La metamorfosi rimediale del TFR nel pubblico impiego e il rigido perimetro dell’efficacia sanante della stabilizzazione sul danno comunitario: le vie della Giustizia sono infinite
26 June 2026|1. Premessa
L’annosa questione concernente la genuinità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle aziende sanitarie per il conferimento di incarichi di dirigenza medica costituisce, oramai, un terreno dogmatico ampiamente dissodato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
È un tema, dunque, che potrebbe definirsi finanche inflazionato, se approcciato sotto il mero prisma della sussistenza degli indici presuntivi della subordinazione (inserimento nei turni, eterodirezione, continuità della prestazione, ecc.).
Tuttavia, l’interesse che scaturisce dalla lettura della pronuncia in commento non risiede tanto nell’accertamento dell’an della subordinazione, sebbene condotto con rigorosa linearità, quanto piuttosto nei suoi risvolti pratici di natura rimediale e nella netta demarcazione del confine tra la subordinazione e l’area grigia della parasubordinazione.
Invero, la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1 del 2 gennaio 2026, assume rilievo, differenziandosi dalle altre pronunce sul tema, laddove ridefinisce i confini applicativi dell’art. 2126 c.c. in combinato disposto con l’istituto del TFR, offrendo al contempo un quadro illustrativo sulla risarcibilità del cd. “danno comunitario” da abuso di contratti flessibili nella Pubblica Amministrazione (se ancora si può parlare di “danno comunitario” dopo i reiterati interventi della Corte UE con le sentenze Erkut del 29.01.2026, Obadal del 14.04.2026 e del personale ATA del 13.05.2026: su queste due sentenze, al momento in cui si scrive, è in corso di pubblicazione, su www.rivistalabor.it, il commento di Rosita Silvestre, al quale si rinvia).
2. Il merito della controversia. La patologia del rapporto tra illegittimità genetica ed eterodirezione
La fattispecie vagliata dalla Corte capitolina trae origine dall’impugnazione, da parte di tre dirigenti medici oculisti, di una fitta e ininterrotta successione ultradecennale di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e delle relative proroghe, stipulati con un’Azienda Ospedaliera.
I professionisti avevano dedotto la radicale nullità e inefficacia di siffatti schemi negoziali per palese violazione del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, instando per l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e per la conseguente condanna dell’ente pubblico al pagamento delle differenze retributive, del TFR e alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.
La Corte d’Appello di Roma, confermando in parte qua la decisione del Tribunale di Roma (n. 6568/2023), ha respinto i motivi di gravame sollevati dall’azienda sanitaria, articolando il proprio percorso argomentativo lungo due pilastri interpretativi tra loro concorrenti, tesi a colpire sia il momento genetico sia quello esecutivo del rapporto.
Sotto il primo profilo, concernente il vizio genetico dei contratti, il collegio capitolino ha rilevato la totale e originaria assenza dei presupposti di straordinarietà e temporaneità inderogabilmente richiesti dalla legge per l’ingaggio di professionalità esterne.
Richiamando, dunque, la motivazione del giudice di prime cure, la sentenza n. 1/2026 evidenzia come non emergesse, né sul piano degli obblighi formali di motivazione né su quello degli oneri di giustificazione sostanziale, la ragione per cui le pretese esigenze aziendali avessero imposto il ricorso a collaborazioni autonome, specialmente in considerazione della presenza, all’interno del medesimo reparto, di medici dipendenti in virtù di contratti di lavoro subordinato.
La Corte stigmatizza pertanto la condotta dell’amministrazione rilevando che non si comprendesse quali esattamente fossero, in un arco temporale ultradecennale, le esigenze temporanee e straordinarie giustificatrici delle collaborazioni dei ricorrenti.
Lapalissiano emerge come, tale oggettiva carenza priva ab imis i contratti della loro legittimità formale e sostanziale.
A detta illegittimità genetica si cumula un decisivo vizio esecutivo (in executivis), ovverosia lo svolgimento materiale delle prestazioni con le modalità tipiche del lavoro dipendente, che impone la riqualificazione del rapporto e la sussunzione nello schema tipico della subordinazione.
