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La giurisprudenza prosegue, nel 2025, l’incessante elaborazione del diritto vivente in tema di controlli del datore di lavoro sui dipendenti

23 May 2025|

Questo focus giurisprudenziale riguarda i controlli difensivi in senso stretto (ordinanze della Corte di Cassazione 13 gennaio 2025, n. 807 e 24 aprile 2025, n. 10822) e le indagini mediante agenzie investigative (ordinanze della Corte di Cassazione 3 febbraio 2025 n. 2565 e 12 febbraio 2025 n. 3607) a seguito di fondato sospetto.

Nei primi mesi appena trascorsi, infatti, la giurisprudenza di legittimità (quelle sopra indicate, oggetto di comento, sono solo alcune delle pronunce di legittimità) è ritornata più volte a decidere casi inerenti alla tematica dei controlli difensivi, soffermandosi a ripercorrere l’annosa elaborazione del diritto vivente in materia ed a riaffermarne o svilupparne i principi giurisprudenziali.

La ragione, in una prospettiva generale che supera i casi concreti oggetto di sentenza, del ricorrente ritorno al vaglio della Corte di Cassazione in proposito,  sembra da rinvenire nel costante progredire dell’impiego nel mondo del lavoro di nuovi strumenti e conoscenze tecnologiche.

I principi già delineati da tempo dalla giurisprudenza in tema di controlli sui dipendenti rimangono allo stato sostanzialmente immutati, ma i sempre nuovi strumenti e conoscenze tecnologici implicano il continuo rinnovo di criticità in relazione alla tutela degli interessi fondamentali delle parti del rapporto di lavoro e riguardo al bilanciamento di tali interessi. L’impiego di servizi investigativi per i controlli da parte dei datori di lavoro inerenti a sospette attività illecite e potenziali danni per l’impresa è parimenti ampiamente diffuso, costantemente monitorato dalla giurisprudenza e fonte di rinnovate problematiche interpretative.

La disciplina dei suddetti controlli necessita di un bilanciamento costante tra interessi di tutela dei diritti fondamentali ed individuali del singolo lavoratore dipendente e dei diritti derivanti dalla libertà costituzionale di impresa, di cui è un derivato il potere di controllo del datore di lavoro sul dipendente. La giurisprudenza continua a scandagliare ed elaborare i principi e le regole che possano fungere da guida per tale bilanciamento nella varietà dei casi concreti. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato principi comuni ai controlli difensivi in senso stretto ed alle investigazioni mediante agenzia.

Numerose pronunce degli anni recenti permettono di ricostruire lo stato delle indicazioni fondamentali della giurisprudenza in materia di controlli.

Si esamineranno, in particolare, alla luce del quadro generale di riferimento, l’ordinanza della Corte di Cassazione 13 gennaio 2025, n. 807 e l’ordinanza 24 aprile 2025, n. 10822 in tema di controlli difensivi in senso stretto a seguito di fondato sospetto. Tema che, per ragioni teoretiche e pratiche, rimane strettamente interconnesso nella elaborazione giurisprudenziale, all’adozione di controlli, aventi ad oggetto attività illecite che implichino coinvolgimento di dipendenti, effettuati mediante servizi investigativi. In tal senso, si esamineranno in particolare le ordinanze 3 febbraio 2025, n. 2665, e 12 febbraio 2025, n. 3607 della Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza 13 gennaio 2025, n. 807, in commento, la Corte di Cassazione ha approfondito la portata del fondato sospetto, necessario per la legittimità del controllo da parte del datore di lavoro, in un caso in cui il controllo era effettuato sulla base di file di log del dipendente. Con l’ordinanza 24 aprile 2025, n. 10822, la Suprema Corte ha esaminato fattispecie di controlli mediante chat aziendale e videosorveglianza; ed ha riesaminato il tema del fondato sospetto necessario per la legittimità dei controlli difensivi cosiddetti in senso stretto.

Con le ordinanze 3 febbraio 2025, n. 2565  e 12 febbraio 2025, n. 3607, la Suprema Corte si è soffermata sui controlli effettuati mediante agenzia investigativa ai fini di accertamenti di illeciti che avevano implicato la falsificazione del registro delle presenze del personale dipendente. Anche in tale ambito un requisito di legittimità del controllo è stato individuato nel fondato sospetto, come si vedrà.

