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Licenziamento dichiarato illegittimo: nuovo recesso datoriale annullato per tardiva contestazione dell’illecito disciplinare addebitato

18 January 2025|

1. Il caso oggetto della ordinanza della Corte di Cassazione 7 maggio 2024, n. 12393

Un dipendente, in una causa di impugnazione di un licenziamento per assenza ingiustificata, aveva prodotto delle registrazioni di colloqui, svoltisi nel dicembre 2017 con il medico aziendale e con due dipendenti, effettuate a loro insaputa.

Il recesso, risalente all’aprile 2017, era stato poi annullato dal Tribunale, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente e pagamento di tutte le retribuzioni maturate.

Ricostituito il rapporto, nel giugno 2018, la società contestava al dipendente, la produzione nel giudizio delle registrazioni, a suo dire effettuate senza che ricorressero da parte del lavoratore, le esigenze difensive richieste dall’art. 24 del d.lgs. 196/2003 e dalla giurisprudenza (Cass. 31204/2021; Cass. 11322/18; Cass. 27424/2014. V. anche ROSA, È legittimo registrare di nascosto il proprio datore di lavoro: ma a quali condizioni?, NGCC, 1/2024).

Procedeva quindi ad un nuovo licenziamento con lettera del 22 giugno 2018, licenziamento che veniva impugnato con ricorso ex lege 92/2012. Il Tribunale, nella prima fase, respingeva il ricorso ma, in sede di opposizione, veniva invece ritenuta sia la tardività della contestazione che la legittimità delle registrazioni effettuate ai fini difensivi, con conseguente ordine di reintegra e risarcimento nella misura di 12 mensilità.

La Corte di appello di Roma, in sede di reclamo, con pronuncia 3019/2000, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale che aveva annullato il licenziamento. Riteneva illegittime le registrazioni in quanto effettuate quando non erano ancora insorte esigenze difensive che le potessero giustificare e, comunque, per la loro non pertinenza con le tesi difensive del lavoratore. Confermava, invece, la tardività della contestazione e, conseguentemente, dichiarava risolto il rapporto dal momento dell’operato recesso, condannando il datore di lavoro a risarcire il danno in 18 mensilità di retribuzione, ex art. 5 Statuto.

La sentenza veniva impugnata in cassazione solo dall’azienda, la quale riteneva ingiustificata la decisione in ragione «della applicazione della tutela indennitaria cd. forte scaturente dalla configurazione in senso sostanziale e non meramente procedurale del vizio riscontrato».

2. La pronuncia della Cassazione

Il ricorso era sviluppato su due motivi.

Con il primo veniva dedotta la violazione dell’art. 7 Statuto e dell’art. 2106 c.c. sotto due profili.

Il primo consisteva nel fatto di essere venuta a conoscenza delle registrazioni solo nel dicembre 2017, in sede di impugnazione giudiziale del primo licenziamento in quanto allegate al ricorso del lavoratore, con la conseguenza che il datore, interrotto il rapporto, non era più autorizzato ad esercitare i poteri di contestazione di cui alle norme indicate e li aveva quindi attivati a rapporto ricostituito.

La Corte ritiene infondato il primo profilo dedotto, argomentando che «il licenziamento illegittimo non è idoneo a risolvere il rapporto ma determina una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento», come ritenuto dai numerosi precedenti sul punto (Cass. n. 19089/2018, Cass. n. 1244/2011, Cass. n. 6055/2008, citate nella sentenza, ma vi erano precedenti difformi: v. SCOFFIERI, Legittimo il «doppio» licenziamento, D&G, 20.3.2013).

Il rinnovo del licenziamento, osserva la Corte, è possibile a condizione che i fatti siano diversi da quelli che hanno portato al primo licenziamento e comunque, conosciuti successivamente al precedente recesso (DI PAOLA, Licenziamento (reiterato) adottato in “carenza” di potere: quale sanzione?, IUS Lavoro, 4.10.2018).

