La responsabilità del direttore dei lavori in caso di infortuni sul lavoro
23 March 2026|Con la sentenza in commento (n. 5003 del 7 febbraio 2025), la Sezione IV penale della Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della responsabilità del direttore dei lavori e del direttore operativo in caso di infortuni sul lavoro, adottando una linea interpretativa che si pone in continuità con le precedenti posizioni ermeneutiche in materia.
Il caso di specie riguardava il decesso di due lavoratori impegnati nella ristrutturazione di una cappella cimiteriale comunale che, mentre operavano su un’impalcatura, venivano travolti dal crollo del muro di fondo dell’edificio. La causa del crollo veniva individuata nell’errata organizzazione delle fasi della lavorazione (e in particolare, nel mancato puntellamento o cerchiatura dell’edificio), che non aveva tenuto conto dello stato di grave precarietà della struttura.
Per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, il Comune aveva stipulato una convenzione di incarico professionale con due architetti, ai quali era stato rispettivamente conferito l’incarico di progettazione e coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dei lavori e quello di direttore operativo.
La Corte di Appello aveva ritenuto che, al di là della distinzione formale contenuta nella convenzione, le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direttore dei lavori e di direttore operativo fossero state in concreto esercitate congiuntamente dai due architetti, con condivisione di poteri e responsabilità. Tale conclusione si fondava sulla nomina congiunta dei professionisti, sull’attribuzione di identici poteri e sulla previsione di un compenso analogo.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il direttore operativo, condannato per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica ex art. 589, comma 2, c.p., in concorso con il direttore dei lavori.
Il ricorrente contestava l’interpretazione assunta dal Giudice di seconde cure e sosteneva di aver ricoperto esclusivamente il ruolo di direttore operativo dei lavori, subordinato rispetto al direttore dei lavori, e di non essere, pertanto, titolare di alcuna posizione di garanzia in materia di salute e sicurezza.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la responsabilità dell’imputato alla luce del c.d. principio di effettività che governa la materia della sicurezza sul lavoro e richiamando l’orientamento consolidato per il quale “in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia – che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante – deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere – dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro” (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 38624 del 19 giugno 2019).
Secondo tale principio, gli obblighi di sicurezza non gravano esclusivamente su chi riveste formalmente il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto, ma anche su chi eserciti in concreto i relativi poteri.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno quindi ritenuto manifestamente infondate le censure difensive (orientate a contestare la riferibilità all’imputato di una posizione di garanzia), evidenziando che il ricorrente avesse assunto concretamente le funzioni di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quelle quindi di direttore dei lavori.
La Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito risultasse correttamente sorretta da plurimi elementi: l’assenza, negli atti prodromici alla convenzione, di una chiara distinzione delle mansioni tra i due professionisti; la sottoscrizione congiunta della convenzione e degli elaborati progettuali; la ricezione condivisa della documentazione tecnico-amministrativa; la presenza del ricorrente in cantiere e la sua conoscenza delle modalità esecutive dei lavori.
Quanto ai profili di colpa, la Corte ha sottolineato che, pur consapevole dello stato di evidente precarietà dell’edificio, il ricorrente non aveva individuato presidi idonei a neutralizzare il rischio né previsto misure di sicurezza adeguate (quali il puntellamento del muro) per garantire la stabilità della struttura sin dall’inizio dei lavori.
Riconosciuta l’effettiva assunzione della qualifica di direttore dei lavori da parte del ricorrente, la Corte si è soffermata sulla posizione di garanzia da questi assunta in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori.
In particolare, i Giudici hanno richiamato l’orientamento consolidatosi in materia, per il quale il direttore dei lavori risponde dell’infortunio subito dai lavoratori nel caso in cui sia “accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere. Infatti, egli è responsabile dell’infortunio sul lavoro quando gli viene affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando per fatti concludenti risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro” (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 471 del 14 novembre 2013).
In altri termini, il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile per un infortunio sul lavoro quando è affidatario del compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilità di impartire gli ordini alle maestranze o, più frequentemente, quando si ingerisce personalmente nell’organizzazione del cantiere.
Diversamente, qualora il direttore dei lavori si limiti, su incarico del committente, a curare l’esatta esecuzione dei lavori, svolgendo un’attività circoscritta alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto, non diviene automaticamente responsabile per la sicurezza sul lavoro.
Si è affermato infatti che “la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l’incarico di direttore dei lavori limitarsi alla predetta sorveglianza tecnica, inerente alla fedele esecuzione del capitolato di appalto. Destinatari delle norme antinfortunistiche sono infatti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti mentre il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto, nell’interesse del committente stesso, e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche, ove non venga accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano dimostrare, in modo inequivoco, l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere” (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 43462 del 21 settembre 2017; nonché Sez. IV, n. 29792 del 1° giugno 2015).
Nel caso esaminato, la Corte ha chiarito che la pluralità degli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito, unitamente alla consapevolezza della situazione di rischio, rendeva logicamente coerente l’affermazione di responsabilità del ricorrente, essendosi la sua condotta inserita nella serie causale che ha condotto all’evento.
Infine, la Corte ha precisato che, anche qualora si fosse voluto circoscrivere il ruolo del ricorrente a quello di mero direttore operativo, la sua responsabilità non sarebbe comunque stata esclusa. Secondo la disciplina normativa in vigore al momento del fatto (d.P.R. n. 554/1999), tale figura è, infatti, investita di una posizione di garanzia che impone di collaborare con il direttore dei lavori alla verifica della regolare esecuzione delle lavorazioni.
Pertanto, il ricorrente sarebbe venuto meno ai suoi doveri anche nella veste di (mero) direttore operativo, in quanto, pur consapevole del rischio del crollo del muro, dovuto alla mancanza di adeguato puntellamento, non ha assunto alcuna iniziativa atta a contenere il pericolo né ha esercitato i poteri di sospensione riconosciuti dalla legge.
In conclusione, la pronuncia in commento si pone in linea con l’orientamento consolidato che ancora la responsabilità del direttore dei lavori in caso di infortuni al principio di effettività e al concreto esercizio di poteri decisionali e organizzativi, valorizzando l’ingerenza sostanziale nell’attività di cantiere quale presupposto della posizione di garanzia.
Arianna Galli, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IVª, 7 febbraio 2025, n. 5003
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