La Corte disarticola le difese dell’Azienda Sanitaria, la quale sosteneva che l’inserimento nei turni e l’estensione delle attività professionali erano frutto di una libera e autonoma iniziativa del medico per raggiungere il monte ore settimanale utile a maturare il compenso. I giudici d’appello definiscono siffatto assunto esulante da qualsiasi canone di legalità ed efficienza amministrativa, ravvisandovi finanche un potenziale rilievo in termini di responsabilità erariale dei soggetti preposti.
La prova della subordinazione, nel caso al vaglio della Corte territoriale, emerge per tabulas da elementi precisi quali l’inserimento dei medici nei turni di lavoro valevoli anche per i dipendenti strutturati e, soprattutto, l’impiego promiscuo degli stessi sia presso il pronto soccorso sia presso gli ambulatori della Clinica Oculistica. Questa modalità esecutiva viene considerata dalla Corte un elemento assai pregnante sotto il profilo dell’ampiezza delle mansioni richieste, sulla cui costante disponibilità l’azienda poteva contare, e sintomatica di un’evidente etero-determinazione delle prestazioni a seconda delle necessità aziendali volte a garantire l’ordinario funzionamento del servizio.
Ad inchiodare però l’amministrazione alla qualificazione subordinata è, infine, il contenuto stesso degli articoli 4 e 5 dei contratti flessibili prodotti in atti dai lavoratori. Sebbene l’art. 4 tentasse di qualificare formalmente la presenza in azienda come non vincolante, il successivo art. 5 prevedeva che l’assenza non partecipata e giustificata, o la mancata effettuazione delle prestazioni per qualunque motivo (inclusa la malattia superiore a determinati sbarramenti temporali), comportasse la risoluzione ipso iure del contratto. Secondo la Corte, tale specifico regime evoca una sostanziale regolamentazione del potere disciplinare maggiormente prossimo alla subordinazione che all’autonomia del rapporto di lavoro, dimostrando l’integrazione in toto dei medici nell’organizzazione aziendale sotto il profilo direttivo, gerarchico e di controllo.
Infine, la pronuncia affronta lo snodo cruciale della prescrizione dei crediti retributivi, accogliendo il secondo motivo di gravame della PA e riformando parzialmente la sentenza del Tribunale. Nel determinare il dies a quo del termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., la Corte d’Appello fa rigorosa e coerente applicazione del principio nomofilattico statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 36197/2023.
Viene così ribadito che nell’impiego pubblico contrattualizzato la prescrizione dei crediti spettanti al lavoratore decorre in costanza di rapporto dal giorno della loro insorgenza e ciò perché non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e il timore del mancato rinnovo del contratto integra una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante.
L’applicazione di tale principio, esteso dalla giurisprudenza citata dalla Corte (Cass. n. 11622/2024) anche alle ipotesi di riqualificazione del lavoro autonomo fittizio, ha determinato la parziale estinzione per prescrizione delle differenze retributive maturate dai medici per i periodi anteriori al quinquennio precedente la messa in mora, lasciando invece intatto e pienamente esigibile il diritto al trattamento di fine rapporto, la cui prescrizione non può che decorrere dalla cessazione materiale delle rispettive relazioni lavorative.
Anche se deve rilevarsi che, l’applicazione di tali principi, assume tutti i connotati di una violazione del principio generalizzato dell’ordinamento nazionale ed europeo di risarcimento integrale del danno e di quello dell’effettività delle tutele giurisdizionali (art. 47 della Carta di Nizza ed art. 6 della Convenzione EDU) limitando la portata dell’art. 2126 c.c. (quale tutela generalizzata di diritto comune); finendo per inficiare la responsabilità contrattuale dell’ente pubblico nella causazione dei danni patiti dai lavoratori (che, invece, soggiace ad una prescrizione decennale).