Tali pronunce si inseriscono in un quadro di consolidati filoni giurisprudenziali interpretativi delle norme legislative e principi di riferimento, che si vanno preliminarmente a ripercorrere.

Il quadro normativo di riferimento in tema di potere di controllo del datore di lavoro sul dipendente è costituito dalle norme dello Statuto dei Lavoratori, legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni, il quale ne specifica i limiti, circoscrivendo l’impiego delle guardie giurate alla tutela del patrimonio aziendale, con espresso divieto di loro adibizione alla vigilanza sull’attività lavorativa (art. 2), riservando la titolarità del potere di controllo al datore di lavoro e ai suoi collaboratori (art. 3), introducendo l’obbligo di informazione dei nominativi e mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3), regolamentando l’utilizzo degli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali possa derivare anche il controllo a distanza dell’attività lavorativa (art. 4), nonché regolamentando gli accertamenti sullo stato di salute dei dipendenti (art. 5) e le visite di controllo (art. 6); vietando, inoltre, indagini sulle opinioni dei dipendenti, politiche, religiose o altre e su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale (art. 8).

I principi costituzionali di riferimento in materia sono costituiti, da un lato, dai diritti fondamentali di libertà e tutela della dignità dell’individuo, tra cui il diritto alla riservatezza delle informazioni e dei dati personali; dall’altro, il potere di controllo in uno al potere direttivo riconosciuto dal codice civile al datore di lavoro è considerato essenziale all’organizzazione di lavoro quale estrinsecazione della libertà di iniziativa economica privata di cui all’art. 41 della Costituzione.

L’opera della elaborazione giurisprudenziale ha riguardato soprattutto le forme di controllo datoriale non disciplinate espressamente dallo Statuo dei Lavoratori, ovvero i controlli tramite agenzie investigative ed  i cosiddetti controlli difensivi.

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale da tempo consolidata (per tutte, Cass. 22 settembre 2021, 25732, commentata da M. Agostini, I “controlli difensivi” ammessi in presenza di un fondato sospetto, in www.rivistalabor.it, 21 ottobre 2021, e, della stessa data, Cass. 22 settembre 2021, n. 25731), l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, nella formulazione prima della novella legislativa del 2015, contemplava due livelli di protezione della sfera privata del lavoratore.

La tutela cosiddetta piena, fondata sulla previsione del comma 1 della norma, che vietava l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Ogni controllo diretto sulla prestazione lavorativa a mezzo di simile strumentazione era, dunque, vietato. Un secondo livello di tutela, cosiddetto affievolito, era fondato sulla previsione del comma 2 della medesima norma, che ammetteva l’utilizzo di controlli utilizzando le predette apparecchiature, se giustificato da esigenze inerenti all’impresa oggettive e tipizzate dal legislatore (esigenze organizzative e produttive o ragioni di sicurezza sul lavoro), nel rispetto di vincoli procedurali, anche se l’installazione poteva consentire, in via indiretta, il controllo dell’attività lavorativa. Si veda, sul punto, il commento di L. Sposato, Tutela piena, tutela affievolita, “effetti collaterali” ineludibili, difesa del patrimonio: una breve ricognizione dello stato dell’arte sui controlli difensivi, sempre in www.rivistalabor.it, 28 gennaio 2024.

La giurisprudenza ha elaborato la categoria dei controlli difensivi a tutela del patrimonio aziendale, per la necessità di risolvere le questioni interpretative sollevate dalla casistica concreta cui il dettato normativo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori non permetteva di dare risposte. E ha individuato tre condizioni necessarie per la legittimità dei controlli difensivi al difuori dei presupposti previsti dall’art. 4: che il controllo datoriale avesse, tenuto conto delle circostanze del caso, la finalità di accertare specifici comportamenti illeciti del lavoratore; che gli illeciti da accertare fossero lesivi del patrimonio o dell’immagine aziendale; che i controlli fossero attuati ex post, dopo il verificarsi del comportamento illecito (per evitare una generalizzata sorveglianza a distanza sull’attività lavorativa, in elusione delle norme); il sospetto circa l’avvenuto compimento di illeciti è stato ritenuto sufficiente, a determinate condizioni, di cui si dirà più oltre (cfr., tra varie, Cass. 12 novembre 2021, n. 34092).

