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La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che vieta l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo*

26 September 2025|

Con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell’articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui non esclude, dal divieto di integrazione al minimo, l’assegno ordinario di invalidità erogato esclusivamente tramite il sistema contributivo.

Per comprendere la portata della sentenza della Consulta in argomento è necessario ripercorrere, sebbene per brevi considerazioni, gli istituti che sono coinvolti nella decisione. Come noto, l’“integrazione al minimo”, introdotta nel nostro ordinamento dal d.l. 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, è un istituto che prevede che i trattamenti pensionistici a carico, tra gli altri, dell’Assicurazione Generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (IVS), delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni o dell’Enasarco, che siano di importo inferiore ai limiti previsti dalla legge, vengano aumentati, in presenza di particolari condizioni di reddito, individuale e familiare, fino al raggiungimento della soglia minima stabilita dalla legge che, in genere, equivale all’importo dell’assegno sociale (appunto, integrati al minimo).

Dunque, i presupposti perché possa trovare applicazione l’istituto in parola sono: 1) la titolarità di un precedente trattamento pensionistico (come le pensioni dirette o quelle di reversibilità o ai superstiti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le pensioni di invalidità, le altre pensioni erogate da altri fondi Inps, anche per i lavoratori autonomi o Enasarco); 2) che l’importo di tale trattamento sia inferiore ai limiti previsti dalla legge nonché 3) che sia presente un reddito, personale o familiare, anch’esso inferiore a quanto stabilito per legge.

In buona sostanza l’integrazione al minimo ha la funzione di garantire che la pensione abbia un importo minimo, quando dal calcolo in base ai contributi versati, risulti che la pensione stessa avrebbe un importo inferiore ad un minimo ritenuto necessario ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

Pertanto, secondo l’orientamento prevalente, l’integrazione al trattamento minimo è una misura che svolge funzioni di solidarietà e tutela sociale, riconducibili all’art. 38, co 2 Cost.La sussunzione dell’istituto nel secondo comma dall’art. 38 Cost. e, dunque, la sua qualificazione in termini di istituto di natura previdenziale e non assistenziale, si giustifica in considerazione del fatto che esso è previsto in favore delle “pensioni” dei “lavoratori dipendenti” e, dunque, presuppone l’esistenza di un pregresso rapporto di lavoro e di una base contributiva nonché il percepimento di una pensione a carico di uno dei fondi pensionistici (Inps o Enasarco), sebbene esso non sia sufficiente a garantire agli assicurati “i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” (Corte Costituzionale, n. 31 del 05.02.1986).

Ciò a differenza degli istituti di natura assicurativa che si fondano, invece, sul comma 1 dell’art. 38 Cost. (come, ad esempio, la pensione sociale) che sono diretti alla generalità dei “cittadini” e, pertanto, prescindono dal rapporto lavorativo e previdenziale, sono finalizzati a fornire al titolare i “mezzi necessari a vivere” (distinti dai mezzi adeguati alle esigenze di vita di cui al 2° comma) e prevedono un generale diritto del cittadino all’assistenza sociale. A quest’ultimo proposito, già la Corte Costituzionale aveva osservato che il Costituente ha inteso “privilegia[re] la posizione dei lavoratori, anche in considerazione del contributo di benessere offerto alla collettività oltreché delle contribuzioni previdenziali prestate”. Conseguentemente, l’art. 38 Cost. al comma 1 garantisce ai cittadini “il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere”, mentre al comma 2 assicura ai lavoratori “non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura «sussistenza» materiale bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori” (Corte Costituzionale, n. 31 del 05.02.1986) (in dottrina A.M. BATTISTI, L’“adeguatezza” della prestazione tra Costituzione e riforme legislative, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 2/2008, 310. Allo stesso modo, si legge in M. D’ONGHIA, Diritti previdenziali e compatibilità economiche nella giurisprudenza costituzionale, Bari, Cacucci Editore, 2014, 34, che «l’aspetto più problematico della norma costituzionale in esame attiene al significato da attribuire al concetto di “mezzi adeguati alle esigenze della vita” […]». Dello stesso avviso M. CINELLI, I livelli di garanzia nel sistema previdenziale, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 1999, 53 ss. e M. PERSIANI, L’evoluzione del sistema pensionistico, in Previdenza sociale, vincoli di bilancio, andamenti demografici: un diritto in cambiamento?, a cura di G. CANAVESI, Macerata, EUM. Unimc, 2019, 31 (ove l’A. afferma che «mancano indicazioni definitive sul significato che deve essere attribuito all’espressione “mezzi adeguati alle esigenze di vita”», anche in ragione della «scarsità di apporti della dottrina” che “ha rinunciato ad interpretare la formula costituzionale di cui trattasi»).