3. Focus specifici … i “nodi” della decisione
Sebbene l’indagine della presente trattazione intenda concentrarsi sui profili rimediali piuttosto che sulla mera esegesi della parasubordinazione, giova preliminarmente evidenziare, ai fini di una compiuta ricostruzione del quadro d’insieme, che il primo snodo affrontato dalla Corte capitolina risiede proprio nella rigorosa perimetrazione del confine tra la collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c. e il vincolo di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. (sul tema, tra le tante, si v., Cass., ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1701, Riconoscimento rapporto di lavoro di natura subordinata: prescrizione di D. Serra, 26 marzo 2026, in www.rivistalabor.it; per un approfondimento nel settore dell’”assistenza domiciliare” si v. Corte d’Appello di Trento 4 dicembre 2024, n. 52, Collaborazioni coordinate e continuative nel settore dell’assistenza: assenza di subordinazione e illegittimità della pretesa contributiva INPS, di P. Dui, 8 settembre 2025, in www.rivistalabor.it nonché Corte d’Appello di Napoli, 10 ottobre 2025 n. 3043)
Dinamica che, chiaramente, assume connotati di peculiare complessità laddove declinata nell’alveo di una professione intellettuale quale la dirigenza medica.
Se nella parasubordinazione il coordinamento si risolve in un collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, che fa salva l’autonomia del collaboratore nella scelta delle modalità di adempimento, nel caso di specie la Corte rileva una totale assimilazione strutturale della prestazione dei coordinati a quella del personale di ruolo.
La pronuncia resa dalla Corte territoriale supera le difese della PA evidenziando come l’inserimento forzoso e unilaterale nei turni di servizio e l’impiego promiscuo dei professionisti sia nei reparti che al pronto soccorso, per garantire il funzionamento (id est, l’ordinario svolgimento delle attività) del servizio sanitario, configuri un’etero-determinazione oggettiva della prestazione. Siffatto assetto comprime l’autonomia del professionista e ne determina la piena integrazione nell’organigramma gerarchico dell’ente, escludendo in radice la natura genuina della collaborazione autonoma.
Rispetto al previgente e granitico orientamento, la sentenza in commento si distingue per due elementi peculiari ossia la natura parametrico-risarcitoria del TFR ex art. 2126 c.c. e l’irrilevanza dell’aliunde perceptum stragiudiziale sul danno comunitario.
Sul primo punto, l’elemento di rottura risiede nella qualificazione giuridica del TFR liquidato direttamente a carico dell’Azienda Sanitaria. Superando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’ente pubblico (sul presupposto che il TFR nel pubblico impiego sia erogato dall’INPS), i giudici di secondo grado chiariscono che l’obbligazione derivante dall’art. 2126 c.c. non muta la natura sinallagmatica del rapporto di fatto.
Invero, se la PA non ha accantonato le somme presso l’Ente previdenziale a causa dell’erronea qualificazione del contratto, l’importo equivalente al TFR deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro pubblico con funzione risarcitoria, quale componente del danno da retroattività del trattamento retributivo dovuto per l’attività materialmente prestata.
Sul secondo aspetto, la Corte d’Appello innova la materia dell’abuso dei contratti a termine nella PA precisando il perimetro dell’effetto sanante della stabilizzazione. Sebbene la giurisprudenza di legittimità ritenga l’immissione in ruolo idonea a ristorare il danno comunitario, la pronuncia n. 1/2026 circoscrive detto principio.
Infatti, l’assunzione a tempo indeterminato presso un’altra amministrazione pubblica, non legata da alcun nesso causale, procedimentale o concorsuale riservato con l’abuso originario, non costituisce misura sanzionatoria idonea, pertanto, il risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 resta integralmente dovuto.
Sulla scorta del recente arresto delle Sezioni Unite n. 36197/2023, la Corte d’Appello opera un parziale revirement rispetto al primo grado, dichiarando prescritti i crediti retributivi (con esclusione del TFR) sorti oltre i cinque anni antecedenti alla prima messa in mora. Viene confermato che nell’impiego pubblico contrattualizzato non è ravvisabile quel metus del lavoratore idoneo a sospendere il decorso della prescrizione, estendendo tale principio anche alle ipotesi di riqualificazione di contratti autonomi illegittimi.
