell’evento deve essere valutata alla luce del collegamento funzionale con l’attività lavorativa e della sua effettiva incidenza sulla sfera del lavoratore, piuttosto che sulla base di criteri meramente formali o temporali.
In questa prospettiva, anche la determinazione iniziale dell’INAIL non può assumere carattere definitivo, laddove l’evoluzione della vicenda lesiva renda evidente una diversa e più ampia portata del danno.
Ne consegue che la manifestazione tardiva dei postumi non costituisce un limite alla tutela, ma impone una rilettura dell’evento infortunistico nella sua globalità, consentendo di ricondurre alla medesima fattispecie anche le conseguenze che si rendano apprezzabili solo successivamente. Il consolidamento differito del danno si configura, dunque, non come elemento eccezionale, ma come possibile modalità di esplicazione dell’unico evento lesivo, la cui emersione assume rilievo non solo ai fini del riconoscimento della tutela assicurativa, ma anche in relazione alle conseguenze che da tale riconoscimento derivano sul piano delle prestazioni erogabili e dei successivi rapporti tra ente assicuratore e responsabili dell’evento (LA PECCERELLA (a cura di), Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Le tutele dell’assicurazione obbligatoria, Pacini Giuridica, Pisa, 2021).
5. La rendita INAIL e l’azione di surroga
Il riconoscimento della riconducibilità eziologica dei postumi all’infortunio in itinere comporta, sul piano delle conseguenze giuridiche, l’attivazione del sistema di tutela assicurativa e, in particolare, il diritto del lavoratore alle prestazioni erogate dall’INAIL.
In tale contesto, la pronuncia in esame non si limita ad accertare la sussistenza del danno, ma ne trae le necessarie implicazioni sul piano indennitario, disponendo la costituzione della rendita in favore del ricorrente in ragione del grado di invalidità accertato.
La rendita INAIL si inserisce nel quadro delle prestazioni aventi funzione indennitaria, finalizzate a garantire al lavoratore una tutela economica in relazione alla menomazione dell’integrità psico-fisica derivante dall’infortunio. Essa non si configura, tuttavia, come risarcimento integrale del danno, ma come prestazione che opera secondo le logiche proprie del sistema assicurativo sociale, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità di terzi. In tal senso, la diversità ontologica tra indennizzo previdenziale e risarcimento civilistico emerge con chiarezza, poiché quest’ultimo mira all’ integrale riparazione del pregiudizio, mentre l’intervento dell’INAIL risponde alla diversa finalità costituzionale di assicurare al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita, secondo una logica solidaristica e predeterminata.
Proprio la possibile coesistenza tra tutela assicurativa e responsabilità civile determina l’esigenza di coordinare i due piani, evitando indebite duplicazioni.
In tale prospettiva si colloca l’istituto della surrogazione di cui all’art. 1916 c.c., attraverso il quale l’ente assicuratore, una volta erogata la prestazione, subentra nei diritti dell’assicurato nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso (sull’istituto della surrogazione dell’assicuratore sociale, v. art. 1916 c.c.; art. 142 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; Cass., sez. III, 23 novembre 2017, n. 27869, in RCP, 2018, 2, 556). La surrogazione realizza, dunque, una forma di successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, consentendo all’INAIL di agire per il recupero delle somme corrisposte al lavoratore.
Come evidenziato anche in giurisprudenza, tale subingresso non richiede particolari formalità, essendo sufficiente che l’ente manifesti la volontà di esercitare il diritto di surroga nei confronti del responsabile, una volta erogate o riconosciute le prestazioni (Cass., sez. III, 23 novembre 2017, n. 27869, cit.). Ne deriva che il rapporto tra lavoratore, ente assicuratore e terzo responsabile si articola secondo uno schema nel quale il primo è tutelato in via immediata dall’assicurazione sociale, mentre l’INAIL si rivolge successivamente al responsabile per il recupero di quanto corrisposto.
