La misura degli interessi legali nei crediti di lavoro
5 August 2025|Cass., 30 aprile 2025, n. 11343 interviene sul problema della compatibilità tra interessi legali ex art.1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria nei crediti di lavoro.
La decisione interviene all’esito di un giudizio ove si dibattevano varie questioni.
In un procedimento di “rito Fornero”, il Tribunale in entrambe le “fasi” aveva applicato l’art.18, comma 4, SL; la Corte d’appello l’art.18, comma 1, ritenendo che il licenziamento, intimato per inidoneità alla prestazione lavorativa, doveva qualificarsi come riconducibile alla nozione di handicap, in assenza di tentativi di ripescaggio o accomodamento ragionevole.
L’azienda proponeva quattro motivi di ricorso per Cassazione, la lavoratrice due motivi di ricorso incidentale, il P.M. chiedeva l’accoglimento del ricorso principale, e la Corte respingeva tutti i motivi di ricorso principale e incidentale e rimandava tutti a casa.
I motivi di ricorso principale riguardavano la ricorrenza di uno status di handicap, gli accomodamenti ragionevoli, una valutazione di fatto e la misura della retribuzione globale di fatto.
I motivi di ricorso incidentale, il fatto che la sentenza impugnata non avesse “riconosciuto, dalla domanda giudiziale, gli interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. applicabile a tutti i rapporti contrattuali” e la misura delle spese processuali.
Quanto al rapporto tra interessi e rivalutazione, la sentenza in esame, premesso che “26.1. nella Relazione illustrativa all’art. 17 D.L. n. 132/2014, che introdusse il comma quarto dell’art. 1284 c.c., è dichiarata l’esigenza di “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”, conclude che “30. se il cumulo di interessi legali e rivalutazione – cumulo già “penalizzante” per il debitore per come previsto ab origine dall’art. 429, comma terzo, c.p.c., andasse ad includere, sia pure dal momento di proposizione della domanda giudiziale, anche gli interessi “punitivi” (cd. superinteressi) ex art. 1284, comma quarto, c.c., il risultato integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, sospettabile d’illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta. Dunque, anche un’interpretazione costituzionalmente orientata condurrebbe a escludere” il cumulo.
In tal modo, tuttavia, la sentenza omette di confrontarsi sia con la dottrina che ha fatto seguito ai procedimenti di rinvio pregiudiziale che hanno dato luogo a Cass. SS.UU., 7 maggio 2024, n. 12449, sulla misura degli interessi legali per il periodo successivo alla domanda giudiziale per tutte le obbligazioni in generale, e a Cass. SS.UU., 13 maggio 2024, n. 12974, sul rapporto tra interessi legali successivi alla domanda giudiziale e rivalutazione monetaria con riguardo ai crediti di lavoro in particolare, sia con le stesse conclusioni del Pubblico Ministero in tali procedimenti (entrambe le sentenze, unitamente alle ordinanze interlocutorie e alle Requisitorie del P.M. si possono leggere in www.rivistalabor.it, 12 giugno 2024, con ampia nota di commento di G.M. Marsico, Sull’annosa querelle in tema di saggio degli interessi: tra obbligazione pecuniaria e rischio derivante dal deprezzamento monetario, cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti).
Eppure, non s’era forse mai visto un dissenso così netto in dottrina.
A commento di Cass. SS.UU., 7 maggio 2024, n. 12449, S. Pagliantini e R. Pardolesi, in Foro it. 2024,I,1763, affermano che “non riusciamo a comprendere per quale motivo le sezioni unite scartino l’idea che pur sempre legali sono gli interessi del comma 4”, e B. Capponi, sempre in Foro it. 2024 I,1770, conclude addirittura che “la sentenza in rassegna è stata emanata in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo. Di lato ogni discorso sulla desiderabilità e opportunità del nuovo strumento, meglio faranno i giudici di merito, fortunatamente non vincolati dai pronunciamenti nomofilattici pregiudiziali, a interpretare e applicare la normativa in esame facendo uso della testa propria”.
Nella pronuncia qui in esame, inoltre, invano si cercherà traccia e replica alle conclusioni del P.M. nel procedimento di rinvio pregiudiziale relativo ai crediti di lavoro.
Eppure, il P.M., nella propria requisitoria scritta nel procedimento che ha dato luogo a Cass. SS.UU., 13 maggio 2024, n. 12974, aveva rilevato acutamente che negare l’applicabilità dell’art.1284, comma 4, ai crediti di lavoro porta all’assurdo per cui “il lavoratore si troverebbe a ricevere una tutela meno favorevole di quella che riceverebbe qualunque altro creditore di una somma di danaro … E ciò in aperta contraddizione rispetto alla ratio di maggior tutela insita nella previsione del comma 3 dell’art. 429 c.p.c.”.
Un’occasione persa, dunque.
Tanto più che, nell’economia del giudizio in esame, la questione degli interessi legali costituiva un aspetto marginale e secondario, e per giunta riguardava un credito di natura risarcitoria: dunque, un’obbligazione di valore, non di valuta, per sua natura, non originariamente di natura pecuniaria.
Antonio Carbonelli, avvocato e filosofo in Brescia
Visualizza il documento: Cass., 30 aprile 2025, n. 11343
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