Un ulteriore profilo di spiccato interesse che emerge dall’analisi della pronuncia in commento concerne la tecnica di quantificazione dell’indennità risarcitoria per l’abusiva precarizzazione del rapporto, la quale completa un sistema rimediale multilivello particolarmente severo per la Pubblica Amministrazione. La Corte d’Appello di Roma, confermando sul punto la statuizione del Tribunale di prime cure, applica il consolidato orientamento che individua nell’art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010 (richiamato dall’art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001) il parametro fondamentale per la liquidazione del cd. danno comunitario (parametro forfettizzato del risarcimento che è stato di recente soggetto alla scure delle pronunce della CGUE richiamate, tanto che può serenamente affermarsi che l’istituto, di matrice giurisprudenziale, del “danno comunitario” non può più definirsi come legittimo).
La specificità della pronuncia risiede nel rigetto delle tesi difensive della struttura sanitaria, volte a parametrare l’indennità sul compenso originariamente pattuito nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Al contrario, il collegio capitolino sposa un’interpretazione rigorosa, confermando la liquidazione del danno sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto calcolata secondo i parametri della contrattazione collettiva della Dirigenza Medica. Questo approccio rafforza la natura propriamente deterrente e sanzionatoria della tutela: l’azienda ospedaliera non viene semplicemente condannata al pagamento delle differenze retributive (nell’ambito degli ultimi cinque anni antecedenti all’interruzione della prescrizione) e del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2126 c.c., ma viene colpita da una sanzione indennitaria autonoma quantificata in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
L’aspetto di maggior rilievo della decisione, a parere di chi scrive, risiede proprio nella coesistenza e nella differente qualificazione giuridica di queste poste economiche, che i giudici di appello coordinano con precisione. Da un lato, le differenze retributive mantengono la loro natura sinallagmatica e restitutoria, e per questo motivo vengono parzialmente travolte dalla prescrizione quinquennale applicata in costanza di rapporto stante l’assenza di metus.
Dall’altro lato, il trattamento di fine rapporto, sottratto alla mannaia della prescrizione poiché ancorato alla cessazione della relazione materiale, muta la propria fisionomia nel contesto del lavoro “nullo”. Ed invero, non potendo essere liquidato dall’INPS a causa dell’omesso accantonamento contributivo da parte dell’ente, esso si converte in un’obbligazione risarcitoria diretta a carico dell’Azienda Sanitaria, assumendo il valore di parametro per la quantificazione di una componente del danno derivante dall’illegittima condotta datoriale.
A questo quadro si sovrappone, infine, l’indennità per il danno comunitario, che opera su un piano sanzionatorio puro e che la Corte dichiara interamente dovuto, escludendo che l’impiego a tempo indeterminato ottenuto dal medico presso un’altra amministrazione possa spiegare un effetto sanante o compensativo.
Per quanto sin qui evidenziato par chiaro che, la decisione, si offre non come l’ennesima declinazione degli indici di subordinazione del medico, bensì come un vero e proprio vademecum operativo sulle conseguenze patrimoniali e sanzionatorie derivanti dall’utilizzo distorto dei contratti flessibili da parte delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
4. La fisionomia e la funzione del rimedio
Superata la ricognizione della patologia contrattuale, accertata sia sul piano genetico che esecutivo, il baricentro della pronuncia si sposta inevitabilmente, come già sopra accennato, sul terreno dei rimedi aprendo così un fecondo spazio di indagine per decodificare lo statuto e la funzione della responsabilità risarcitoria nell’impiego pubblico, consentendo di approfondirne la natura sanzionatoria e le specifiche peculiarità applicative.
Come è noto, l’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 traccia un solco invalicabile tra impiego privato e pubblico, sancendo il divieto assoluto di conversione del rapporto nullo in contratto a tempo indeterminato, e lasciando al lavoratore la sola tutela risarcitoria (almeno ad oggi!).