D’altro canto, con riferimento agli accertamenti tramite agenzie investigative, la giurisprudenza è pervenuta ad affermare la tendenziale ammissibilità di controlli cosiddetti occulti, anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, diretti all’accertamento di comportamenti illeciti, diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, e fermo comunque restando il necessario rispetto di modalità di controllo non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, contemperando con tali beni costituzionalmente garantiti l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale (Cass. 2 maggio 2017, n. 10636; ed inoltre, più di recente, Cass. 25 febbraio 2025, n. 4936).

Gli accertamenti mediante agenzia investigativa sono anch’essi ritenuti, quindi, non ricadenti negli ambiti disciplinati dallo Statuto  (agli artt. 2 e 3) e legittimi solo in quanto oggetto del controllo non sia l’attività lavorativa in senso stretto ma l’illecito commesso dal dipendente, eventualmente in connessione con l’attività lavorativa, a pregiudizio del patrimonio aziendale.

Giurisprudenza e dottrina maggioritarie ritengono che i due filoni di elaborazione del diritto vivente in tema di controlli tramite agenzie investigative e di controlli difensivi siano connessi, con possibilità, pertanto, di utilizzarne reciprocamente gli approdi interpretativi (in tal senso si può leggere anche la nota di S. Burelli, I controlli del datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale Lavoro, nella rivista ildirittovivente.it, 14 maggio 2024, e la giurisprudenza ivi citata, tra cui, le abbastanza recenti pronunce di Cass. 11 ottobre 2023, n. 28378, Cass. 26 giugno 2023, n. 18168, Cass. 22 settembre 2021, n. 25732).

In questo contesto, è sopravvenuta la novella dell’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, che ha riformulato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: la tutela del patrimonio aziendale è stata inserita nel testo della disposizione tra le esigenze oggettive che consentono, alle condizioni ivi stabilite, l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. A seguito di tale novella ci si è interrogati sulla sopravvivenza della categoria giurisprudenziale dei controlli difensivi. La giurisprudenza di legittimità ha risolto tale questione in senso affermativo, sulla base della distinzione tra controlli difensivi (o controlli a difesa del patrimonio aziendale) “in senso lato” e “in senso stretto” (cfr. ancora, per tutte, Cass. 22 settembre 2021, 25732).

I controlli a difesa del patrimonio aziendale in senso lato rientrano nell’art. 4 novellato, in quanto, per effetto dell’installazione degli impianti in questione, riguardano indistintamente tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) che, nello svolgimento dell’attività lavorativa, sono posti a contatto con il patrimonio aziendale.

Tali controlli, quindi, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 4, devono rispettare i presupposti di legittimità ivi stabiliti (preventiva e adeguata informazione al dipendente delle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, rispetto della normativa privacy, accordo collettivo o alternativa previa autorizzazione dall’Ispettorato del lavoro per l’installazione della strumentazione di controllo).

I controlli difensivi in senso stretto sono, viceversa, diretti ad accertare specifiche condotte illecite lesive del patrimonio aziendale attribuibili, in base a concreti indizi, a singoli dipendenti, a prescindere dalla circostanza che l’illecito sia posto in essere durante la prestazione lavorativa o meno. Tali controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, restano, anche a seguito della riforma dell’art. 4, al di fuori del perimetro della norma (Cass. 26 giugno 2023, n. 18168). Nella pronuncia 6 febbraio 2025, n. 3045, in un caso avente ad oggetto l’installazione di telecamere visionate dopo che il responsabile della logistica aveva rilevato anomalie nei tempi di carico, la Corte di Cassazione ha ribadito “la differenza tra controlli difensivi in senso lato e in senso stretto, i primi qualificati come controlli preventivi generali dell’attività lavorativa, soggetti alle restrizioni dell’art 4 Stat. Lav., i secondi attivati a seguito di un fondato sospetto su specifici illeciti di un singolo lavoratore”.

