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Licenziamento per superamento del periodo di comporto e assenza per Cassa Integrazione Guadagni

16 August 2025|

1. Premessa e inquadramento del caso

La sentenza n. 18073 del 3 luglio 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affronta una questione rilevante e tuttora attuale nell’ambito del diritto del lavoro: la compatibilità del licenziamento per superamento del periodo di comporto con il divieto di licenziamento introdotto durante la fase emergenziale COVID-19, nonché la corretta qualificazione dei periodi di assenza del lavoratore, in presenza di sovrapposizione tra malattia e cassa integrazione guadagni (CIG). La pronuncia si segnala per l’accurato richiamo a principi consolidati e per la puntuale valorizzazione delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015.

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato da B.B. al dipendente A.A., motivato dal superamento del periodo di comporto. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, deducendone la nullità, sia per violazione dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), che vietava i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nel periodo pandemico, sia per erroneo computo delle assenze, comprensive – a suo dire indebitamente – di giorni di CIG.

La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il reclamo del lavoratore, affermando la piena legittimità del licenziamento. La Suprema Corte, pur rigettando le censure sul divieto di licenziamento emergenziale, ha accolto i motivi relativi all’erroneo computo dei giorni di malattia in sovrapposizione con la CIG, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Milano per una nuova valutazione.

2. Il divieto di licenziamento durante l’emergenza pandemica: ambito soggettivo e oggettivo

Il primo motivo di ricorso si incentra sulla pretesa assimilazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto a quello per giustificato motivo oggettivo, che era precluso durante l’emergenza sanitaria in virtù dell’art. 46 D.L. n. 18/2020.

La Cassazione rigetta tale interpretazione, richiamando una consolidata giurisprudenza che nega l’applicabilità del divieto ai licenziamenti per superamento del comporto. In particolare, si rinvia a Cass. S.U. n. 12568/2018, che ha escluso l’equiparazione tra il licenziamento per malattia e quello per g.m.o., ritenendo il primo fondato su una causa legale di scioglimento del vincolo per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 2110 c.c.), e quindi non rientrante nella previsione dell’art. 3 della L. n. 604/1966.

Tale orientamento è stato confermato da Cass. n. 26634/2024, secondo cui: “la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo stabilita in ragione del divieto introdotto nel periodo di emergenza Covid […] non è estensibile all’ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto”. Sul punto si è recentemente pronunciata anche Cass. n. 11429/2025, che ha escluso ogni possibilità di estensione analogica del divieto, in quanto la norma emergenziale persegue una ratio specifica, strettamente connessa alla tutela occupazionale in presenza di blocco o riduzione dell’attività produttiva.

La Corte valorizza quindi la specialità della disciplina dell’art. 2110 c.c., riconoscendole prevalenza sulle disposizioni generali in tema di licenziamenti individuali. Tale impostazione si pone in linea con l’interpretazione restrittiva della norma emergenziale, coerente con il principio di legalità e con la necessità di delimitare le ipotesi di nullità ex lege.

3. Il computo del periodo di comporto: rilevanza del titolo dell’assenza

La seconda parte della pronuncia si concentra sul computo dei giorni di assenza ai fini della determinazione del comporto, e in particolare sulla possibilità di includervi i giorni in cui il lavoratore è formalmente assente per malattia, ma risulta, in concreto, collocato in cassa integrazione guadagni.

Il terzo e quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente dalla Corte, sono accolti, in quanto fondati sul principio di prevalenza della CIG sulla malattia, ora espressamente sancito dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015. Tale disposizione prevede che “il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l’indennità giornaliera di malattia nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

La Corte di Cassazione interpreta tale norma non solo come criterio per l’individuazione dell’indennità economica applicabile, ma anche quale regola generale per la qualificazione giuridica dell’assenza. In altri termini, quando sussiste una copertura da parte della CIG, viene meno la rilevanza giuridica dell’assenza per malattia: ne consegue che il relativo periodo non può essere computato ai fini del comporto.

In tale prospettiva, la Corte richiama l’importante precedente rappresentato da Cass. n. 15747/2024, la quale ha affermato che “i periodi di integrazione salariale non possono essere computati ai fini della durata del comporto, in quanto […] presuppongono l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto estraneo al lavoratore”, circostanza che rende irrilevante la contemporanea situazione di malattia.

4. La “conversione” del titolo dell’assenza: rilievi sistematici

L’affermazione del principio di prevalenza della CIG sulla malattia conduce la Corte ad abbracciare un approccio di tipo sistemico, ispirato a un principio già affermato dalla Corte costituzionale nella celebre sentenza n. 616 del 1987. In quel caso, si sanciva la possibilità di “conversione” tra i titoli giustificativi dell’assenza, attribuendo rilevanza alla causa più ampia o prevalente di sospensione dell’obbligo lavorativo.