La distinzione tra istituti di natura previdenziale (art. 38, comma 2 Cost.) ed istituti di natura assicurativa (art. 38, comma 1 Cost.) si ritrova, poi, anche sulle relative fonti di finanziamento. Infatti, per provvedere alla prestazione previdenziale in favore dei lavoratori, l’art. 38, co 2 Cost. si rifà alle contribuzioni versate durante i periodi di lavoro. Viceversa, le prestazioni assistenziali di cui all’art. 38, comma 1 Cost., in mancanza di una provvista contributiva, sono finanziate con la fiscalità generale e, dunque, sulla solidarietà collettiva.A conferma di ciò sta il fatto che il legislatore ordinario ha sempre mantenuto la pensione sociale al di sotto dei minimi pensionistici riconosciuti, invece, ai lavoratori, e ciò perché nel sistema costituzionale la prima (pensione sociale) tende a soddisfare esclusivamente i bisogni di sopravvivenza del cittadino (che, gravando sulla solidarietà sociale, sono quantificati al minimo ritenuto sufficiente) mentre i secondi (minimi pensionistici) tendono a soddisfare non solo bisogni primari ma anche esigenze di vita di vario genere, relative, fra l’altro, anche al tenore di vita dei lavoratori (e che, essendo finanziate mediante strumenti mutualistico-assicurativi tra lavoratori e datori di lavoro, possono superare la pensione minima).

L’istituto dell’integrazione al minimo è stato interessato dalla l. 335/1995 (cd. Legge Dini) che, nell’ottica della riforma pensionistica in termini di maggiore economicità e sostenibilità finanziaria dei diritti costituzionalmente garantiti, innanzitutto, ha sostituito, a far data dal 1° gennaio 1996, al sistema retributivo quello contributivo (ponendo a base di calcolo della pensione non più la retribuzione percepita bensì la contribuzione versata, in modo da garantire una provvista finanziaria e contenere la spesa previdenziale) e, in punto di integrazione al minimo, ha stabilito che “alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo” (art. 1, co 16). La norma, dunque, dalla data di entrata in vigore, esclude l’integrazione al minimo per quei trattamenti pensionistici la cui contribuzione o sia stata integralmente versata con il sistema contributivo (cd. a calcolo) (cioè nel caso in cui tutti i contributi siano stati versati dopo il 1° gennaio 1996) oppure nei casi di pensionati con sistema misto retributivo-contributivo che abbiano, però, optato per il calcolo con il solo sistema contributivo.

Resta, pertanto, l’integrazione solo per le pensioni calcolate interamente con il sistema retributivo puro o calcolate con il sistema misto (retributivo/contributivo), ovviamente fino ad esaurimento. Altro istituto coinvolto nella decisione in esame è l’assegno ordinario di invalidità di cui alla l. 222/1984, che è una prestazione economica erogata dall’Inps in presenza di alcuni requisiti: 1) un requisito contributivo (bisogna aver versato almeno 5 anni di contributi (equivalenti a 260 settimane), di cui 3 anni (156 settimane) devono essere stati maturati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda), 2) un requisito sanitario (e cioè una capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale) e 3) un requisito reddituale (l’assegno non spetta ai percettori di reddito superiore a due volte l’ammontare annuo della pensione sociale). Secondo la Circolare Inps n. 262 del 3 dicembre 1984 “la riduzione della capacità di lavoro deve essere valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato tenendo conto, cioè, dei fattori soggettivi (età, sesso, esperienza professionale ecc.) che servono a determinare le attitudini del richiedente la prestazione e del lavoro precedentemente svolto dal quale deve svilupparsi l’indagine relativa ai lavori affini espletabili”.Quando concesso (quindi in presenza di tutti i requisiti richiesti), l’assegno ordinario di invalidità ha validità triennale: si può chiederne il rinnovo prima della scadenza, e dopo tre riconoscimenti consecutivi si trasforma in pensione di vecchiaia, sussistendone i requisiti di assicurazione e di contribuzione.