È in questo scenario di compressione dei rimedi in forma specifica che la sentenza n. 1/2026 della Corte d’Appello di Roma si distingue, strutturando un sistema sanzionatorio volto a dare effettività al principio di equivalenza ed effettività della tutela imposto dall’ordinamento sovraordinato.
Il primo pilastro di questo sistema è rappresentato dal cd. danno comunitario da abuso di contratti flessibili, la cui funzione non è meramente riparatoria volta, cioè, a riequilibrare un pregiudizio patrimoniale rigorosamente dimostrato dal danneggiato, bensì prevalentemente sanzionatoria e deterrente. I giudici capitolini, recependo l’insegnamento delle Sezioni Unite, ne confermano la liquidazione agevolata attraverso il meccanismo presuntivo dell’art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010, quantificando l’indennità in dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Ciò che rileva è il modo in cui la Corte perviene a tale condanna, superando l’eccezione dell’Azienda Ospedaliera relativa all’assunzione a tempo indeterminato ottenuta da uno dei medici presso un’altra amministrazione statale. In sintesi, la difesa dell’Ente ospedaliero pretendeva di escludere l’an stesso della responsabilità risarcitoria deducendo che uno dei medici ricorrenti avesse, medio tempore, conseguito un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un’altra e diversa amministrazione sanitaria. Secondo la tesi dell’appellante quindi, siffatto evento avrebbe integrato quella “misura equivalente” richiesta dalla giurisprudenza eurounitaria (sulla base del “considerando 7” della Direttiva 70/1999/CE) e nazionale per sanzionare l’abuso dei contratti flessibili e assorbire l’obbligo riparatorio ai sensi della Direttiva 1999/70/CE.
Sul precipuo punto, la pronuncia chiarisce che l’effetto sanante della stabilizzazione, idoneo a neutralizzare il danno da precariato, può operare solo in presenza di un preciso nesso di causa-effetto tra l’abuso subito e l’immissione in ruolo. Questa circostanza si verifica esclusivamente laddove l’assunzione si realizzi in forza di specifiche leggi di stabilizzazione del personale precario o tramite percorsi concorsuali espressamente riservati dall’amministrazione utilizzatrice. Un’assunzione del tutto generica, avvenuta aliunde e senza alcuna continuità procedimentale, non cancella le conseguenze pregiudizievoli dell’illecita condotta originaria, lasciando intatta la funzione punitiva della sanzione ex art. 36.
A questa sanzione pura si affianca la spiccata originalità con cui la Corte affronta la questione del Trattamento di Fine Rapporto nel contesto dell’art. 2126 c.c. poiché nel respingere il motivo di appello volto a declinare la propria legittimazione passiva in favore dell’INPS, il collegio capitolino compie un’operazione di raffinata qualificazione. Ed invero, la Corte dà atto che l’obbligazione prevista dall’art. 2126 c.c. discende direttamente dal principio costituzionale di giusta retribuzione della prestazione materialmente resa, operando come un’eccezione alla nullità contrattuale, tuttavia, nel momento in cui si constata che l’Azienda Sanitaria non ha provveduto nel corso degli anni a versare le quote previdenziali e gli accantonamenti presso l’ente previdenziale (evenienza immanente alla natura dei contratti di collaborazione coordinata dissimulati), l’obbligo di corrispondere il TFR non può gravare sull’INPS (il che, a dirla tutta, anche in ragione dell’istituto della sospensione della prescrizione sancito dall’art. 2941, n. 8 avrebbe dipanato in maniera diffusa l’intera vicenda processuale senza ledere il principio di integrale risarcimento del danno ed il principio di effettività delle tutele). Sul punto, la Corte richiama opportunamente il recentissimo precedente di legittimità costituito da Cassazione n. 21527/2025, consolidando un orientamento che blinda la solidità del recupero patrimoniale da parte del professionista precario e impedisce alla PA di trincerarsi dietro rimpalli di competenze burocratiche.