La decisione esaminata si inserisce pienamente in tale schema, poiché, accanto al riconoscimento della rendita, accoglie la domanda di garanzia proposta dall’INAIL, dichiarando il diritto dell’Istituto di surrogarsi nei confronti dei soggetti responsabili del sinistro e della relativa compagnia assicurativa. In tal modo, il giudice realizza un equilibrio tra le esigenze di protezione del lavoratore e quelle di imputazione del costo dell’evento dannoso al soggetto effettivamente responsabile.
In definitiva, la tutela assicurativa e la responsabilità civile non si pongono in rapporto alternativo, ma si integrano secondo un meccanismo che consente, da un lato, la pronta protezione del danneggiato e, dall’altro, la riallocazione del costo del danno in capo al soggetto che lo ha causato.
6. Considerazioni conclusive
La pronuncia del Tribunale di Cosenza si inserisce in un quadro evolutivo della tutela dell’infortunio in itinere, confermando un orientamento volto a privilegiare una lettura sostanziale e non meramente formale dei presupposti di accesso alle prestazioni assicurative. In particolare, la decisione valorizza una concezione unitaria dell’evento lesivo, superando ogni rigida separazione tra fase iniziale dell’infortunio e successiva emersione dei postumi, quando tra tali momenti sussista un collegamento eziologico giuridicamente apprezzabile.
La centralità attribuita al nesso causale si traduce, nella pronuncia in esame, in un accertamento che non si arresta alla prima manifestazione del danno, ma si estende alla sua evoluzione, consentendo di ricondurre all’infortunio anche esiti invalidanti emersi in un momento successivo. In tal modo, il giudice evita che il fattore temporale possa operare come limite improprio alla tutela, riaffermando che ciò che rileva è la continuità del rapporto eziologico e non la contiguità cronologica tra evento e danno.
Tale impostazione si riflette anche sul piano della qualificazione dell’infortunio in itinere, che viene interpretato alla luce del collegamento funzionale con l’attività lavorativa e della finalità del percorso, in coerenza con quell’indirizzo che amplia l’ambito dell’occasione di lavoro oltre i confini spazio-temporali della prestazione in senso stretto (AVOGARO, Infortunio in itinere: criticità e temi giurisprudenziali, in LG, 2017, n. 8-9, 829 ss.). In questa prospettiva, la tutela assicurativa si configura come strumento volto a garantire una protezione effettiva del lavoratore rispetto ai rischi connessi, anche indirettamente, all’attività lavorativa.
Particolarmente significativo è, inoltre, il coordinamento operato dalla sentenza tra il piano della tutela assicurativa e quello della responsabilità civile. Il riconoscimento della rendita, infatti, non esaurisce le conseguenze dell’accertamento, ma si accompagna all’attivazione del meccanismo della surrogazione, attraverso il quale l’INAIL recupera nei confronti del responsabile le somme erogate. In tal modo, il sistema realizza un equilibrio tra l’esigenza di assicurare una tutela immediata al lavoratore e quella di imputare il costo del danno al soggetto che lo ha causato.
La decisione evidenzia, dunque, come la disciplina dell’infortunio in itinere richieda un approccio interpretativo capace di aggregare profili diversi — accertamento causale, evoluzione del danno, funzione delle prestazioni e rapporti tra assicurazione sociale e responsabilità civile — evitando letture frammentarie che rischierebbero di compromettere l’effettività della tutela.
Alla luce di tali considerazioni, la pronuncia in esame rafforza un modello di tutela che si dimostra incline a valorizzare la dimensione concreta del danno e la sua incidenza sulla sfera del lavoratore, in coerenza con la funzione solidaristica dell’assicurazione obbligatoria (SQUEGLIA, L’infortunio in itinere: regole e tutele del lavoratore, in Giuffrè Francis Lefebvre, 30 dicembre 2024).
Angelica Allison Brivio, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura generale della Corte d’appello di Milano
Visualizza il documento: Tribunale Cosenza, 21 novembre 2025, n. 1801
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