Anche nell’elaborazione concernente i controlli difensivi in senso stretto, la giurisprudenza ha dovuto tenere conto, inoltre, delle sopravvenute normative in materia di tutela della privacy (cfr. S. Burelli, I controlli del datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale Lavoro, nella rivista ildirittovivente.it, 14 maggio 2024; e cfr. Cass. 6 febbraio 2025, n. 3045).

La più recente giurisprudenza si sta interrogando, come detto, sulla condizione di legittimità del controllo difensivo in senso stretto del fondato sospetto, che non può consistere in un “puro convincimento soggettivo” del datore di lavoro, ma deve essere oggettivamente giustificato da indizi “materiali e riconoscibili” in base alle circostanze del caso concreto (Cass. 26 giugno 2023, n. 18168).

Nell’ordinanza 13 gennaio 2025, n. 807, in commento, la Corte di Cassazione ha deciso un caso in cui la Corte di Appello di Milano, competente a seguito di pronuncia di rinvio emessa dalla Corte di Cassazione nel 2021, respingeva il reclamo avanzato da una S.p.a., confermando la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto illegittimo, per difetto di giustificatezza, il licenziamento intimato ad un dirigente. La società datrice di lavoro, di conseguenza, veniva condannata al pagamento dell’indennità supplementare, sostitutiva del preavviso e delle competenze di fine rapporto.

Il giudizio di merito accertava che il controllo del datore di lavoro, cui conseguiva il licenziamento, aveva avuto ad oggetto i file di log, riferibili al dirigente, i quali contenevano informazioni generatesi in epoca antecedente rispetto all’alert creato dal sistema informatico adottato dalla società.

Le informazioni  ivi contenute, in particolari relative a corrispondenza e-mail, venivano considerate  inutilizzabili ai fini disciplinari, poiché antecedenti rispetto al fondato sospetto; neppure l’avvenuta informativa sulla privacy (prevista dal combinato disposto tra l’art. 4 st. lav., nuova formulazione, e l’art. 13 GDPR) consentiva di considerare leciti tali controlli. I giudici di merito ritenevano, dunque, di natura ex ante, rispetto al fondato sospetto, i controlli svolti con mezzi tecnologici.

Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione sollevando due punti di discussione, in particolare, ai fini del presente esame: la collocazione temporale, ex ante o ex post, dei controlli ai sistemi informatici rispetto al fondato sospetto derivato dal predetto alert, di commissione di attività illecita da parte del dirigente; il bilanciamento tra le contrapposte esigenze del datore e diritti del lavoratore in tema di controlli difensivi.

Orbene, la Corte di Cassazione ha dichiarato come, nel caso in esame, la natura retrospettiva del controllo si poneva in contrasto con l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, “che legittima unicamente controlli tecnologici ex post, vale a dire su comportamenti posti in essere successivamente all’insorgenza del fondato sospetto”. La Suprema Corte ha ribadito come: “Il punto di equilibrio tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, verrebbe meno ove si consentisse al datore di lavoro, alla luce di un fondato sospetto, di estendere il controllo difensivo a tutti i dati che, fino a quel momento, sono stati raccolti e conservati nel sistema informatico”. Il controllo può considerarsi “ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni e solo tali informazioni successive potranno fondare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare essendo invece precluso al datore di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) e a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente” (Cass. 13 gennaio 2025, n. 807).

Con ordinanza 24 aprile 2025, n.10822, la Corte di Cassazione è ritornata ad esaminare un caso, deciso nel merito sempre dalla Corte Meneghina, incentrato sul fondato sospetto che deve caratterizzare i controlli difensivi in senso stretto. Anche in tal caso si è ritenuto difettare il presupposto del fondato sospetto per poter invocare la inapplicabilità dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e poter la società sottrarsi, quindi, agli adempimenti richiesti da tale disposto.