La prestazione in parola non va confusa con l’assegno mensile di invalidità che spetta, invece, agli invalidi civili parziali, che, pertanto, in quanto riconosciuta alla generalità dei cittadini, è prestazione di natura assistenziale, rientrante nel comma 1 dell’art. 38 Cost. e che quindi, non gode tout court dell’integrazione al trattamento minimo.Quanto alla natura, previdenziale o assistenziale, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l’assegno ordinario di invalidità abbia natura previdenziale, rientrando, quindi, nelle provvidenze di cui al secondo comma dell’art. 38 Cost. Ciò discenderebbe, in primo luogo dalla littera legis che, all’art. 1, co 3 l. 222/1984, prevede che l’assegno sia calcolato “secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”. Non solo, ma anche il riferimento al requisito contributivo che, unitamente a quello sanitario ed a quello reddituale, consentono di accedere a tale trattamento, propende per il far rientrare l’assegno nell’art. 38, comma 2 della Cost. proprio perché esso presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro ed una minima provvista contributiva nei termini esplicitati dalla norma. Pertanto, la natura previdenziale del trattamento pensionistico de quo determina l’attrazione dello stesso nell’orbita dell’art. 1, comma 16, l. 335/1995 che esclude l’integrazione per quelle pensioni calcolate con il solo sistema contributivo.

Conferma di ciò si trae dall’art. 1, co 14 l. 335/1995 che iscrive l’assegno di invalidità al regime contributivo proprio delle pensioni, manifestando chiaramente l’intenzione del legislatore di estendere all’assegno in parola l’intero regime contributivo delle pensioni di vecchiaia e, quindi, anche il divieto di cui all’art. 1, co 16. Dunque, l’ordinamento esclude che l’assegno ordinario di invalidità, avendo natura pensionistica, se calcolato esclusivamente con il sistema contributivo, possa beneficiare della integrazione al minimo.Ad escludere l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario calcolato integralmente con il sistema contributivo sta, poi, la considerazione che, come prevede l’art. 1, comma 10 l. 222/1984, “al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”. Pertanto, come sostenuto dall’Inps nella controversia che ha dato origine alla rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, riconoscere l’integrabilità al minimo dell’assegno ordinario, anche calcolato con metodo contributivo, condurrebbe all’effetto che, comunque, tale integrazione andrebbe a perdersi al momento della trasformazione di detto assegno in pensione di vecchiaia, quest’ultima, certamente non integrabile al minimo per il chiaro disposto dell’art. 1, comma 16, l. 335/1995.

Pertanto, la norma sopra citata risulterebbe avere implicitamente abrogato l’art. 1, comma 3, l. 222/1984 che prevede che “qualora l’assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale” e ciò alla luce del richiamo al sistema di calcolo “delle singole gestioni” e, quindi, nel caso di specie, al sistema di calcolo contributivo che esclude di per sé l’integrazione. Sulla natura previdenziale dell’assegno ordinario di invalidità si è incidentalmente espressa anche Cass., 22 agosto 2024, n. 2304 e prima ancora Cass., 17 agosto 2023, n. 24751, affermando che il divieto di cumulo dei trattamenti di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale IVS, introdotto dal d.l. 148/1993 si estende anche a all’assegno ordinario di invalidità “in ragione della sua natura di trattamento pensionistico”.

Viceversa, in senso favorevole all’estensione dell’integrazione al trattamento minimo anche all’assegno ordinario di invalidità “a calcolo” sta l’orientamento di chi, valorizzando la finalità vagamente assistenziale dell’assegno di invalidità e tentando una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, co 16 l. 335/1995, afferma che non può trascurarsi che il diritto all’assegno sorga a fronte di un requisito contributivo modesto (cinque anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la domanda) e che, pertanto, nel caso di esclusione dell’integrazione per gli assegni a calcolo, ben sarebbe possibile che le prestazioni erogate siano del tutto irrisorie e, dunque, inidonee ad assicurare il rispetto del canone costituzionale di adeguatezza  rispetto alle esigenze di vita degli assicurati (art. 38, co 2 Cost.).

Tale opzione ermeneutica, tuttavia, trova il suo limite nella considerazione che non può sostenersi che l’esclusione dell’assegno ordinario di invalidità “a calcolo” dal sistema delle integrazioni al minimo, di per sé, non assicuri la tutela minima costituzionalmente garantita, in quanto l’adeguatezza andrebbe valutata alla luce del sistema nel suo complesso e, quindi, anche considerando le altre erogazioni che nel concreto il medesimo beneficiario percepisca e non nell’ammontare della singola prestazione.

La questione della esclusione della integrabilità al minimo dell’assegno ordinario di invalidità calcolato esclusivamente con il sistema contributivo è arrivata alla Corte di legittimità la quale, nell’ordinanza interlocutoria del 16 settembre 2024, n. 24712 (iscritta al n. 206 del registro ordinanze  del 2024 e pubblicata nella G.U. n. 46 del 2024), preliminarmente, ha escluso la possibilità di dare una interpretazione costituzionalmente dell’art. 1, co 16 l. 335/1995.