Il credito azionato dai lavoratori muta così la propria intima natura tant’è che il richiamo al trattamento di fine rapporto perde la veste di prestazione previdenziale assistita dai fondi pubblici e assume una valenza prettamente risarcitoria e parametrica. Il TFR diventa il metro di valutazione per liquidare una componente essenziale del danno subito dai professionisti per effetto dell’illegittima condotta datoriale, configurandosi come una sorta di “salario posticipato” calcolato per quote annuali che l’amministrazione è tenuta a versare direttamente.
Par chiaro che, questa tecnica rimediale, non si limita a indennizzare il lavoratore, ma priva la Pubblica Amministrazione del vantaggio economico indebitamente conseguito attraverso l’utilizzazione del lavoro precario, realizzando comunque un armonico coordinamento tra la funzione restitutoria dell’art. 2126 c.c. e la funzione deterrente del diritto eurounitario.
5. Considerazioni sul danno comunitario
Si accennava, prima, come l’istituto del cd. “danno comunitario”, elaborato dalle Sezioni Unite con la sent. n. 5072/2016 e considerato la pietra miliare dell’indennizzo forfettizzato in caso di abuso o reiterazione abusiva dei contratti a termine (nell’ambito dei quali refluiscono, ai sensi della Clausola 3 dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva 70/1999/CE, anche i rapporti di collaborazione stipulati dalla PA ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 165/2001), sia giunto alla sua fine in ragione delle più recenti pronunce della Corte UE.
Basti osservare, sul punto, la sentenza Erkut del 29.01.2026, C-668/24, ai punti 62 e 63, secondo la quale “la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che il principio del risarcimento integrale del danno subito e il principio di proporzionalità impongono agli Stati membri di prevedere, in un caso come quello di cui al procedimento principale, un’adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale (sentenza del 13 giugno 2024, DG de la Función Pùblica, Generalitat de Catalunya e Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, C-331/22 e C-332/22, EU:C:2024:496, punto 83)”.
“A tal riguardo occorre dedurre dalla giurisprudenza della Corte che una misura nazionale che fissa un massimale al risarcimento che può essere concesso in un caso come quello di cui al procedimento principale non può consentire né un risarcimento proporzionato ed effettivo in situazioni di abuso che superino una certa durata in termini di anni, né un risarcimento adeguato e integrale dei danni derivanti da tali abusi (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2024, DG de la Función Pùblica, Generalitat de Catalunya e Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, C-331/22 e C-332/22, EU:C:2024:496, punto 81). Infatti, come osservato dalla Commissione, una misura che prevede un siffatto massimale dell’importo del risarcimento che può essere concesso non avrà un effetto dissuasivo per il datore di lavoro qualora l’importo massimo del risarcimento sia stato raggiunto”.
Di analogo tenore la sentenza del 13.05.2026, C-155/25 (la prima delle cause introdotte dalla Commissione UE contro l’Italia, sul precariato del personale ATA, a seguito della procedura di infrazione INFR(2014)4231), laddove, ai punti 31-55, si censura il sistema italiano che alimenta l’abusiva reiterazione di contratti a termine per coprire temporaneamente posti vacanti, nell’attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo; e che il sistema sanzionatorio pecuniario del risarcimento forfettizzato, anche alla luce della riforma introdotta dall’art. 12, D.L. 131/2024, non è idoneo ad assumere la portata di sanzione dissuasiva, proporzionata ed effettiva che il “considerando 7” della Direttiva 70/1999/CE impone.
Di analogo tenore, anche la sentenza Obadal del 14.04.2026, della Grand Chambre, C-418/24, laddove, ai punti 51-61 e 62-73, di cui si evidenziano, in sintesi, le seguenti statuizioni:
– che la misura sanzionatoria della trasformazione in “rapporto di lavoro non permanente a tempo indeterminato”, vale a dire un rapporto di lavoro comunque di natura temporanea, sino a quando non si celebri l’esperimento del concorso per l’assunzione stabile e permanente nei ruoli del pubblico impiego, non è una misura sanzionatoria da ritenersi adeguata e satisfattiva dei principi di dissuasività, effettività e proporzionalità, né risulta essere idonea a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, in quanto mantiene la situazione di precarietà del lavoratore e la subordina all’alea dell’esito del concorso (che resta meramente eventuale e che fa perdurare la situazione di precarietà ad libitum in assenza di una data certa in cui il concorso stesso venga esperito e superato).
