Show Info

Mancata autorizzazione del lavoro straordinario nel pubblico impiego

24 August 2025|

La Corte Suprema di Cassazione-Sezione Lavoro, con ordinanza n. 21015 del 24 luglio 2025, che qui si segnala, ha ribadito, gli stessi principi già enunciati con l’ordinanza, di qualche mese prima, la n. 5439 del 1° marzo 2025 (si pubblica anche questa, per completezza e  comodità del lettore), ossia che “l’art. 2108 cod. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato.

Orbene, ove l’autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione; rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l’autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile; per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ.: con la conseguenza che la prestazione oltre l’orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell’art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro” (si veda anche Cass. 27 luglio 2022, n. 23506).

Con particolare riferimento al tema della autorizzazione, la pronuncia de qua, ci ricorda che la Corte di Cassazione ha poi ritenuto che: “l’attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. , in relazione all’art. 2108 cod. civ., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass. n. 18063/2023; analogamente, sempre sul servizio di dialisi estiva della ASP di Reggio Calabria, v. Cass. n. 17641/2023 e n.11946/2024). Nel dare continuità a tali principi si ribadisce quindi che per autorizzazione, nell’ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito” (Cass.28 giugno 2024, n. 17912; cfr. anche Cass. 23 giugno 2023, n. 18063).

Veniamo al caso approdato in Cassazione, rispetto al quale sono stati ribaditi i principi di cui sopra.

Una infermiera, in servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, adiva il locale Tribunale per ottenere il pagamento del lavoro straordinario.

Il Tribunale rigettava il ricorso, dando atto che la ricorrente aveva svolto lavoro straordinario ma non era stata raggiunta la prova circa l’autorizzazione datoriale.

Decidendo sull’impugnazione dell’infermiera la Corte d’appello di Bari, nel contradditorio con l’Azienda Ospedaliera, confermava la decisione di prime cure:

–  ribadiva la necessità, nell’impiego pubblico privatizzato, della preventiva autorizzazione per l’effettuazione dello straordinario e richiamava decisioni della Corte di legittimità e del Giudice amministrativo;

–  riteneva che l’autorizzazione (preventiva o in sanatoria) non potesse essere surrogata da altre note o atti non dichiaratamente probatori dell’intento dell’Amministrazione;

–  escludeva che una autorizzazione implicita potesse essere ricavata dalle caratteristiche peculiari del servizio;

– evidenziava che, nello specifico, pur essendo incontestato che l’infermiera aveva espletato, nell’arco temporale di cui al ricorso introduttivo della lite, lavoro oltre l’ordinario orario contrattuale, era egualmente incontestato che lo stesso non era stato autorizzato, non risultando agli atti alcuna autorizzazione scritta preventiva ovvero in sanatoria da parte del dirigente responsabile (che, peraltro, non deve avere una connotazione di autorizzazione preventiva generalizzata);

– aggiungeva che, quand’anche la lavoratrice avesse espressamente aderito al sistema della banca delle ore (circostanza negata con fermezza dall’Azienda appellata sin dal primo grado del giudizio e non vinta da alcuna prova di segno contrario), questa adesione non sarebbe stata né sufficiente né idonea a superare il dato, oggettivamente riscontrabile, della mancanza in atti di specifica autorizzazione del lavoro straordinario di cui si chiedeva il corrispettivo, posto che detta autorizzazione era ineludibilmente necessaria anche nel caso in cui il lavoratore avesse espressamente richiesto di far confluire le ore di lavoro straordinario nella banche delle ore.

Innanzi alla Cassazione, l’infermiera in questione lamentava che nel caso di specie non era necessaria una preventiva autorizzazione al lavoro straordinario trattandosi di attività svolta nei casi di urgenza e per assicurare i livelli essenziali di assistenza, e sosteneva che la Corte territoriale non aveva spiegato sulla base di quali fatti, accertati o presunti in forza di indizi gravi, precisi e concordanti, si poteva desumere che la ricorrente stessa non aveva prestato attività lavorativa straordinaria per evitare pregiudizi ai livelli di assistenza del reparto chirurgico nel quale insistevano diversi ricoverati a lei affidati.

Il ricorso dell’infermiera è stato accolto dalla Corte Suprema di Cassazione, con rinvio alla Corte d’appello di Bari.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza i documenti: Cassa., ordinanza 24 luglio 2025, n. 21015; Cass., ordinanza 1 marzo 2025, n. 5439

Scarica il commento in PDF

L'articolo Mancata autorizzazione del lavoro straordinario nel pubblico impiego sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.