In tal caso, i giudici di merito statuivano l’illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa condannando il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, per la mancanza, da parte della società, di allegazione di prove legittimamente acquisite in ordine alla responsabilità della dipendente per i fatti, attinenti alla sottrazione di alcuni prodotti; l’indagine datoriale condotta e le immagini registrate dagli impianti audiovisivi erano state realizzate senza il rispetto della vigente normativa. Risultava accertato che un dipendente incaricato dalla società, dopo aver visionato le riprese telematiche ed aver riscontrato i fatti poi contestati, si fosse recato nell’ufficio della dipendente poi licenziata, approfittando dell’assenza della collega durante la pausa pranzo, per cercare elementi che potessero in qualche modo dimostrare eventuali illeciti perpetrati dalla dipendente. In particolare, l’ordinanza della Suprema Corte in commento ha statuito come la Corte di merito, con motivazione non implausibile e sottratta al sindacato di legittimità, ha ritenuto difettare il presupposto del fondato sospetto per poter invocare la inapplicabilità dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e poter la società sottrarsi, quindi, agli adempimenti richiesti da tale disposto.

Nell’ordinanza 24 aprile 2025, n.10822, in commento, la Corte di Cassazione ha espressamente richiamato la propria precedente pronuncia, 26 giugno 2023, n. 18168: “la legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori; ne consegue che spetta al datore l’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico “ex post”, perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 st. lav.”.

Sotto il profilo del mancato rispetto della normativa privacy, nell’ordinanza 24 aprile 2025, n.10822, la Corte di Cassazione ha aggiunto: “D’altro canto, con riferimento alle riprese degli impianti audiovisivi, correttamente ricondotti da entrambi i giudici nell’ambito dei controlli difensivi del patrimonio aziendale perché rivolti indistintamente a tutti il personale, la Corte ne ha ritenuto, condividendo, anche sul punto, l’impostazione del Tribunale, la carenza di prova circa l’adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Con l’ordinanza 3 febbraio 2025, n. 2565 in commento, la Suprema Corte ha evidenziato il proprio orientamento consolidato in tema di controlli effettuati mediante agenzie investigative, secondo cui tali controlli devono essere finalizzati a verificare “comportamenti del dipendente che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o attività fraudolente, fonti di danno per il datore di lavoro, mentre non possono essere diretti a verificare esclusivamente il corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale, in ossequio al divieto sancito dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (Cass. n. 15094/2018; conf. Cass. n. 3590/2011)”. Inoltre, “è giustificato il ricorso a tali strumenti investigativi in presenza del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass. n. 3590/2011)”. Come si nota, il tema del fondato sospetto viene sottolineato dalla Suprema Corte anche sotto il profilo dei controlli investigativi.

Nel caso oggetto della suddetta ordinanza in commento, il controllo investigativo risultava disposto allo scopo specifico di rilevare e verificare sospette condotte fraudolente dei dipendenti, tra cui l’alterazione dei registri delle presenze, attestandosi in ufficio anche quando non vi erano presenti.

La pronuncia, successiva solo di alcuni giorni, ordinanza 13 febbraio 2025, n. 3607, della Corte di Cassazione, in un ulteriore caso di fraudolenta alterazione dei cartelli di registrazione delle presenze al lavoro, ha ribadito i principi per cui “sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento/inadempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. lav. (v. Cass. n. 6174/2019, n. 4670/2019, n. 15094/2018, n. 8373/2018); cfr. anche Cass. n. 6468/2024, n. 10636/2017)”.

Tale ordinanza si è soffermata, nell’analisi del caso concreto, a rilevare come l’attività fraudolenta era integrata dalla falsa attestazione della presenza in servizio nonché dall’utilizzo personale del mezzo aziendale, nonostante il lavoratore fosse autorizzato a usare detto mezzo, esclusivamente per motivi attinenti all’attività lavorativa; ciò a prescindere dall’integrazione di una fattispecie di reato o dalla quantificazione del danno, comunque riscontrabile nell’utilizzo improprio della vettura e dell’orario lavorativo retribuito. La medesima ordinanza ha aggiunto, sotto il profilo del rispetto della normativa privacy,  la riflessione per cui, nel caso concreto, il dipendente era stato seguito nei suoi spostamenti in luoghi pubblici al fine di accertare le cause dell’allontanamento.