Da tanto si deduce che, sussistendo la persistenza del rapporto di lavoro, la contestazione andava effettuata «senza ritardo, come prescritto dall’art. 7 Statuto». Il principio più che dalla norma (che non utilizza il termine “ritardo”), è evidenziato dalla giurisprudenza della Corte, tenendo conto che la tempestività va valutata in senso relativo, sulla base del tempo necessario per l’accertamento dei fatti e della struttura aziendale (Cass. 19256/2019, Cass. 24605/2020).

Tale valutazione è riservata al giudice di merito e, se effettuata con motivazione adeguata e priva di vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (si citano, nella decisione in commento, Cass. n. 16841/2018, Cass. n. 281/2016 e Cass. n. 20719/2013, ma va ricordata anche SS.UU. 24605/2017, su cui: DI PAOLA, I vizi formali e procedurali del licenziamento individuale: tipologie e rimedi, codice corso – P24014, scuolamagistratura.it, in particolare § 4.3).

Nel caso specifico, la Corte di merito aveva correttamente ritenuto che la contestazione dovesse essere effettuata una volta venuta a conoscenza delle registrazioni nel momento della costituzione nel giudizio precedente.

Il secondo profilo concerneva la mancata rilevanza del fatto che la tardività della contestazione non aveva arrecato danno alcuno senza pregiudizio, quindi, delle esigenze difensive del lavoratore.

Su questo profilo, la Corte non si pronuncia, probabilmente ritenendolo assorbito dall’infondatezza del primo, ma va comunque detto che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la contestazione disciplinare debba considerarsi tardiva qualora il datore la notifichi al lavoratore con colpevole ritardo, non solo con l’effetto di rendere più difficoltosa la difesa dello stesso ma anche con l’oggettiva conseguenza di perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto (Cass. 24609/2024, v. anche COLOSIMO, L’insussistenza del fatto contestato, LDE, 1/2023, pagg. 7 e 10), sicché nel caso specifico ricorreva certamente questa seconda ipotesi.

Con il secondo motivo si rilevava la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 4 l. n. 300/1970, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei relativi principi di diritto con riferimento alla conseguenza della ritenuta tardività, che avrebbero dovuto portare all’applicazione della tutela indennitaria debole.

Anche tale motivo viene ritenuto infondato.

Le Sezioni unite della Corte, si precisa in sentenza, hanno infatti ritenuto che il vizio tardività della contestazione, ove si presenti nei termini descritti, ha natura sostanziale, derivante dalla violazione dei principi di correttezza e di buona fede e non la semplice inottemperanza ai termini fissati dalla contrattazione collettiva (1175 e 1375 c.c.: SS.UU. 30985/2017, in particolare § 11, sulla quale LUNARDON, Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare tra normativa lavoristica e clausole generali di correttezza e buona fede, DRI, 2018, fasc. 3, pag. 932) che importa l’applicazione del comma 5 del novellato art. 18 dello Statuto.

La Corte di merito, si legge nella sentenza, ha debitamente tenuto conto di tale arresto (peraltro successivamente ribadito da Cass. 12231/2018), mentre invece il comma 6 dell’art. 18 (cd. tutela indennitaria debole) trova applicazione solamente nelle ipotesi di violazione di mera natura procedurale, ad esempio di «contestazione avvenuta oltre i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo»).

Il ricorso viene quindi rigettato con condanna alle spese.

La pronuncia in commento applica principi ormai da tempo stabiliti dalla Suprema Corte (su cui RIPEPI, L’immediatezza della contestazione disciplinare: una lettura di sistema, rivistalabor.it, 30.11.2024) ma, in precedenza, v. anche MANTOVANI, La tardività della contestazione come vizio sostanziale del licenziamento e sua irriconducibilità al “nuovo” art. 18 st. lav., rivistalabor.it, fasc. 3-4/2016; G.MAZZOTTA, La (grave) tardività della contestazione disciplinare comporta la nullità di diritto comune del licenziamento, rivistalabor.it, 10.6.2016).

La questione della tardività della contestazione è comunque un problema sempre attuale (ARISTEI, La “relatività” dell’immediatezza della contestazione disciplinare, rivistalabor.it, 4-12-2023; GALARDI, Il Giudice può discostarsi dalle regola della immediatezza della contestazione disciplinare?, rivistalabor.it, 23.10.2017) che ha dato luogo a numerose pronunce di tenore diverso, anche con l’applicazione di conseguenze sanzionatorie diverse (anche reintegratorie: MEIFFRET, Tribunale di Ravenna: la tardiva contestazione equivale ad insussistenza del fatto giuridico contestato con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, rivistalabor.it, 6.7.2022; CARUSO L., Tempestività del licenziamento disciplinare: quale tutela?, rivistalabor.it, 22.5.2024).