– che la misura sanzionatoria pecuniaria predeterminata in un tetto massimo, proprio perché elude i principi di integralità e di effettività del risarcimento dei danni derivanti dalla reiterazione abusiva dei contratti a termine, nonché quelli di proporzionalità ed effettività del risarcimento delle situazioni di abuso che superino una certa durata in termini di anni, osta alla piena applicazione della Clausola 5 e delle finalità della Direttiva 70/1999/CE.
Dunque, la Clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede come sanzione, avverso la reiterazione abusiva di contratti a termine, la trasformazione di questi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma di natura temporanea, poichè mantiene la situazione di precarietà del lavoratore.
Inoltre, non costituisce misura adeguata a prevenire e sanzionare tali abusi il versamento di indennità forfettarie, soggette a massimale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualora dette indennità non consentano di sanzionare debitamente gli abusi, né di rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.
Alla chiara luce degli interventi nomofilattici della CGUE appare evidente che il “danno comunitario” deve ritenersi un sistema sanzionatorio archiviato e che devono trovarsi nuove forme di risarcimento pecuniario equipollenti a quelle della trasformazione automatica in tempo indeterminato; il che, lascia aperte ampie ipotesi: da quella della conversione (che troverebbe riscontro nell’orientamento codificato da ultimo dalla Corte Costituzionale con la sent. 275/2016, come suggerisce una certa dottrina richiamata da una nota di prossima pubblicazione su www.rivistalabor.it, a cura di Sergio Galleano) a quello del vitalizio di cui all’art. 2057 c.c., unico istituto che non prevede un tetto massimo di risarcimento (ma solo con le dovute “opportune cautele”).
6. Conclusioni finali
In conclusione, la sentenza n. 1/2026 della Corte d’Appello di Roma palesa un approccio marcatamente pragmatico alla tutela del lavoratore nel pubblico poiché pur muovendosi rigorosamente nel solco tracciato dal divieto costituzionale di conversione automatica del rapporto precario, imposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, riesce nell’intento di garantire l’effettività del rimedio risarcitorio e la sua reale efficacia deterrente.
Ciò avviene attraverso una “coraggiosa” valorizzazione dell’art. 2126 c.c., declinato sino a ricomprendervi il Trattamento di Fine Rapporto nella veste di salario posticipato a carico esclusivo dell’ente inadempiente, e mediante un’esegesi rigorosa del danno comunitario che ne impedisce la sterilizzazione tramite vicende lavorative estranee all’abuso.
Nella sentenza, dunque, non si assiste ad un limitato indennizzo dei singoli dirigenti medici, ma si colpisce al cuore la convenienza economica del ricorso abusivo alle collaborazioni autonome fittizie, ponendo a carico esclusivo dell’Azienda Sanitaria le conseguenze risarcitorie dirette e l’indennità sanzionatoria.
Una siffatta impostazione si prospetta idonea a offrire un argine alla precarizzazione del comparto medico-sanitario, assurgendo a monito per le amministrazioni pubbliche in ordine alla complessiva tenuta finanziaria delle politiche di gestione delle risorse umane. Il pregio della decisione risiede, infatti, nell’aver evitato che la sanzione indennitaria, ove ridotta a mero costo calcolabile a priori, potesse risultare economicamente meno gravosa rispetto al puntuale adempimento degli obblighi di legge che conformano la regolare costituzione dei rapporti di lavoro.
Francesca Albiniano, avvocato in Campobasso
Visualizza il documento: App. Roma, 2 gennaio 2026, n. 1
Scarica il commento in PDF
L'articolo La metamorfosi rimediale del TFR nel pubblico impiego e il rigido perimetro dell’efficacia sanante della stabilizzazione sul danno comunitario: le vie della Giustizia sono infinite sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
