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Le ferie e i permessi maturano anche durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria)

23 February 2025|

La sentenza 22 novembre 2024, n. 351 del Tribunale di Ascoli Piceno nasce dal ricorso presentato da alcuni operai per vedersi accertato e reintegrato il diritto ai giorni di ferie e alle ore di permessi che non erano stati loro riconosciuti, nonché per sentir condannare il datore di lavoro alla corresponsione delle somme pari alla retribuzione dovuta per le ferie e i permessi non goduti.

I ricorrenti, infatti, svolgevano la propria attività lavorativa per una società e, in ragione dell’emergenza Covid-19, da marzo 2020 a gennaio 2021 erano stati collocati in regime di cassa integrazione guadagni ordinaria (c.i.g.o.) a orario quotidiano ridotto, alternando periodi di sospensione giornaliera dal lavoro a periodi con riduzione di orario di lavoro giornaliero, sempre per brevi intervalli inferiori a 15 giorni al mese.

In relazione a tali periodi, il datore di lavoro aveva deliberatamente limitato la maturazione dei permessi e delle ferie alle ore effettivamente lavorate, invece di tenere a riferimento l’intera mensilità.

La questione che il giudice si è trovato a dirimere concerneva, quindi, il regime di maturazione dei giorni di ferie e delle ore di permessi applicabile ai dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni. In particolare, la questione postasi è se tali diritti maturino normalmente o se, al contrario e in ossequio al principio di corrispettività, essi debbano essere legittimamente ridotti in proporzione all’effettivo numero di giorni lavorati.

Sul punto il Tribunale ha richiamato un precedente della Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav., sent. 28 maggio 1986, n. 3603), che già si era pronunciata su un analogo caso di sospensione dal lavoro a orario ridotto in senso orizzontale.

In particolare, la Suprema Corte, da un lato, si era soffermata sulla particolare natura della c.i.g.o. come strumento di sostegno ai datori di lavoro finanziato dall’Inps in caso contrazione temporanea dell’attività produttiva o di sospensione della stessa determinata da eventi non imputabili né al datore stesso né ai propri dipendenti; dall’altro lato, aveva sottolineato la natura del diritto al godimento delle ferie come fondamentale istituto che, proprio in quanto volto al recupero delle energie psicofisiche dei lavoratori, presuppone che la prestazione sia stata effettivamente svolta.

Conseguentemente, in ossequio principio di corrispettività e alla previsione dell’art. 36 Cost. – che parametra la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato – i giudici di merito avevano ritenuto che il datore di lavoro fosse obbligato a retribuire i giorni di ferie e le ore di permessi ai dipendenti posti in c.i.g. solamente per la parte relativa alle ore di attività effettivamente prestate, ma che fosse comunque a carico della cassa integrazione l’importo relativo alla frazione corrispondente alla riduzione di orario. Infatti, in base all’art. 2109 c.c. e all’art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il riconoscimento delle ferie e dei permessi non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate in relazione ai lavoratori in c.i.g., poiché ad essi spettano i diritti contrattualmente previsti per l’attività lavorativa, anche se in tutto o in parte a orario per cause non imputabili ai lavoratori (in tal senso, già Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 1° ottobre 1991, n. 10205).

E ciò a maggior ragione nei casi, come in quello de quo, in cui era lo stesso contratto collettivo di categoria applicato ai ricorrenti a stabilire che, in caso di servizi resi per una frazione di mese superiore a 15 giorni mensili, i relativi istituti sarebbero maturati come se l’attività lavorativa fosse stata prestata per l’intero mese, senza limitazione ai giorni o alle ore di lavoro effettivamente svolti. Al contrario, in caso di c.i.g. (ordinaria o straordinaria) c.d. “a zero ore”, non sarebbe stato neppure necessario ricorrere all’istituto delle ferie, essendo la sospensione lavorativa completamente sospesa.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Ascoli Piceno ha potuto accogliere il ricorso e dichiarare illegittima la condotta della società convenuta, confermando che i lavoratori in cassa integrazione ordinaria con riduzione oraria mantengono in misura inalterata i giorni di ferie e di permessi retribuiti, garantendo così il pieno rispetto di tali diritti anche in situazioni di contenimento di personale e di temporanea crisi in previsione della ripresa dell’attività produttiva.

Lucrezia Nardi, dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Firenze

Visualizza il documento: Trib. Ascoli Piceno, 22 novembre 2024, n. 351

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