In linea con questo orientamento, la Cassazione valorizza il dato normativo dell’art. 3, co. 7, D.Lgs. n. 148/2015 non solo quale norma economica ma come criterio di qualificazione giuridica dell’assenza. Ne consegue, sul piano sistematico:

  • L’assoluta irrilevanza della contemporanea malattia ai fini della durata del comporto, se il lavoratore è inserito in CIG;
  • L’esclusione del computo, anche parziale, dei periodi coincidenti;
  • La perdita di rilevanza delle condotte correlate alla malattia (certificazione, obblighi di comunicazione, controlli INPS, ecc.), in quanto sostituite da una sospensione legale eterodeterminata.

A conferma di tale lettura, la Corte osserva che l’attribuzione del trattamento CIG determina la caduta dell’obbligazione principale (prestazione lavorativa) per causa non imputabile al lavoratore, riconducibile al genus dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.). L’esclusione di responsabilità del dipendente giustifica, quindi, l’inidoneità dell’assenza a fondare un giudizio di eccessiva morbilità ai fini del recesso.

5. L’erroneità del giudizio d’appello sulla “novità” del fatto: la valorizzazione della vicenda processuale

Ulteriore elemento significativo della pronuncia in esame è il rilievo attribuito dalla Cassazione al rispetto del principio del contraddittorio nella dinamica processuale.

Il terzo motivo di ricorso lamentava che la Corte d’Appello avesse erroneamente qualificato come “nuova” – e quindi inammissibile – la questione relativa alla collocazione del lavoratore in CIG per il periodo 9–24 luglio 2020. Sul punto, la Cassazione accoglie il motivo, affermando che il fatto era stato ritualmente dedotto fin dalla fase sommaria, con ampia allegazione. Era stato altresì oggetto di confronto dialettico tra le parti nel primo grado.

In tal modo, la Corte riafferma il principio di correttezza processuale, impedendo che la qualificazione come “fatto nuovo” venga utilizzata in modo pretestuoso per eludere l’obbligo di pronuncia. In un contesto processuale del lavoro, dove vige il principio di ricerca della verità materiale (art. 421 c.p.c.), tale attenzione assume una valenza ancora più pregnante.

Va sottolineato, inoltre, come la questione del titolo dell’assenza non costituisca un fatto storico nuovo, bensì un diverso inquadramento giuridico del medesimo contesto, ancorato a documentazione già in atti. L’errore commesso dalla Corte territoriale è dunque duplice: sul piano del diritto processuale e su quello della ricostruzione dei presupposti normativi.

6. Considerazioni conclusive: impatto sistemico della pronuncia e prospettive operative

La sentenza in commento presenta una duplice valenza sistemica.

Da un lato, conferma – con argomentazioni solide e coerenti – l’inapplicabilità del divieto emergenziale di licenziamento ai recessi per superamento del periodo di comporto. La Suprema Corte evita in tal modo il rischio di estensioni analogiche che, in assenza di un espresso dato normativo, si porrebbero in contrasto con il principio di tassatività delle ipotesi di nullità del licenziamento.

Dall’altro lato, la decisione assume un rilievo potenzialmente dirimente nella gestione del computo del comporto nei casi – sempre più frequenti – di sovrapposizione tra assenza per malattia e cassa integrazione. In tale prospettiva:

  • Viene valorizzato il dato normativo dell’art. 3, co. 7, D.Lgs. n. 148/2015 come regola qualificatoria generale;
  • Si afferma la funzione sostitutiva della CIG, non solo sul piano indennitario ma anche quale causa di sospensione legale del rapporto;
  • Si esclude in modo netto che i giorni coperti da CIG possano essere cumulati al comporto, anche in caso di contestuale certificazione di malattia.

Le implicazioni operative per datori di lavoro e consulenti sono evidenti: l’accertamento della legittimità di un licenziamento per eccessiva morbilità richiede oggi una verifica accurata del titolo prevalente dell’assenza e un riscontro attento dell’eventuale fruizione di trattamenti integrativi.

Inoltre, la sentenza esige una maggiore precisione nella gestione amministrativa delle assenze e nei sistemi di payroll, affinché non si determinino equivoci (ad es. computi indebiti del comporto o omissioni di comunicazione) che possono condurre all’illegittimità del licenziamento e alla conseguente condanna al risarcimento o reintegrazione.

Pasquale Dui, avvocato in Milano professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., 3 luglio 2025, n. 18073

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