Invero, gli Ermellini ritengono che il vincolo letterale dell’art. 1, co 16 l. 335/1995, che chiaramente afferma che “alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo”, non lasci spazio ad interpretazioni oltre il dato testuale, a pena di sostanziale disapplicazione ope iudicis della norma. Infatti, una lettura costituzionalmente orientata di una norma è possibile solo quando al dato testuale di una disposizione di legge possano annettersi più significati di cui uno conforme a costituzione.

Ma secondo la Corte rimettente, nel caso di specie, la norma dell’art. 1 co 16 ha solo un significato possibile, quello letterale, che l’esclude l’integrazione al minimo per le prestazioni previdenziale a calcolo (tra cui, quindi, anche l’assegno ordinario d’invalidità). Per cui, l’unica via possibile è quella di verificare la tenuta costituzionale di questa norma rispetto ai canoni di cui all’art. 3 (in termini di violazione del principio di ragionevolezza ovvero di razionalità-equità) e all’art. 38, co 2, Cost. (in termini di violazione del principio di garanzia ai lavoratori dei “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”).

Ebbene, l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ritiene rilevante e non manifestamente infondata, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, l. 335/1995, in combinato con l’art. 1, comma 3, l. 222/1984, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione dell’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità che sia calcolato interamente con il sistema contributivo.

Afferma ,sul punto, che «è irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo dell’assegno ordinario di invalidità, consentendosi il predetto trattamento minimo solo rispetto alla prima modalità di calcolo dell’assegno. Qualunque sia il sistema – contributivo o retributivo – adottato per fondare l’an e il quantum del trattamento pensionistico, resta immutata l’unitaria esigenza espressa dall’art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita. Ove tale bisogno previdenziale sussista poiché – qualunque sia il sistema di calcolo adottato – il trattamento pensionistico raggiunto – o col metodo contributivo o con quello retributivo – sia inferiore a un minimo predeterminato dal legislatore come soglia al di sotto della quale non sono assicurate dalla prestazione previdenziale adeguate esigenze di vita, la necessità dell’integrazione al minimo è ineliminabile … Né tale scelta, in danno del pensionato attratto al sistema contributivo, pare potersi giustificare con la discrezionalità rimessa al legislatore, il quale è chiamato a bilanciare l’esigenza previdenziale con l’esigenza di equilibrio della finanza pubblica. … »).

La Consulta fonda il suo convincimento sulla peculiare tutela riconosciuta all’assegno ordinario di invalidità, tutela “mista” tra assistenziale e previdenziale perché collegata allo stato di bisogno della persona che ha perso in larga parte la sua capacità lavorativa. Tale finalità è confermata, secondo il Giudice delle Leggi, dal fatto che il legislatore, anche in pieno sistema retributivo, ha sempre riservato all’assegno di invalidità un regime di accesso agevolato, limitando il periodo di contribuzione richiesto a soli 5 anni.

Questo regime agevolato è stato vieppiù mantenuto nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo (infatti, la legge 335/1995, nell’aver ridotto a soli 5 anni il requisito contributivo per accedere alla pensione di vecchiaia nel caso di età anagrafica pari a 71 anni e di calcolo contributivo puro, ha equiparato il requisito contributivo minimo a quello previsto per l’assegno ordinario di invalidità) ed, anzi, nel tempo, marcato perché sono diventate sempre più evidenti le differenze tra l’assegno ordinario di invalidità e gli altri trattamenti pensionistici (infatti, mentre il d.l. 201/2011 ha elevato, in generale, a 20 anni il requisito contributivo minimo per le pensioni di vecchiaia, quello richiesto per l’assegno di invalidità non è stato modificato). E questo proprio in considerazione della peculiarità dello stato di bisogno da fronteggiare.

Inoltre, la Consulta ha anche considerato che la necessità di fronteggiare tale stato bisogno può intervenire anche prima che l’assicurato abbia raggiunto l’età per poter godere di altri istituti assistenziali, come la pensione sociale. Per cui, in questo caso, escludere in radice la possibilità di integrare al minimo l’assegno ordinario (a calcolo) determinerebbe un vulnus all’art. 38 Cost., sia primo comma (minimo vitale) che secondo comma (mezzi idonei alle esigenze di vita) poiché un soggetto in età attiva, bisognoso di tutela contro lo stato di invalidità, rimarrebbe privo di adeguato supporto economico fino al raggiungimento dell’età minima per ottenere la pensione sociale. Tra l’altro, la Corte evidenzia anche che è vero che la legge prevede la trasformazione automatica dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, ma è anche vero che l’importo della pensione non potrà essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento al momento del compimento dell’età pensionabile. Questo perché le esigenze di tutela dello stato di bisogno connesse all’invalidità non possono venir meno al momento del compimento dell’età pensionabile.