Con altra recente ordinanza 8 aprile 2025, n. 9268, la Corte di Cassazione, in tema di controllo datoriali anche occulti e a mezzo di agenzie investigative, ha avuto modo di ribadire ulteriormente i criteri, come visto, in parte comuni, anche in tema di fondato sospetto, al filone giurisprudenziale in tema di controlli difensivi in senso stretto: “i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa”, poiché “sono consentiti i controlli posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto”.

In tema di privacy, tale ordinanza della Corte ha avuto modo di ribadire come sia consentito il trattamento dei dati personali “nel rispetto dei criteri della minimizzazione e proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto ad uno scopo legittimo, di trasparenza e correttezza nel trattamento dei dati personali del lavoratore, e del rispetto della sfera di riservatezza del lavoratore e della sua dignità”.

Sul tema, si veda anche, in questa rivista, il commento a Cass. 21 novembre 2024, n. 30079 a cura di A.G. Arnò, Controlli difensivi sui lavoratori: legittimità, limiti e bilanciamento tra diritti fondamentali e tutela del patrimonio aziendale, del 20 gennaio 2025; cfr. inoltre i precedenti commenti in questa rivista: R. Maurelli, I controlli difensivi occulti ed il corretto bilanciamento tra riservatezza ed esigenze investigative, in  www.rivistalabor.it, 23 ottobre 2024; S. Grivet Fetà, Ancora sui controlli datoriali tramite agenzia investigativa: vietata ogni verifica collegata alla prestazione lavorativa e al suo (in)adempimento, ivi,  29 agosto 2024; G. M. Marsico, Sulla nullità in senso protettivo del licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da un investigatore privato non indicato nominativamente: tra privacy, riservatezza e diritto alla difesa, ibidem, 2 gennaio 2024. Per una ampia  e approfondita ricostruzione, anche con spunti problematici, si rinvia a C. Musella, Controlli difensivi verso l’eternità, ibidem,  sempre in www.rivistalabor.it, 22 ottobre 2023, a commento della nota sentenza della Corte di Cassazione 26 giugno 2023,n.18168.

Le pronunce del 2025 fino ad oggi rinvenibili, in particolare quelle esaminate, confermano perciò vieppiù l’orientamento maggioritario sviluppato da tempo, in materia di controlli difensivi del datore di lavoro, “molto spesso collegati al tema delle indagini sull’uso, da parte del dipendente, di strumenti per la navigazione in internet e per la comunicazione telematica in ambito lavorativo (v., tra le altre, Cass. nn. 13266/2018; 25731/2021; 25732/2021; 34092/2021; 18168/2023)” (cfr. Cass. 19 marzo 2024, n. 7272), così come in ipotesi di adozione di servizi investigativi. Tale giurisprudenza si è fatta carico di assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, e le imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, ribadendo il principio per cui “il controllo “difensivo in senso stretto” deve essere “mirato” ed “attuato ex post”, ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto” (cfr. Cass. 19 marzo 2024, n. 7272).

Come visto, il fondato sospetto e la natura mirata sull’attività illecita ed ex post rispetto ad un sospetto non meramente soggettivo, costituisce requisito di legittimità anche dei controlli investigativi mediante agenzia.

L’onere di allegazione e di prova delle specifiche circostanze che hanno indotto il datore di lavoro ad attivare il controllo, anche tecnologico, ex post grava sul datore di lavoro stesso, “sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 delle legge n. 604 del 1966” (cfr. Cass. 3 giugno 2024, n. 15391; Cass. 24 aprile 2025, n. 10822).

In caso di mancato assolvimento dell’onere della prova sulla natura ex post del controllo rispetto al fondato sospetto, sembra sostenibile allo stato che, risolvendosi il controllo in una violazione dei principi generali in materia di trattamento dei dati personali, la sanzione sia l’inutilizzabilità degli elementi raccolti (Cass. 26 giugno 2023, n. 18168, Cass. 11 ottobre 2023, n. 28378).

Carlo Andrea Galli, avvocato in Milano

Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 3 febbraio 2025, n. 2565; Cass., ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3607; Cass., ordinanza 13 gennaio 2025, n. 807; Cass., ordinanza 24 aprile 2025, n.10822

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