3. La sentenza del Tribunale di Venezia 8 luglio 2024,n. 182/2023

Sulla tardività e sulla contestazione di fatti emersi nel corso di un precedente giudizio (ipotesi che spesso ricorre) vedi anche il particolare caso trattato nella sentenza del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe.

In quel caso si trattava di un funzionario dell’Agenzia delle entrate che aveva agito in giudizio nel 2022 rivendicano le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni dirigenziali successivamente alla revoca del relativo incarico a seguito della sentenza n. 37 del 2015 resa dalla Corte costituzionale (sulla quale v. BRESCIANI, Limiti all’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, L.G., 2015, n. 8-9, pag. 803) per il periodo dal maggio al dicembre 2015.

L’Agenzia, infatti, nell’attesa dello svolgimento dei concorsi, dopo avere revocato gli incarichi ai funzionari, li aveva formalmente affidati a dei dirigenti, i quali, nel corso di tutto il 2015, li giravano con una delega di firma ai medesimi soggetti che prima li avevano ricoperti, sicché gli stessi continuavano sostanzialmente a svolgerli pur non comparendo formalmente come reali responsabili degli atti posti in essere.

Nell’approntare le difese in giudizio, l’Agenzia faceva effettuare un controllo delle visure effettuate sulla banca dati dell’anagrafe tributaria dal funzionario nel periodo 2004-2005, finalizzato, a suo dire, a verificare, attraverso le visure eseguite, le differenze di compiti svolte nel periodo di cui è causa.

Come è intuibile, sulle centinaia e centinaia di visure effettuate dai funzionari dell’Agenzia in quei due anni, molto spesso appariva che alcune non avessero immediata giustificazione e così, nelle more del giudizio, l’Agenzia promuoveva un procedimento disciplinare contestando un centinaio di visure che sembravano apparentemente ingiustificate e sanzionando l’interessato con una sospensione disciplinare.

Né nasceva un secondo contenzioso nel quale il lavoratore rilevava la tardività della contestazione e l’intento ritorsivo dell’Agenzia quale reazione al giudizio azionato, evidenziando in primo luogo come il numero delle visure che erano state esaminate e raccolte non avevano in realtà alcuna connessione con le mansioni di dirigente rivendicate nella causa in corso.

Le visure vengono, infatti, continuamente compiute nel corso della giornata da tutti i funzionari nell’espletamento delle loro mansioni nell’Agenzia e da tutti i dirigenti nella loro attività di controllo dell’operato dei funzionari e per i loro specifici compiti (il complesso meccanismo di tali visure viene ampiamente descritto nella sentenza).

Peraltro, l’interessato giustificava gran parte di tali apparentemente immotivate visure, per alcune altre precisava di non essere in condizione di ricordarne i motivi considerato il tempo trascorso, in particolare per alcune che riguardavano alcuni suoi conoscenti.

La sanzione viene poi annullata dal giudice in considerazione del fatto che «stante la particolare attenzione che l’Agenzia delle entrate pone alla questione delle interrogazioni all’Anagrafe tributaria, ed essendo tali interrogazioni pienamente tracciabili, così come tutta l’attività dei propri dipendenti, appare ben difficile poter sostenere che non vi sia una violazione nei diritti di difesa del lavoratore, al quale vengono contestati dei fatti 6 o 7 anni dopo la loro asserita commissione»

Non viene però ritenuto ritorsivo il comportamento dell’Agenzia, posto che in merito a quelle effettuate per i conoscenti del ricorrente, vengono comunque ritenute non giustificate, ancorché, per la sola tardività della contestazione, la ritorsività, ad avviso di chi scrive, pareva comunque evidente.

Sergio Galleano, avvocato in Milano e Roma

Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 7 maggio 2024, n. 12393; Trib. Venezia, 8 luglio 2024, n. 182/2023

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