Sotto altro profilo, la logica dell’esclusione dell’integrazione al minimo per quei trattamenti pensionistici per i quali non si sia raggiunta una adeguata provvista contributiva non può adattarsi anche all’assegno ordinario di invalidità, proprio in considerazione della sua funzione anche in parte assistenziale, destinata ad intervenire in quelle situazioni cui, a causa della rilevante perdita della capacità lavorativa, il lavoratore non è in grado di accumulare un montante contributivo adeguato. In questo caso, l’esclusione dalla integrazione al minimo determina una violazione dell’art. 3 Cost. in termini di eguaglianza sostanziale, poiché sottopone al medesimo trattamento (esclusione dell’integrazione al minimo) situazioni sostanzialmente diverse (adeguata/non adeguata capacità lavorativa).

Infine, secondo il Giudice delle Leggi il passaggio dal sistema retributivo a quello retributivo non ha avuto alcuna conseguenza sul finanziamento dell’assegno ordinario di invalidità che già il legislatore del 1984 (l. 222/1984) aveva posto al di fuori della gestione che, poi, eroga l’assegno stesso, ponendolo, invece, a carico del fondo sociale (che eroga anche la pensione sociale), finanziato unicamente con la fiscalità generale. Il che è ulteriore conferma del ruolo pure assistenziale che deve svolgere tale tipo di provvidenza economica.

Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16 della l. 335/1995 rispetto ai canoni di cui agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

Aspetto importante da analizzare è anche quello relativo alle conseguenze della citata pronuncia sugli oneri conseguenti a carico dallo Stato. Infatti, è evidente che riconoscere l’integrazione al minimo anche agli assegni di invalidità a calcolo determina una maggior spesa a carico dello Stato.

Ora, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto, affermando che la pronuncia che comporta un maggior onere finanziario non si risolve tout court nella violazione dell’art. 81 Cost. se vengono in gioco diritti incomprimibili della persona (Corte Costituzionale, n. 152 del 20.07.2020). E ciò perchè il vincolo di bilancio non può avere prevalenza assoluta sugli altri principi costituzionali, dovendosi, invece, operare un contemperamento dei valori costituzionali sottesi alla norma denunciata con il principio di bilancio costituente anch’esso un valore costituzionale.

La Corte aveva già chiarito (ex multis, sentenza n. 49 del 02.04.1970) che l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti a questa Corte. Esso, tuttavia, non è privo di limiti.

Pertanto, proprio nella prospettiva del contemperamento dei valori costituzionali, il Giudice delle Leggi ha ritenuto di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando la tecnica decisoria della sentenza con effetto “ex nunc”, già adottata dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 10 del 2015. Nella pronuncia si è infatti chiarito che così come la decisione di illegittimità costituzionale può essere circoscritta solo ad alcuni aspetti della disposizione sottoposta a giudizio – come avviene ad esempio nelle pronunce manipolative – similmente la modulazione dell’intervento della Corte può riguardare la dimensione temporale della normativa impugnata, limitando gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sul piano del tempo. E si è appunto precisato che sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti − vagliate alla luce di principi di stretta proporzionalità e di effettività dei suddetti diritti − a determinare la scelta di una tale tecnica decisoria. La quale risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali  (si veda, in particolare, F. MODUGNO, Considerazioni sul tema, in Corte Costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere, (Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988), Milano, 1989, 15, secondo il quale il compito istituzionale affidato alla Corte è proprio quello di “eliminare bensì le leggi incostituzionali dall’ordinamento, ma senza produrre situazioni di maggiore incostituzionalità, senza che gli esiti del suo giudizio siano ancor più pregiudizievoli per l’ordinamento”).

La cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime solo dal giorno successivo alla pubblicazione della predetta decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ( avvenuta il 9 luglio 2025 con il n. 28) risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire «alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri, garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali» (sentenza n. 264 del 28.11.2012). Essa consente, inoltre, al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenza n. 40 del 10.03.2014), e gli obblighi comunitari e internazionali connessi, ciò anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame.

In conclusione, gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Elisabetta Bavasso, dottore di ricerca e funzionario Ufficio legale e contenzioso – ITL di Cosenza

* Il presente contributo contiene opinioni di carattere strettamente personale dell’Autore e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

Visualizza i documenti: Cass., ordinanza interlocutoria 16 settembre 2025, n. 24712; C. cost., 3 luglio 2025, n. 94

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